Art. 16. Rilascio dell'autorizzazione 1. L'autorizzazione dei CPP e' rilasciata dalla provincia entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda con le seguenti prescrizioni: a) l'elenco delle specie ittiche che possono essere oggetto di immissione a scopo di pesca nel CPP, nonche' le eventuali prescrizioni relative alle modalita' delle immissioni stesse; b) le caratteristiche delle opere eventualmente necessarie ad interrompere la continuita' del CPP, ai fini del passaggio della fauna ittica, con il reticolo idrografico esterno; c) l'eventuale concessione del regime di deroga di cui all'Art. 14, comma 3, con la conseguente necessita' per il titolare del CPP di provvedere che chiunque, munito di mezzi di pesca, trasporti pesce proveniente dal CPP stesso, debba essere munito di documentazione attestante la provenienza del pesce rilasciata dal gestore del sito ove e' avvenuta la cattura, anche sotto forma di permesso giornaliero di accesso; d) eventuali ulteriori prescrizioni che si rendessero opportune. 2. L'autorizzazione ha durata quinquennale, e puo' essere modificata d'ufficio su iniziativa della provincia o su richiesta del titolare. 3. Le autorizzazioni in vigore all'entrata in vigore del presente regolamento valgono fino alla loro scadenza. 4. In caso di lavori per interventi ordinari e straordinari implicanti lo svuotamento totale o parziale del CPP, devono essere adottate tutte le misure atte ad evitare il contatto delle specie ittiche presenti con il reticolo idrografico esterno.