Art. 2.
        Norma sulla validita' delle disposizioni dell'Art. 1
    1.  Le  disposizioni  di  cui  all'Art.  1 hanno validita' per il
periodo  di  un  anno  dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  nelle  more  della revisione della materia disciplinata dalla
legge regionale n. 16/2000.
    La  presente  legge  e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana.
      Firenze, 3 marzo 2003
                               MARTINI
La  presente  legge  e' stata approvata dal consiglio regionale nella
seduta del 25 febbraio 2003.