Art. 18. L i c e n z e 1. Le licenze per la pesca nelle acque interne sono: a) di tipo «A», che autorizza i titolari alla pesca di professione con gli attrezzi di cui al comma 3 dell'Art. 11; b) di tipo «B», che autorizza la pesca dilettantistica con gli attrezzi consentiti al comma 1 dell'Art. 8 per le acque classificate di tipo A e C, al comma 3 dell'Art. 4 per le acque classificate di tipo B e all'Art. 10 per la pesca subacquea nei tratti lacuali di cui alla lettera l) comma 6 dell'Art. 8 della legge regionale n. 12/2001; c) di tipo «D» per soggetti non residenti sul territorio italiano, con gli attrezzi e i mezzi di pesca consentiti per la pesca dilettantistica di tipo «B»; 2. Non sono tenuti all'obbligo della licenza di cui all'Art. 16, comma 1, della legge regionale n. 12/2001, oltre alle persone esentate ai sensi delle vigenti leggi dello Stato: a) gli addetti a qualsiasi impianto di pescicoltura durante l'esercizio della loro attivita' e nell'ambito degli impianti stessi; b) il personale degli enti pubblici che, a norma delle vigenti leggi, e' autorizzato a catturare esemplari ittici per scopi istituzionali anche in deroga ai divieti vigenti; c) i minori di anni tredici che esercitino la pesca in Lombardia con l'uso della sola canna, con o senza mulinello, armata con uno o piu' ami; d) il personale espressamente autorizzato a catturare esemplari ittici per le finalita' e gli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 6 dell'Art. 11 della legge regionale n. 12/2001. 3. La licenza di pesca viene rilasciata dalla provincia ove risiede il richiedente. 4. Le licenze di tipo «A» e «B» hanno validita' di 10 anni. All'interno di questo periodo il pescatore puo' esercitare la pesca purche' abbia provveduto al pagamento delle tasse e delle soprattasse annuali per l'esercizio della pesca nelle acque interne, determinate dalle leggi regionali vigenti in materia di concessioni regionali. La licenza di tipo «D» ha la validita' di tre mesi. 5. Le ricevute di versamento delle tasse e soprattasse di concessione regionale, limitatamente all'anno in corso di validita', devono essere allegate alla licenza. Le medesime hanno validita' dalla data indicata nella licenza di pesca fino alle ore ventiquattro dello stesso giorno dell'anno successivo, indipendentemente dalla data in cui e' stato eseguito il versamento. 6. Il pagamento della tassa di concessione deve essere effettuato non prima di quindici giorni dalla scadenza annuale. 7. Per il rilascio delle licenze di pesca A e B occorre presentare ai competenti uffici provinciali: a) domanda per il rilascio della licenza in carta libera, contenente nome e cognome del richiedente, anno e luogo di nascita, indirizzo completo di residenza; b) ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale; c) fotocopia della carta di identita'; d) una fototessera. 8. Le licenze di pesca A e B, costituite da un tesserino il cui modello e' predisposto dalla Regione, devono avere numerazione a livello provinciale e riportare le generalita', la fotografia e l'indirizzo di residenza del titolare. La licenza di tipo D e' costituita dalla ricevuta del versamento della relativa tassa di concessione regionale. 9. Le licenze di pesca gia' rilasciate in base alle disposizioni previgenti restano valide fino alla loro scadenza. 10. I cittadini italiani residenti all'estero possono richiedere la licenza di pesca di tipo B secondo le modalita' e con le condizioni previste per i residenti nella provincia. 11. E' istituito un permesso turistico di pesca dilettantistica, valido 15 giorni, sostitutivo della licenza di tipo B, che permette l'esercizio della pesca in zone delimitate indicate dalla Provincia. Il permesso turistico consiste nella ricevuta del versamento a favore della provincia dove si esercita la pesca, effettuato dal titolare, in misura non superiore ad euro 15 e secondo le modalita' definite dalla provincia stessa. 12. Le province, ai fini della salvaguardia e dell'incremento delle specie ittiche pregiate, nonche' per il controllo della pressione piscatoria massima consentita, nel garantire l'esercizio della pesca con modalita' uguali per tutti i pescatori muniti di licenza, possono istituire un apposito tesserino nel quale e' indicato il prelievo giomaliero ai fini della rilevazione statistica dei dati, finalizzata ad una migliore gestione della fauna ittica. Il tesserino puo' essere predisposto anche a validita' interprovinciale previo accordo tra le amministrazioni interessate.