Art. 2.
         Domanda di nulla osta per l'impiego di categoria B

    1.  La  domanda per il rilascio del nulla osta, di cui all'Art. 2
della legge, deve contenere i seguenti dati ed elementi:
      a) generalita',  codice  fiscale  e  domicilio del richiedente;
qualora  si  tratti di societa', vanno indicati la denominazione o la
ragione sociale, il codice fiscale o la partita IVA e la sede legale;
      b) il tipo pratica che si intende svolgere;
      c) l'ubicazione  dei locali e delle aree destinati alla pratica
che si intende svolgere;
      d) per ogni macchina radiogena, il tipo di macchina, il tipo di
particella  carica  e l'energia massima di accelerazione, la corrente
massima  e  la  potenza,  tenendo  conto,  nel caso di elettroni, del
fattore  di  utilizzo  duty  cycle, e il numero delle macchine che si
intende utilizzare;
      e) per   le   materie   radioattive,  le  quantita'  totali  di
radioattivita'   dei  radionuclidi,  distinguendo  tra  sorgenti  non
sigillate   e   sorgenti  sigillate,  presenti  contemporaneamente  e
pervenute o prodotte in ragione di anno solare;
      f) per tutte le sorgenti, l'eventuale produzione di neutroni;
      g) modalita'   di   produzione,   di   gestione   ed  eventuale
smaltimento  di  rifiuti,  con indicazione dell'applicabilita' o meno
delle previsioni di cui all'Art. 154, comma 2 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 230;
      h) l'eventuale riciclo o riutilizzazione dei materiali.
    2. Alla domanda, deve essere allegata la seguente documentazione,
redatta  e  firmata,  ognuno  per  la  parte  di  propria competenza,
dall'esercente  e  dall'esperto  qualificato,  di cui all'Art. 77 del
decreto  legislativo n. 230/1995, atta anche a dimostrare l'idoneita'
della localita' dove la pratica verra' svolta:
      a) descrizione    dei   locali   e   delle   aree   interessati
all'attivita'  che  si  intende  svolgere,  illustrati con disegni in
planimetria  e  sezione,  indicando,  per  ogni  locale  ed  area, la
classificazione in zone ai sensi dell'Art. 82 del decreto legislativo
n.  230/1995,  nonche'  degli  ambienti  e  delle  aree  circostanti,
sovrastanti   e   sottostanti,   anche   esterni   all'installazione,
indicandone,  ove  conosciute,  sia  la  destinazione  d'uso  sia  le
eventuali sorgenti impiegate, anche da parte di soggetti terzi;
      b) indicazione dei criteri seguiti ai fini della individuazione
e  classificazione  delle  zone e della classificazione del personale
addetto ai sensi dell'Art. 82 del decreto legislativo n. 230/1995;
      c) descrizione della pratica, delle operazioni che si intendono
svolgere,  delle  sorgenti  di  radiazioni  e delle attrezzature, con
riferimento ai diversi locali ed aree; descrizione delle modalita' di
eventuale   movimentazione  delle  sorgenti  radioattive  all'interno
dell'installazione;  indicazione  della  rispondenza a norme di buona
tecnica  applicabili, anche in relazione all'attuazione del principio
di   ottimizzazione,   in   fase  di  progettazione,  costruzione  ed
esercizio;
      d) individuazione e analisi degli eventuali scenari comportanti
esposizioni potenziali e delle specifiche modalita' di intervento, al
fine  di  prevenire  le  esposizioni  di  persone  o  di limitarne le
conseguenze sui lavoratori, sulla popolazione e sull'ambiente;
      e) produzione e modalita' di gestione dei rifiuti radioattivi e
dei materiali di riciclo o riutilizzati;
      f) programmi di costruzione o di adattamento dei locali e delle
aree  destinati allo svolgimento delle attivita', nonche' delle prove
previste;
      g) modalita'    previste    per    l'eventuale   disattivazione
dell'installazione;
      h) valutazione  preventiva  delle dosi per i lavoratori e per i
gruppi  di  riferimento  della  popolazione  in condizioni di normale
attivita';
      i) risultati  delle  valutazioni  di  cui  all'Art. 115-ter del
decreto legislativo n. 230/1995;
      i) criteri  e  modalita' di attuazione degli adempimenti di cui
agli articoli 79 e 80 del decreto legislativo n. 230/1995;
      m) indicazione  delle  modalita'  con  cui si intende adempiere
agli  ulteriori  pertinenti  obblighi  di cui all'Art. 61 del decreto
legislativo  n.  230/1995,  con  particolare riferimento al contenuto
delle  norme  interne  di  sicurezza  e protezione; indicazione delle
modalita'   con   cui   si   intende   assicurare  la  formazione  di
radioprotezione  dei  lavoratori  e  indicazione della qualificazione
professionale dei medesimi;
      n) indicazione,  ai  fini  delle  valutazioni e delle soluzioni
progettuali   ed  operative  di  cui  alle  lettere  precedenti,  del
contributo   delle  materie  radioattive  somministrate  ai  pazienti
sottoposti  a  indagine  diagnostica  o  a  trattamento  terapeutico,
particolarmente   per   quanto   riguarda  la  gestione  dei  rifiuti
radioattivi,  ivi compresi quelli prodotti attraverso gli escreti dai
pazienti stessi;
      o) descrizione  di  criteri  e  modalita' idonei a garantire il
rispetto del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187;
      p) copia  della  ricevuta  del versamento di cui all'Art. 7, se
dovuto.