Art. 3.
                Misure minime e quantita' di cattura

    1.  E'  vietata  la  cattura  e  la  detenzione  di  pesci la cui
lunghezza sia inferiore alle seguenti misure:
      a) Trota  fario  (Salmo  trutta  fario) e Trota lacustre (Salmo
trutta lacustris):
        1) nelle acque dei laghi subalpini: centimetri 30;
        2) nelle restanti acque: centimetri 22;
      b) Trota marmorata (Salmo trutta marmoratus): centimetri 40;
      c) Carpione (Salmo carpio): centimetri 30;
      d) Coregoni  (Coregonus  lavaretus e Coregonus macrophthalmus):
centimetri 30;
      e) Salmerino alpino (Salvelinus alpinus): centimetri 22;
      f) Temolo (Thymallus thymallus): centimetri 35;
      g) Pesce persico (Perca fluviatilis): centimetri 16;
      h) Luccio (Esox lucius): centimetri 40;
      i) Tinca (Tinca tinca): centimetri 25;
      j) Barbo (Barbus plebejus): centimetri 18;
      k) Anguilla (Anguilla anguilla): centimetri 30;
      l) Pigo (Rutilus pigus): centimetri 18;
      m) Agone (Alosa fallax): centimetri 15.
    2.  Le  lunghezze  dei  pesci  sono  misurate dall'apice del muso
all'estremita' della pinna caudale.
    3.  Per  ogni  giornata di pesca il pescatore dilettante non puo'
catturare e detenere piu' di:
      a) sei capi complessivi di salmonidi (trote di tutte le specie,
coregoni, salmerini e carpione) col limite tassativo di:
        1) un capo di Trota marmorata;
        2) due capi di Temolo;
        3) tre capi di Carpione
      b) due capi di Luccio;
      c) 5  kg.  complessivi di pesce, comprese le specie di cui alle
lettere precedenti.
    4.  I  limiti  di  cattura  di cui al comma 3 non si applicano in
occasione di gare e manifestazioni di pesca.
    5.  Il  limite di peso di cui al comma 3, lettera c), puo' essere
superato  nel  caso  di  cattura  di  un  ultimo  esemplare di grosse
dimensioni.
    6. Il pesce catturato in epoca di divieto o di misura inferiore a
quella  consentita  deve  essere immediatamente liberato vivo e senza
arrecargli danno.
    7.  La  provincia,  al  fine di tutelare specie ittiche di pregio
faunistico  o  di particolare interesse per la pesca puo', sentita la
consulta  provinciale  della pesca, introdurre limiti di cattura piu'
restrittivi,  o  aumentare le misure minime di cui al comma 1, ovvero
introdurre  ulteriori misure minime per altre specie ittiche, purche'
non  comprese nell'elenco delle specie alloctone ritenute dannose per
l'equilibrio  del  popolamento  ittico,  di  cui all'Art. 8, comma 3,
lettera  c)  della  legge  regionale  n.  12/2001. Tali limiti devono
essere   portati   alla  conoscenza  del  pubblico  nelle  forme  che
garantiscano la massima diffusione.
    8. La provincia, sentita la consulta provinciale della pesca e su
parere  conforme  della struttura regionale competente, puo' altresi'
diminuire  o eliminare le misure minime di cattura di cui al comma 1,
in  corpi  idrici  determinati,  per popolazioni afflitte da forme di
nanismo o la cui eccessiva proliferazione comporti uno squilibrio del
popolamento ittico, ricorrendo anche all'intensificazione delle forme
di prelievo.
    9.  I  limiti  di  cui  al  comma  3 non si applicano alle specie
alloctone  ritenute  dannose  per l'equilibrio del popolamento ittico
annoverate  all'Art.  8, comma 3, lettera c) della legge regionale n.
12/2001.  Gli esemplari catturati, appartenenti alle suddette specie,
non possono essere di nuovo immessi nei corsi d'acqua e devono essere
soppressi.
    10. Al raggiungimento dei limiti di detenzione previsti dal comma
3, e' fatto obbligo di cessare l'attivita' di pesca.