Art. 6.
                           Posto di pesca

    1. Il posto di pesca spetta al primo occupante.
    2.  Il  primo  occupante  in  esercizio  di pesca con la canna ha
diritto, qualora lo chieda, che i pescatori sopraggiunti si pongano a
una  distanza  di  rispetto  di  almeno metri dieci in linea d'aria a
monte, a valle, sul fronte e a tergo.