Art. 4. Compiti della provincia 1. Ai fini della formulazione del programma di cui all'art. 3, ciascuna provincia promuove nell'ambito del proprio territorio: a) il monitoraggio dei fenomeni sociali e culturali connessi all'illegalita' organizzata e diffusa; b) l'acquisizione di tutti i dati utili ad una conoscenza del territorio sotto il profilo della sicurezza; c) la definizione, attraverso l'analisi degli indicatori contenuti nella vigente normativa regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei parametri relativi alle nozioni di densita' turistica, commerciale ed industriale di cui all'Art. 12, comma 2; d) le iniziative volte all'analisi di tematiche specifiche caratterizzanti il territorio; e) la formulazione di periodiche relazioni. 2. Le province nell'ambito delle proprie funzioni promuovono attivita' di formazione sociale e culturale per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalita' e di devianza; convocano periodiche conferenze provinciali cui sono invitati gli enti locali, le autorita' dello Stato competenti in materia, i rappresentanti della scuola e dell'universita', i soggetti privati, le parti sociali, l'associazionismo ed il volontariato.