Art. 7.
        Spese a carico dei soggetti richiedenti non pubblici

    1.  I  soggetti  richiedenti  non  pubblici sono tenuti, ai sensi
dell'Art. 39, comma 3 del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241,
al  pagamento  delle spese che la Regione sostiene con riferimento al
costo  effettivo  del  servizio per il rilascio del nulla osta, quale
risulta dallo specifico tariffario.
    Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Umbria.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e di farlo
osservare come regolamento della Regione Umbria.
      Perugia, 6 maggio 2003
                             LORENZETTI