Art. 5.
      Relazione tecnica di cui all'Art. 6, comma 1, della legge

    1.  La  relazione  tecnica di cui all'Art. 6, comma 1 della legge
deve  essere  presentata  dal  titolare  del nulla osta all'autorita'
entro  i  sei  mesi successivi alla scadenza di ogni periodo di sette
anni, a partire dalla data di rilascio del nulla osta.
    2.  La  relazione  tecnica  deve  contenere gli estremi dell'atto
autorizzativo riferito alla pratica, va redatta e firmata, ognuno per
la  parte  di  propria  competenza,  dal  titolare  del  nulla osta e
dall'esperto  qualificato  di cui all'Art. 77 del decreto legislativo
n. 230/1995 e deve contenere:
      a) l'aggiornamento    della    documentazione   originariamente
prodotta, elencata all'Art. 2;
      b) i  dati  e gli elementi relativi agli aspetti di sicurezza e
di  radioprotezione  dei  lavoratori  addetti  alla  pratica  e della
popolazione,  riferiti  ai  sette  anni  precedenti,  con particolare
riguardo,  ove  applicabili,  alle  modalita' di gestione dei rifiuti
radioattivi  e  dei  materiali  di  riciclo  o  riutilizzati  e  alla
quantita' e tipologia di rifiuti radioattivi mediamente prodotti.