Art. 9.
     Pesca a mosca nelle zone individuate dai piani provinciali

    1. La pesca a mosca nei tratti riservati di cui all'Art. 8, comma
6,   lettera   m)  della  legge  regionale  n.  12/2001  viene  cosi'
esercitata:
      a) canna singola, con o senza mulinello per sistema a mosca con
coda di topo;
      b) amo singolo, senza ardiglione o con ardiglione schiacciato;
      c) uso massimo di tre mosche artificiali.
    2.  Nei  tratti  di  cui al comma 1 e' obbligatorio effettuare il
rilascio del pescato, con ogni accorgimento utile al fine di arrecare
il minor danno possibile alla fauna ittica.
    3.   Prima   di  esercitare  la  pesca,  nelle  zone  soggette  a
limitazioni  particolari, quali ad esempio la misura minima superiore
ai  tratti  limitrofi ed il rilascio del pescato, e' fatto obbligo di
depositare il pesce precedentemente pescato in altri luoghi.