Art. 6. Posto di pesca 1. Il posto di pesca spetta al primo occupante. 2. Il primo occupante in esercizio di pesca con la canna ha diritto, qualora lo chieda, che i pescatori sopraggiunti si pongano a una distanza di rispetto di almeno metri dieci in linea d'aria a monte, a valle, sul fronte e a tergo.