Art. 7.
                              O r a r i

    1.  La  pesca dilettantistica e' sempre vietata da un'ora dopo il
tramonto  a  un'ora  prima  dell'alba,  salve  le  eventuali  deroghe
concesse  dalle province, sentite le rispettive consulte, in funzione
di particolari tipi di pesca o tradizioni locali.