(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 28 maggio 2003) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Vista la legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2003), ed in particolare i commi 4, lettera r), e 8, lettera o), dell'Art. 3; Atteso che, ai sensi dei comma 8, lettera o), dell'Art. 3, della citata legge regionale n. 1 del 2003, un fondo di 1.300.000,00 euro, destinato a concorrere al «perseguimento dell'obiettivo dell'elaborazione di una moderna strategia di rassicurazione della comunita' civica a fronte di una crescente alterazione e degrado del tessuto sociale» e' ripartito fra i comuni secondo criteri, modalita' e oggetti del finanziamento previsti con regolamento; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 499 del 27 febbraio 2003, recante «legge regionale n. 18/1996, Art. 6, comma 1. Definizione obiettivi e programmi ed emanazione delle direttive per l'azione amministrativa della Direzione regionale per le autonomie locali per l'anno 2003»; Atteso che, ai sensi dell'Art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, i criteri e le modalita' ai quali l'amministrazione regionale deve attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano gia' previsti dalla legge; Preso atto che, ai sensi dell'Art. 3, comma 4, lettera r) della legge regionale n. 1 del 2003, il trasferimento in oggetto e' indirizzato a finanziare «progetti per l'elaborazione di una strategia di rassicurazione della comunita' civica da perseguire nel limite del trenta per cento del contributo assegnato, anche attraverso il potenziamento dell'illuminazione pubblica delle aree esposte al rischio criminalita', ivi compresi i transiti privati che, a giudizio delle amministrazioni locali, possono costituire fonte di pericolo per la comunita' insediata» ed e' erogato a domanda da parte degli enti interessati; Ritenuto di prevedere che oggetto del riparto del fondo sia il finanziamento di progetti, approvati dai comuni sia in forma singola che associata, per l'elaborazione di una strategia di rassicurazione della comunita' civica, che prevedano esclusivamente i seguenti interventi e attivita': a) la formazione di volontari, coordinati dalla polizia municipale, da essa organizzati ovvero appartenenti ad associazioni convenzionate con i comuni, nonche': 1. l'acquisto di strumenti idonei a renderli riconoscibili come addetti ai servizi di rassicurazione civica; 2. l'acquisto di strumenti portatili di rilevazione, comunicazione e di mezzi di trasporto, messi a disposizione dei volontari e necessari per lo svolgimento delle attivita' previste dal progetto; 3. la stipula di polizze assicurative per infortuni subiti dai volontari nell'esercizio della loro attivita', nonche' di polizze assicurative per la responsabilita' civile nei confronti di terzi, non derivante da dolo o colpa grave; 4. il rimborso delle spese sostenute dai volontari per l'utilizzazione dei mezzi e per la loro manutenzione; b) l'acquisto e l'installazione di sistemi di video-telesorveglianza organizzati dall'amministrazione comunale; c) il potenziamento dell'illuminazione pubblica delle aree esposte al rischio criminalita', ivi compresi i transiti privati che, a giudizio delle amministrazioni locali, possono costituire fonte di pericolo per la comunita' insediata; d) il rimborso spese sostenute da cittadini meno abbienti per la riparazione di danni materiali derivanti da fatti di microcriminalita'; Ritenuto di determinare il finanziamento nella misura dell'ottanta per cento delle spese ammissibili, per un importo massimo di 100.000 euro per i comuni singoli e di 250.000 euro per i comuni associati, secondo i criteri di cui all'Art. 3 dell'allegato regolamento che costituisce parte integrante del presente decreto; Preso atto che, ai sensi dell'Art. 3, comma 4, lettera r) e comma 8, lettera o) della legge regionale n. 1 del 2003, per beneficiare del trasferimento del fondo in oggetto i comuni debbono rispettivamente approvare un progetto per l'elaborazione di una strategia di rassicurazione della comunita' civica e presentare apposita domanda all'amministrazione regionale; Preso atto che, ai sensi del comma 24, dell'Art. 3, della legge regionale n. 1 del 2003, l'utilizzazione delle somme, trasferite agli enti locali, non e' soggetta a rendicontazione; Preso atto che gli adempimenti per l'attuazione della normativa in oggetto sono curati dal servizio per il sistema delle autonomie locali della direzione regionale per le autonomie locali; Ritenuto di stabilire con regolamento il termine per la presentazione delle domande per l'accesso al fondo, nonche' il termine per il riparto, la concessione e l'erogazione dello stesso; Visto l'Art. 4, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7; Vista la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18; Visto l'Art. 42 dello statuto speciale di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 870 del 3 aprile 2003; Decreta: E' approvato il «Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalita' del riparto del trasferimento ai comuni del fondo per l'elaborazione di una strategia di rassicurazione della comunita' civica, di cui al comma 4, lettera r), dell'Art. 3 della legge regionale n. 1 del 2003», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 23 aprile 2003 TONDO