Art. 5. Modifiche all'Art. 7 del decreto del Presidente della Regione 17 agosto 2001, n. 0316/Pres. 1. Al comma 6, lettera c), dell'Art. 7 del decreto del Presidente della Regione 17 agosto 2001, n. 0316/Pres. le parole «lire 30 milioni (euro 15.493,71)» sono sostituite dalle parole «euro 15.500,00». 2. Dopo la lettera d), comma 6, dell'Art. 7 del decreto del Presidente della Regione 17 agosto 2001, n. 03l6/Pres. sono aggiunte le seguenti: «e) per l'affidamento, alle stesse condizioni di contratti in corso con l'amministrazione regionale, di forniture omogenee, nei limiti di quanto necessario; f) per l'affidamento di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori obblighi ad acquistare materiale di tipologia, anche tecnica, differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilita».