Art. 8.
                           Mezzi di pesca

    1.  La pesca dilettantistica nelle acque classificate di tipo A e
C,  ai  sensi  dell'Art.  7  della  legge  regionale  n.  12/2001, e'
consentita con i seguenti mezzi:
      a) canna  lenza, con o senza mulinello, con un massimo di 5 ami
o altre esche singole artificiali o naturali;
      b) tirlindana  e  timoniera  con  un  massimo di 10 ami o esche
singole naturali o artificiali, da usarsi solo nei bacini lacuali;
      c) bilancia  o bilancella di lato non superiore a m 1,5 montata
su palo di manovra;
      d) un utilizzo massimo di tre canne lenza, occupando uno spazio
operativo comunque non superiore ai dieci metri.
    2.  La  provincia,  sentita  la consulta provinciale della pesca,
individua  le  acque  nelle  quali  consentire  la  pesca da natante;
durante  l'esercizio  della  pesca da natante non e' consentito l'uso
dell'ecoscandaglio.
    3.  La  provincia,  sentita  la consulta provinciale della pesca,
puo'  introdurre ulteriori limitazioni ai mezzi di pesca previsti dal
presente  regolamento  per  esigenze  di  salvaguardia del patrimonio
ittico.
    4.  La  provincia,  sentita  la consulta provinciale della pesca,
puo'  altresi' consentire l'uso di attrezzi tradizionali non compresi
nell'elenco di cui al comma 1.
    5. La provincia, sentita la consulta provinciale della pesca e su
parere  conforme  della struttura regionale competente, puo' altresi'
consentire  la  pesca delle specie ittiche alloctone ritenute dannose
per  l'equilibrio  del popolamento ittico, di cui all'apposito elenco
previsto  all'Art.  8,  comma  3, lettera c) della legge regionale n.
12/2001,  con  mezzi  e tecniche di pesca non compresi nell'elenco di
cui al comma 1, anche in deroga ai tempi e ai limiti di peso.
    6.  In occasione di interventi programmati per il controllo delle
specie   alloctone   dannose  puo'  essere  concessa  dalle  province
autorizzazione  alla  pesca  subacquea  alle specie dannose di cui al
comma 5, anche in deroga ai limiti di zona di cui all'Art. 10.
    7.  E'  vietato  rilasciare  presso  i luoghi di pesca o in acqua
qualsiasi  genere di rifiuto o materiale, comprese le esche, il pesce
pescato e residui o frammenti degli attrezzi di pesca.