Art. 5. Relazione tecnica di cui all'Art. 6, comma 1, della legge 1. La relazione tecnica di cui all'Art. 6, comma 1 della legge deve essere presentata dal titolare del nulla osta all'autorita' entro i sei mesi successivi alla scadenza di ogni periodo di sette anni, a partire dalla data di rilascio del nulla osta. 2. La relazione tecnica deve contenere gli estremi dell'atto autorizzativo riferito alla pratica, va redatta e firmata, ognuno per la parte di propria competenza, dal titolare del nulla osta e dall'esperto qualificato di cui all'Art. 77 del decreto legislativo n. 230/1995 e deve contenere: a) l'aggiornamento della documentazione originariamente prodotta, elencata all'Art. 2; b) i dati e gli elementi relativi agli aspetti di sicurezza e di radioprotezione dei lavoratori addetti alla pratica e della popolazione, riferiti ai sette anni precedenti, con particolare riguardo, ove applicabili, alle modalita' di gestione dei rifiuti radioattivi e dei materiali di riciclo o riutilizzati e alla quantita' e tipologia di rifiuti radioattivi mediamente prodotti.