Art. 2. Norma sulla validita' delle disposizioni dell'Art. 1 1. Le disposizioni di cui all'Art. 1 hanno validita' per il periodo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle more della revisione della materia disciplinata dalla legge regionale n. 16/2000. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 3 marzo 2003 MARTINI La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 25 febbraio 2003.