Art. 5.
Modifiche  all'Art.  7  del  decreto  del  Presidente  della  Regione
                    17 agosto 2001, n. 0316/Pres.
    1. Al comma 6, lettera c), dell'Art. 7 del decreto del Presidente
della  Regione  17 agosto  2001,  n.  0316/Pres.  le  parole «lire 30
milioni   (euro   15.493,71)»  sono  sostituite  dalle  parole  «euro
15.500,00».
    2.  Dopo  la  lettera  d),  comma  6, dell'Art. 7 del decreto del
Presidente  della Regione 17 agosto 2001, n. 03l6/Pres. sono aggiunte
le seguenti:
    «e)  per  l'affidamento,  alle  stesse condizioni di contratti in
corso  con  l'amministrazione  regionale,  di forniture omogenee, nei
limiti di quanto necessario;
    f) per  l'affidamento di forniture destinate al completamento, al
rinnovo  parziale  o  all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il
ricorso  ad  altri  fornitori  obblighi  ad  acquistare  materiale di
tipologia,  anche  tecnica,  differente  il  cui  impiego  o  la  cui
manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilita».