Art. 5. Misure di tutela degli storioni autoctoni 1. Ai sensi dell'Art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 e' vietata la cattura delle specie Acipenser sturio e Acipenser naccarii ad ogni stadio di sviluppo. 2. Fermo restando il divieto di cui al comma 1, il pescatore che accidentalmente dovesse catturare esemplari delle predette specie e' tenuto al loro immediato rilascio, nonche' alla segnalazione alla provincia competente per territorio, che provvedera' a darne comunicazione alla Regione.