Art. 3. Misure minime e quantita' di cattura 1. E' vietata la cattura e la detenzione di pesci la cui lunghezza sia inferiore alle seguenti misure: a) Trota fario (Salmo trutta fario) e Trota lacustre (Salmo trutta lacustris): 1) nelle acque dei laghi subalpini: centimetri 30; 2) nelle restanti acque: centimetri 22; b) Trota marmorata (Salmo trutta marmoratus): centimetri 40; c) Carpione (Salmo carpio): centimetri 30; d) Coregoni (Coregonus lavaretus e Coregonus macrophthalmus): centimetri 30; e) Salmerino alpino (Salvelinus alpinus): centimetri 22; f) Temolo (Thymallus thymallus): centimetri 35; g) Pesce persico (Perca fluviatilis): centimetri 16; h) Luccio (Esox lucius): centimetri 40; i) Tinca (Tinca tinca): centimetri 25; j) Barbo (Barbus plebejus): centimetri 18; k) Anguilla (Anguilla anguilla): centimetri 30; l) Pigo (Rutilus pigus): centimetri 18; m) Agone (Alosa fallax): centimetri 15. 2. Le lunghezze dei pesci sono misurate dall'apice del muso all'estremita' della pinna caudale. 3. Per ogni giornata di pesca il pescatore dilettante non puo' catturare e detenere piu' di: a) sei capi complessivi di salmonidi (trote di tutte le specie, coregoni, salmerini e carpione) col limite tassativo di: 1) un capo di Trota marmorata; 2) due capi di Temolo; 3) tre capi di Carpione b) due capi di Luccio; c) 5 kg. complessivi di pesce, comprese le specie di cui alle lettere precedenti. 4. I limiti di cattura di cui al comma 3 non si applicano in occasione di gare e manifestazioni di pesca. 5. Il limite di peso di cui al comma 3, lettera c), puo' essere superato nel caso di cattura di un ultimo esemplare di grosse dimensioni. 6. Il pesce catturato in epoca di divieto o di misura inferiore a quella consentita deve essere immediatamente liberato vivo e senza arrecargli danno. 7. La provincia, al fine di tutelare specie ittiche di pregio faunistico o di particolare interesse per la pesca puo', sentita la consulta provinciale della pesca, introdurre limiti di cattura piu' restrittivi, o aumentare le misure minime di cui al comma 1, ovvero introdurre ulteriori misure minime per altre specie ittiche, purche' non comprese nell'elenco delle specie alloctone ritenute dannose per l'equilibrio del popolamento ittico, di cui all'Art. 8, comma 3, lettera c) della legge regionale n. 12/2001. Tali limiti devono essere portati alla conoscenza del pubblico nelle forme che garantiscano la massima diffusione. 8. La provincia, sentita la consulta provinciale della pesca e su parere conforme della struttura regionale competente, puo' altresi' diminuire o eliminare le misure minime di cattura di cui al comma 1, in corpi idrici determinati, per popolazioni afflitte da forme di nanismo o la cui eccessiva proliferazione comporti uno squilibrio del popolamento ittico, ricorrendo anche all'intensificazione delle forme di prelievo. 9. I limiti di cui al comma 3 non si applicano alle specie alloctone ritenute dannose per l'equilibrio del popolamento ittico annoverate all'Art. 8, comma 3, lettera c) della legge regionale n. 12/2001. Gli esemplari catturati, appartenenti alle suddette specie, non possono essere di nuovo immessi nei corsi d'acqua e devono essere soppressi. 10. Al raggiungimento dei limiti di detenzione previsti dal comma 3, e' fatto obbligo di cessare l'attivita' di pesca.