Art. 8. Mezzi di pesca 1. La pesca dilettantistica nelle acque classificate di tipo A e C, ai sensi dell'Art. 7 della legge regionale n. 12/2001, e' consentita con i seguenti mezzi: a) canna lenza, con o senza mulinello, con un massimo di 5 ami o altre esche singole artificiali o naturali; b) tirlindana e timoniera con un massimo di 10 ami o esche singole naturali o artificiali, da usarsi solo nei bacini lacuali; c) bilancia o bilancella di lato non superiore a m 1,5 montata su palo di manovra; d) un utilizzo massimo di tre canne lenza, occupando uno spazio operativo comunque non superiore ai dieci metri. 2. La provincia, sentita la consulta provinciale della pesca, individua le acque nelle quali consentire la pesca da natante; durante l'esercizio della pesca da natante non e' consentito l'uso dell'ecoscandaglio. 3. La provincia, sentita la consulta provinciale della pesca, puo' introdurre ulteriori limitazioni ai mezzi di pesca previsti dal presente regolamento per esigenze di salvaguardia del patrimonio ittico. 4. La provincia, sentita la consulta provinciale della pesca, puo' altresi' consentire l'uso di attrezzi tradizionali non compresi nell'elenco di cui al comma 1. 5. La provincia, sentita la consulta provinciale della pesca e su parere conforme della struttura regionale competente, puo' altresi' consentire la pesca delle specie ittiche alloctone ritenute dannose per l'equilibrio del popolamento ittico, di cui all'apposito elenco previsto all'Art. 8, comma 3, lettera c) della legge regionale n. 12/2001, con mezzi e tecniche di pesca non compresi nell'elenco di cui al comma 1, anche in deroga ai tempi e ai limiti di peso. 6. In occasione di interventi programmati per il controllo delle specie alloctone dannose puo' essere concessa dalle province autorizzazione alla pesca subacquea alle specie dannose di cui al comma 5, anche in deroga ai limiti di zona di cui all'Art. 10. 7. E' vietato rilasciare presso i luoghi di pesca o in acqua qualsiasi genere di rifiuto o materiale, comprese le esche, il pesce pescato e residui o frammenti degli attrezzi di pesca.