Art. 9. Disposizioni finali 1. Il procedimento definito nel presente regolamento si applica se non diversamente stabilito da normative speciali in materia. Sono fatte salve, in particolare, le procedure previste dagli articoli 1 e 9 della legge 9 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i giochi olimpici invernali «Torino 2006»). 2. La data di decorrenza per l'esercizio delle funzioni relative agli impianti costruiti con le procedure previste dall'art. 21 della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti) e' stabilita con successiva deliberazione della giunta regionale da adottarsi entro e non oltre Ia data del 30 giugno 2003. 3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle domande di concessione ricevute dall'ente concedente successivamente al 19 maggio 2003. Per le domande di concessione in corso di istruttoria restano ferme le competenze gia' previste dalla legge regionale n. 74/1989 e dall'art. 96, comma 1, lettera o) della legge regionale n. 44/2000. Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Torino, 19 maggio 2003 GHIGO