Art. 16.
                    Rilascio dell'autorizzazione

    1.  L'autorizzazione  dei CPP e' rilasciata dalla provincia entro
centoventi  giorni  dalla  data di presentazione della domanda con le
seguenti prescrizioni:
      a) l'elenco  delle specie ittiche che possono essere oggetto di
immissione   a   scopo   di  pesca  nel  CPP,  nonche'  le  eventuali
prescrizioni relative alle modalita' delle immissioni stesse;
      b) le  caratteristiche  delle opere eventualmente necessarie ad
interrompere  la  continuita'  del  CPP,  ai fini del passaggio della
fauna ittica, con il reticolo idrografico esterno;
      c) l'eventuale concessione del regime di deroga di cui all'Art.
14, comma 3, con la conseguente necessita' per il titolare del CPP di
provvedere  che  chiunque,  munito di mezzi di pesca, trasporti pesce
proveniente  dal  CPP  stesso,  debba essere munito di documentazione
attestante  la  provenienza del pesce rilasciata dal gestore del sito
ove e' avvenuta la cattura, anche sotto forma di permesso giornaliero
di accesso;
      d) eventuali   ulteriori   prescrizioni   che   si   rendessero
opportune.
    2.   L'autorizzazione  ha  durata  quinquennale,  e  puo'  essere
modificata d'ufficio su iniziativa della provincia o su richiesta del
titolare.
    3. Le autorizzazioni in vigore all'entrata in vigore del presente
regolamento valgono fino alla loro scadenza.
    4.  In  caso  di  lavori  per  interventi ordinari e straordinari
implicanti  lo  svuotamento  totale o parziale del CPP, devono essere
adottate  tutte  le  misure  atte ad evitare il contatto delle specie
ittiche presenti con il reticolo idrografico esterno.