Art. 7. Spese a carico dei soggetti richiedenti non pubblici 1. I soggetti richiedenti non pubblici sono tenuti, ai sensi dell'Art. 39, comma 3 del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, al pagamento delle spese che la Regione sostiene con riferimento al costo effettivo del servizio per il rilascio del nulla osta, quale risulta dallo specifico tariffario. Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria. Perugia, 6 maggio 2003 LORENZETTI