Art. 5.
              Misure di tutela degli storioni autoctoni

    1.  Ai  sensi  dell'Art.  8  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  357/1997 e' vietata la cattura delle specie Acipenser
sturio e Acipenser naccarii ad ogni stadio di sviluppo.
    2.  Fermo restando il divieto di cui al comma 1, il pescatore che
accidentalmente  dovesse catturare esemplari delle predette specie e'
tenuto  al  loro  immediato  rilascio, nonche' alla segnalazione alla
provincia   competente   per  territorio,  che  provvedera'  a  darne
comunicazione alla Regione.