Art. 2. Domanda di nulla osta per l'impiego di categoria B 1. La domanda per il rilascio del nulla osta, di cui all'Art. 2 della legge, deve contenere i seguenti dati ed elementi: a) generalita', codice fiscale e domicilio del richiedente; qualora si tratti di societa', vanno indicati la denominazione o la ragione sociale, il codice fiscale o la partita IVA e la sede legale; b) il tipo pratica che si intende svolgere; c) l'ubicazione dei locali e delle aree destinati alla pratica che si intende svolgere; d) per ogni macchina radiogena, il tipo di macchina, il tipo di particella carica e l'energia massima di accelerazione, la corrente massima e la potenza, tenendo conto, nel caso di elettroni, del fattore di utilizzo duty cycle, e il numero delle macchine che si intende utilizzare; e) per le materie radioattive, le quantita' totali di radioattivita' dei radionuclidi, distinguendo tra sorgenti non sigillate e sorgenti sigillate, presenti contemporaneamente e pervenute o prodotte in ragione di anno solare; f) per tutte le sorgenti, l'eventuale produzione di neutroni; g) modalita' di produzione, di gestione ed eventuale smaltimento di rifiuti, con indicazione dell'applicabilita' o meno delle previsioni di cui all'Art. 154, comma 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; h) l'eventuale riciclo o riutilizzazione dei materiali. 2. Alla domanda, deve essere allegata la seguente documentazione, redatta e firmata, ognuno per la parte di propria competenza, dall'esercente e dall'esperto qualificato, di cui all'Art. 77 del decreto legislativo n. 230/1995, atta anche a dimostrare l'idoneita' della localita' dove la pratica verra' svolta: a) descrizione dei locali e delle aree interessati all'attivita' che si intende svolgere, illustrati con disegni in planimetria e sezione, indicando, per ogni locale ed area, la classificazione in zone ai sensi dell'Art. 82 del decreto legislativo n. 230/1995, nonche' degli ambienti e delle aree circostanti, sovrastanti e sottostanti, anche esterni all'installazione, indicandone, ove conosciute, sia la destinazione d'uso sia le eventuali sorgenti impiegate, anche da parte di soggetti terzi; b) indicazione dei criteri seguiti ai fini della individuazione e classificazione delle zone e della classificazione del personale addetto ai sensi dell'Art. 82 del decreto legislativo n. 230/1995; c) descrizione della pratica, delle operazioni che si intendono svolgere, delle sorgenti di radiazioni e delle attrezzature, con riferimento ai diversi locali ed aree; descrizione delle modalita' di eventuale movimentazione delle sorgenti radioattive all'interno dell'installazione; indicazione della rispondenza a norme di buona tecnica applicabili, anche in relazione all'attuazione del principio di ottimizzazione, in fase di progettazione, costruzione ed esercizio; d) individuazione e analisi degli eventuali scenari comportanti esposizioni potenziali e delle specifiche modalita' di intervento, al fine di prevenire le esposizioni di persone o di limitarne le conseguenze sui lavoratori, sulla popolazione e sull'ambiente; e) produzione e modalita' di gestione dei rifiuti radioattivi e dei materiali di riciclo o riutilizzati; f) programmi di costruzione o di adattamento dei locali e delle aree destinati allo svolgimento delle attivita', nonche' delle prove previste; g) modalita' previste per l'eventuale disattivazione dell'installazione; h) valutazione preventiva delle dosi per i lavoratori e per i gruppi di riferimento della popolazione in condizioni di normale attivita'; i) risultati delle valutazioni di cui all'Art. 115-ter del decreto legislativo n. 230/1995; i) criteri e modalita' di attuazione degli adempimenti di cui agli articoli 79 e 80 del decreto legislativo n. 230/1995; m) indicazione delle modalita' con cui si intende adempiere agli ulteriori pertinenti obblighi di cui all'Art. 61 del decreto legislativo n. 230/1995, con particolare riferimento al contenuto delle norme interne di sicurezza e protezione; indicazione delle modalita' con cui si intende assicurare la formazione di radioprotezione dei lavoratori e indicazione della qualificazione professionale dei medesimi; n) indicazione, ai fini delle valutazioni e delle soluzioni progettuali ed operative di cui alle lettere precedenti, del contributo delle materie radioattive somministrate ai pazienti sottoposti a indagine diagnostica o a trattamento terapeutico, particolarmente per quanto riguarda la gestione dei rifiuti radioattivi, ivi compresi quelli prodotti attraverso gli escreti dai pazienti stessi; o) descrizione di criteri e modalita' idonei a garantire il rispetto del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187; p) copia della ricevuta del versamento di cui all'Art. 7, se dovuto.