Art. 9.
                         Disposizioni finali
    1.  Il  procedimento definito nel presente regolamento si applica
se  non diversamente stabilito da normative speciali in materia. Sono
fatte salve, in particolare, le procedure previste dagli articoli 1 e
9  della  legge  9 ottobre  2000,  n.  285  (Interventi  per i giochi
olimpici invernali «Torino 2006»).
    2.  La data di decorrenza per l'esercizio delle funzioni relative
agli  impianti costruiti con le procedure previste dall'art. 21 della
legge   1° agosto   2002,   n.   166   (Disposizioni  in  materia  di
infrastrutture e trasporti) e' stabilita con successiva deliberazione
della  giunta  regionale  da  adottarsi entro e non oltre Ia data del
30 giugno 2003.
    3.  Le  disposizioni  del  presente regolamento si applicano alle
domande  di concessione ricevute dall'ente concedente successivamente
al  19 maggio  2003.  Per  le  domande  di  concessione  in  corso di
istruttoria  restano  ferme  le  competenze gia' previste dalla legge
regionale  n. 74/1989 e dall'art. 96, comma 1, lettera o) della legge
regionale n. 44/2000.
    Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare.
      Torino, 19 maggio 2003
                                GHIGO