Legge regionale n. 1/2003, Art. 3, comma 4. Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalita' del riparto del trasferimento ai comuni del fondo per l'elaborazione di una strategia di rassicurazione della comunita' civica. Art. 1. O g g e t t o 1. Il presente regolamento disciplina criteri e modalita' per l'accesso, da parte dei comuni in forma singola o associata, al fondo per il perseguimento dell'obiettivo dell'elaborazione di una moderna strategia di rassicurazione della comunita' civica a fronte di una crescente alterazione e degrado del tessuto sociale, per il finanziamento di progetti per l'elaborazione di una strategia di rassicurazione della comunita' civica, che prevedano i seguenti interventi e attivita': a) la formazione di volontari, coordinati dalla polizia municipale, da essa organizzati ovvero appartenenti ad associazioni convenzionate con i comuni, nonche': 1. l'acquisto di strumenti idonei a renderli riconoscibili come addetti ai servizi di rassicurazione civica; 2. l'acquisto di strumenti portatili di rilevazione, comunicazione e di mezzi di trasporto, messi a disposizione dei volontari e necessari per lo svolgimento delle attivita' previste dal progetto; 3. la stipula di polizze assicurative per infortuni subiti dai volontari nell'esercizio della loro attivita', nonche' di polizze assicurative per la responsabilita' civile nei confronti di terzi, non derivante da dolo o colpa grave; 4. il rimborso delle spese sostenute dai volontari per l'utilizzazione dei mezzi e per la loro manutenzione; b) l'acquisto e l'installazione di sistemi di video-telesorveglianza organizzati dall'amministrazione comunale; c) il potenziamento dell'illuminazione pubblica delle aree esposte al rischio criminalita', ivi compresi i transiti privati che, a giudizio delle amministrazioni locali, possono costituire fonte di pericolo per la comunita' insediata; d) il rimborso di spese sostenute da cittadini meno abbienti per la riparazione di danni materiali derivanti da fatti di microcriminalita'. Art. 2. D o m a n d e 1. Le domande per l'accesso al fondo, di cui all'Art. 1, sono presentate al servizio per il sistema delle autonomie locali della direzione regionale per le autonomie locali entro il 30 aprile di ciascun anno, corredate dal progetto per l'elaborazione di una strategia di rassicurazione della comunita' civica, approvato dall'organo competente, ed, inoltre, devono contenere: a) l'indicazione dell'eventuale realizzazione del progetto in forma congiunta con altri comuni, individuando il comune capofila o referente che presentera' l'istanza e che ricevera' l'erogazione del trasferimento; b) l'indicazione dell'utilizzo di personale volontario, in coordinamento con la polizia municipale, personale che non dovra' essere dotato di armi di alcun tipo e genere, nonche' l'indicazione delle modalita' di formazione del personale stesso; c) l'indicazione delle previsioni di spesa relative alle tipologie di attivita' e interventi indicati nell'Art. 1; d) l'indicazione dell'importo, pari ad una quota non inferiore al venti per cento delle spese previste, che sara' a carico del comune, ai sensi dell'Art. 3. Art. 3. Criteri e modalita' 1. I progetti presentati sono finanziati fino all'ottanta per cento delle spese ammissibili, per un importo massimo di 100.000 euro per i comuni singoli e di 250.000 euro per i comuni associati. 2. Un importo pari ad una quota non inferiore al venti per cento delle spese previste, risultanti dal progetto, sara' finanziato dagli enti richiedenti con risorse proprie, indipendentemente dall'ammontare del finanziamento erogato. 3. Il fondo e' ripartito in una quota del quaranta per cento per gli interventi e le attivita' di cui all'Art. 1, comma 1, lettera a), in una quota del quaranta per cento per gli interventi e le attivita' di cui all'Art. 1, comma 1, lettera b) ed in ulteriori quote del dieci per cento ciascuna per gli interventi e le attivita' di cui all'Art. 1, comma 1, lettera e) e d). 4. Nell'ambito di ciascuna delle quote di cui al comma 3, sono finanziati prioritariamente i progetti presentati dai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente e dai comuni che presentano il piano in forma associata, purche' rientranti nel medesimo ambito territoriale ottimale, con una popolazione complessiva superiore a 5.000 abitanti, al 31 dicembre dell'anno precedente; soddisfatta interamente tale priorita' sono finanziati i progetti presentati dagli altri comuni. 5. Qualora lo stanziamento di bilancio non sia sufficiente a soddisfare interamente gli interventi e le attivita', il finanziamento e' concesso in misura proporzionale. 6. Il riparto del fondo, la concessione e l'erogazione dei relativi finanziamenti - in un'unica soluzione - sono attuati entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. 7. La quota relativa all'intervento di cui alla lettera c) del comma 1 dell'Art. 1 non puo' eccedere la misura del trenta per cento del finanziamento complessivamente assegnato al medesimo ente. Art. 4. Norme transitorie e finali 1. Per l'anno 2003 il termine per la presentazione delle domande per l'accesso al fondo e' fissato in trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. 2. Entro il 31 marzo di ogni anno, i comuni beneficiari presentano al servizio per il sistema delle autonomie locali della Direzione regionale per le autonomie locali una relazione che illustra i risultati conseguiti con l'attuazione del progetto di rassicurazione della comunita' civica nel corso dell'anno precedente. 3. E' abrogato il decreto del Presidente della Regione n. 0219/Pres. del 24 luglio 2002. 4. Ai finanziamenti gia' concessi in attuazione dell'Art. 3, comma 6, lettera h), della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, continua ad applicarsi la disciplina previgente. 5. Il presente provvedimento verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto: il presidente: Tondo