Art. 4. Pesca nelle acque classificate di tipo B 1. Nelle acque classificate di tipo B, ai sensi dell'Art. 7 della legge regionale n. 12/2001, e' vietato l'esercizio della pesca per ogni specie ittica durante il periodo compreso tra un'ora dopo il tramonto della prima domenica di ottobre ed un'ora prima dell'alba dell'ultima domenica di febbraio. 2. Nelle acque in cui e' presente una consistente popolazione di Temolo, ovvero nelle acque di scarso pregio ittiofaunistico dove sono praticate immissioni periodiche di salmonidi adulti per una pronta cattura, le province, su parere conforme della struttura regionale competente, possono consentire forme specifiche di pesca anche nel periodo compreso tra la prima domenica di ottobre e l'ultima domenica di febbraio. 3. La pesca nelle acque di tipo B puo' essere esercitata solo da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto ed esclusivamente con la canna da pesca, con o senza mulinello, armata con un massimo di tre esche naturali o artificiali. E' ammesso l'utilizzo di una sola canna per pescatore. Inoltre nelle acque di tipo B e' vietato: a) utilizzare o detenere larve di mosca carnaria; b) pasturare in qualsiasi forma; c) pescare dai ponti. 4. Ulteriori limitazioni alle modalita' di pesca possono essere attuate dalle province, sentita la consulta della pesca provinciale, allo scopo di tutelare la fauna ittica di maggior pregio.