Legge  regionale  n.  1/2003,  Art.  3,  comma  4. Regolamento per la
definizione   dei   criteri   e   delle  modalita'  del  riparto  del
trasferimento ai comuni del fondo per l'elaborazione di una strategia
              di rassicurazione della comunita' civica.

                               Art. 1.
                            O g g e t t o

    1.  Il  presente  regolamento  disciplina criteri e modalita' per
l'accesso, da parte dei comuni in forma singola o associata, al fondo
per  il perseguimento dell'obiettivo dell'elaborazione di una moderna
strategia  di  rassicurazione  della comunita' civica a fronte di una
crescente   alterazione   e  degrado  del  tessuto  sociale,  per  il
finanziamento  di  progetti  per  l'elaborazione  di una strategia di
rassicurazione  della  comunita'  civica,  che  prevedano  i seguenti
interventi e attivita':
      a) la   formazione   di  volontari,  coordinati  dalla  polizia
municipale,  da  essa organizzati ovvero appartenenti ad associazioni
convenzionate con i comuni, nonche':
        1.  l'acquisto  di  strumenti idonei a renderli riconoscibili
come addetti ai servizi di rassicurazione civica;
        2.   l'acquisto   di   strumenti  portatili  di  rilevazione,
comunicazione  e  di  mezzi  di  trasporto,  messi a disposizione dei
volontari e necessari per lo svolgimento delle attivita' previste dal
progetto;
        3.  la  stipula  di polizze assicurative per infortuni subiti
dai volontari nell'esercizio della loro attivita', nonche' di polizze
assicurative  per  la  responsabilita' civile nei confronti di terzi,
non derivante da dolo o colpa grave;
        4.  il  rimborso  delle  spese  sostenute  dai  volontari per
l'utilizzazione dei mezzi e per la loro manutenzione;
      b) l'acquisto     e     l'installazione     di    sistemi    di
video-telesorveglianza organizzati dall'amministrazione comunale;
      c) il  potenziamento  dell'illuminazione  pubblica  delle  aree
esposte al rischio criminalita', ivi compresi i transiti privati che,
a  giudizio delle amministrazioni locali, possono costituire fonte di
pericolo per la comunita' insediata;
      d) il  rimborso  di  spese sostenute da cittadini meno abbienti
per   la  riparazione  di  danni  materiali  derivanti  da  fatti  di
microcriminalita'.

                               Art. 2.
                            D o m a n d e

    1.  Le  domande  per  l'accesso al fondo, di cui all'Art. 1, sono
presentate  al  servizio  per il sistema delle autonomie locali della
direzione  regionale  per  le  autonomie locali entro il 30 aprile di
ciascun  anno,  corredate  dal  progetto  per  l'elaborazione  di una
strategia   di   rassicurazione  della  comunita'  civica,  approvato
dall'organo competente, ed, inoltre, devono contenere:
      a) l'indicazione  dell'eventuale  realizzazione del progetto in
forma  congiunta  con altri comuni, individuando il comune capofila o
referente  che presentera' l'istanza e che ricevera' l'erogazione del
trasferimento;
      b) l'indicazione  dell'utilizzo  di  personale  volontario,  in
coordinamento  con  la  polizia  municipale, personale che non dovra'
essere  dotato  di armi di alcun tipo e genere, nonche' l'indicazione
delle modalita' di formazione del personale stesso;
      c) l'indicazione   delle  previsioni  di  spesa  relative  alle
tipologie di attivita' e interventi indicati nell'Art. 1;
      d) l'indicazione  dell'importo, pari ad una quota non inferiore
al  venti  per  cento  delle  spese  previste, che sara' a carico del
comune, ai sensi dell'Art. 3.

                               Art. 3.
                         Criteri e modalita'

    1.  I  progetti  presentati  sono finanziati fino all'ottanta per
cento delle spese ammissibili, per un importo massimo di 100.000 euro
per i comuni singoli e di 250.000 euro per i comuni associati.
    2.  Un importo pari ad una quota non inferiore al venti per cento
delle spese previste, risultanti dal progetto, sara' finanziato dagli
enti    richiedenti    con    risorse    proprie,   indipendentemente
dall'ammontare del finanziamento erogato.
    3.  Il fondo e' ripartito in una quota del quaranta per cento per
gli interventi e le attivita' di cui all'Art. 1, comma 1, lettera a),
in una quota del quaranta per cento per gli interventi e le attivita'
di  cui  all'Art.  1,  comma  1, lettera b) ed in ulteriori quote del
dieci  per  cento  ciascuna  per gli interventi e le attivita' di cui
all'Art. 1, comma 1, lettera e) e d).
    4.  Nell'ambito  di  ciascuna delle quote di cui al comma 3, sono
finanziati  prioritariamente  i  progetti  presentati  dai comuni con
popolazione  superiore  a  5.000  abitanti  al  31 dicembre dell'anno
precedente  e  dai comuni che presentano il piano in forma associata,
purche' rientranti nel medesimo ambito territoriale ottimale, con una
popolazione  complessiva  superiore  a 5.000 abitanti, al 31 dicembre
dell'anno  precedente;  soddisfatta  interamente  tale priorita' sono
finanziati i progetti presentati dagli altri comuni.
    5.  Qualora  lo  stanziamento  di  bilancio non sia sufficiente a
soddisfare   interamente   gli   interventi   e   le   attivita',  il
finanziamento e' concesso in misura proporzionale.
    6.  Il  riparto  del  fondo,  la  concessione  e l'erogazione dei
relativi  finanziamenti  - in un'unica soluzione - sono attuati entro
sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle
domande.
    7.  La  quota  relativa all'intervento di cui alla lettera c) del
comma 1  dell'Art. 1 non puo' eccedere la misura del trenta per cento
del finanziamento complessivamente assegnato al medesimo ente.

                               Art. 4.
                     Norme transitorie e finali

    1.  Per l'anno 2003 il termine per la presentazione delle domande
per  l'accesso  al  fondo e' fissato in trenta giorni dall'entrata in
vigore del presente regolamento.
    2.   Entro  il  31 marzo  di  ogni  anno,  i  comuni  beneficiari
presentano  al  servizio  per il sistema delle autonomie locali della
Direzione  regionale  per  le  autonomie  locali  una  relazione  che
illustra  i  risultati  conseguiti  con  l'attuazione del progetto di
rassicurazione della comunita' civica nel corso dell'anno precedente.
    3.  E'  abrogato  il  decreto  del  Presidente  della  Regione n.
0219/Pres. del 24 luglio 2002.
    4.  Ai  finanziamenti  gia'  concessi  in attuazione dell'Art. 3,
comma 6,  lettera  h),  della  legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3,
continua ad applicarsi la disciplina previgente.
    5.  Il  presente  provvedimento  verra' pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione.
                     Visto: il presidente: Tondo