Art. 4.
              Pesca nelle acque classificate di tipo B

    1. Nelle acque classificate di tipo B, ai sensi dell'Art. 7 della
legge  regionale  n.  12/2001, e' vietato l'esercizio della pesca per
ogni  specie  ittica  durante  il periodo compreso tra un'ora dopo il
tramonto  della  prima  domenica di ottobre ed un'ora prima dell'alba
dell'ultima domenica di febbraio.
    2.  Nelle acque in cui e' presente una consistente popolazione di
Temolo, ovvero nelle acque di scarso pregio ittiofaunistico dove sono
praticate  immissioni  periodiche  di salmonidi adulti per una pronta
cattura,  le  province,  su parere conforme della struttura regionale
competente,  possono  consentire  forme specifiche di pesca anche nel
periodo compreso tra la prima domenica di ottobre e l'ultima domenica
di febbraio.
    3.  La pesca nelle acque di tipo B puo' essere esercitata solo da
un'ora  prima  dell'alba ad un'ora dopo il tramonto ed esclusivamente
con  la  canna da pesca, con o senza mulinello, armata con un massimo
di  tre  esche  naturali  o artificiali. E' ammesso l'utilizzo di una
sola canna per pescatore. Inoltre nelle acque di tipo B e' vietato:
      a) utilizzare o detenere larve di mosca carnaria;
      b) pasturare in qualsiasi forma;
      c) pescare dai ponti.
    4.  Ulteriori  limitazioni alle modalita' di pesca possono essere
attuate  dalle province, sentita la consulta della pesca provinciale,
allo scopo di tutelare la fauna ittica di maggior pregio.