Art. 9. Pesca a mosca nelle zone individuate dai piani provinciali 1. La pesca a mosca nei tratti riservati di cui all'Art. 8, comma 6, lettera m) della legge regionale n. 12/2001 viene cosi' esercitata: a) canna singola, con o senza mulinello per sistema a mosca con coda di topo; b) amo singolo, senza ardiglione o con ardiglione schiacciato; c) uso massimo di tre mosche artificiali. 2. Nei tratti di cui al comma 1 e' obbligatorio effettuare il rilascio del pescato, con ogni accorgimento utile al fine di arrecare il minor danno possibile alla fauna ittica. 3. Prima di esercitare la pesca, nelle zone soggette a limitazioni particolari, quali ad esempio la misura minima superiore ai tratti limitrofi ed il rilascio del pescato, e' fatto obbligo di depositare il pesce precedentemente pescato in altri luoghi.