Art. 2. Periodi di divieto di pesca 1. La pesca alle specie sotto elencate e' vietata nei seguenti periodi: a) Trote autoctone (Salmo trutta) e salmerino alpino (Salvelinus alpinus): 1) nelle acque fluviali: dalla prima domenica di ottobre all'ultima domenica di febbraio; 2) nelle acque lacuali: dal 10 dicembre al 20 gennaio; b) Carpione (Salmo carpio): dal 15 novembre al 31 gennaio e dal 20 giugno al 20 agosto; c) Coregoni (Coregonus lavaretus e Coregonus macrophthalmus): dal 1° dicembre al 15 gennaio; d) Temolo (Thymallus thymallus): dal 15 dicembre al 30 aprile; e) Pesce persico (Perca fluviatilis): dal 5 aprile al 20 maggio; f) Luccio (Esox lucius): dal 20 febbraio al 31 marzo; g) Tinca (Tinca tinca): dal 20 maggio al 20 giugno; h) Pigo (Rutilus pigus): dal 20 aprile al 20 maggio; i) Agone (Alosa fallax): dal 15 maggio al 15 giugno; j) Barbo (Barbus plebejus): dal 20 maggio al 20 giugno. 2. I periodi di divieto previsti dal comma 1, decorrono da un'ora dopo il tramonto del giorno di inizio e terminano un'ora prima dell'alba del giorno di scadenza. 3. La provincia, per particolari esigenze locali, puo' traslare o ampliare, sentita la consulta pesca provinciale, il periodo di divieto della pesca di cui al comma 1 o prevedere periodi di divieto per altre specie ittiche, purche' non comprese nell'elenco delle specie alloctone ritenute dannose per l'equilibrio delle comunita' indigene di cui all'Art. 8, comma 3, lettera c) della legge regionale n. 12/2001. 4. La provincia, sentita la consulta provinciale della pesca e su parere conforme della struttura regionale competente, puo' altresi' sospendere o ridurre i periodi di divieto di cui al comma 1 nei corpi idrici in cui l'eccessiva presenza di una specie puo' comportare uno squilibrio del popolamento ittico; in questi casi si puo' ricorrere anche a forme di prelievo e modalita' di pesca mirate che aumentino le possibilita' di cattura.