Regolamento  di esecuzione degli articoli 7 e 8 della legge regionale
   19 aprile   1999,   n.   8  concernente  la  determinazione  delle
   disposizioni relative alle medie e grandi strutture di vendita.
                               Capo I
                         Disposizioni comuni
                               Art. 1.
                             Definizioni
    1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
      a) per  «legge»,  la  legge  regionale  19 aprile 1999, n. 8, e
successive modifiche ed integrazioni;
      b) per attivita' di «commercio all'ingrosso» di cui all'Art. 2,
comma   1,   lettera   a),   della  legge,  quella  espletata:  verso
commercianti  grossisti  e  al dettaglio per i prodotti oggetto della
loro  attivita' e per quelli necessari al funzionamento dell'impresa;
verso  industriali,  artigiani, esercenti servizi di somministrazione
al pubblico di alimenti e bevande e altri utilizzatori professionali,
per  le  materie  prime  e  i  prodotti  necessari  al  funzionamento
dell'impresa;  verso utilizzatori in grande che sono le comunita', le
convivenze,  le  cooperative  di  consumo regolarmente costituite e i
loro consorzi, nonche' gli enti giuridici costituiti da commercianti,
per gli acquisti di prodotti oggetto della loro attivita';
      c) per  attivita'  di  «commercio al dettaglio», l'attivita' di
cui  all'Art.  2,  comma  1,  lettera b) della legge, che puo' essere
anche stagionale, intendendosi per stagione un periodo di tempo anche
frazionato  non  inferiore  a  sessanta  giorni  e  non  superiore  a
centottanta,  che puo' comprendere anche parte dell'anno successivo a
quello in cui ha inizio; l'attivita' stagionale e' equiparata a tutti
gli  effetti  all'attivita'  annuale;  l'attivita'  esercitata per un
periodo  di  tempo  non  superiore  ai cinquantanove giorni nel corso
dell'anno  viene  definita attivita' temporanea ed e' sempre soggetta
alla denuncia preventiva;
      d) per  «denuncia  preventiva»  di  cui  all'Art.  2,  comma 1,
lettera  m),  della  legge,  la  denuncia  di inizio attivita' di cui
all'Art.  2 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 27, la quale deve
contenere  in particolare la dichiarazione da parte dell'operatore di
essere  in  possesso  di  tutti i requisiti richiesti dalla normativa
vigente   e   di   aver   rispettato   le  norme  igienico-sanitarie,
urbanistiche  e  relative  alla  destinazione  d'uso  con riferimento
all'attivita'   che   si  intende  esercitare,  pena  il  divieto  di
prosecuzione dell'attivita' medesima, come sancito dall'Art. 2, comma
2 della legge regionale n. 27/1997;
      e) per  «esercizio  in  proprio  dell'attivita'  di  vendita di
prodotti  alimentari»,  di cui all'Art. 5, comma 5, lettera b), della
legge,  qualsiasi  attivita' di vendita di prodotti alimentari, anche
se  trattasi  di  attivita'  che  la  legge esclude dal suo ambito di
applicazione;
      f) per  «popolazione  residente»,  quella  risultante  dal dato
anagrafico comunale riferito al 31 dicembre dell'anno precedente;
      g) per  «concentrazione  in  una  media  o  grande  struttura»,
l'apporto  e  la riunione di preesistenti esercizi commerciali in una
media  o grande struttura di unica titolarita', ai fini dell'apertura
o dell'ampliamento della struttura medesima;
      h) per «medie strutture di vendita», gli esercizi di vendita al
dettaglio di media struttura;
      i) per  «grandi  strutture di vendita», gli esercizi di vendita
al  dettaglio  di  grande struttura costituiti come esercizi singoli,
centri commerciali o complessi commerciali.
    2. All'Art. 1, comma 1, della D.G.R. n. 1278/1999, le lettere b),
c), d) ed e) sono abrogate.
                               Art. 2.
                         Validita' temporale
    1.  La validita' temporale dei parametri e indici numerici di cui
agli articoli 7, comma 1, lettera b), e 8, comma 1, lettera d), della
legge,  e'  rispettivamente  di anni due, per l'allegato B, ovvero di
anni  quattro,  per  gli  allegati A1 e A2, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento.
    2.  Alla  scadenza  dei  due  anni  ovvero  dei quattro anni, gli
allegati  di  cui  al comma 1 sono soggetti a revisione, tenuto conto
delle  relazioni  di monitoraggio sullo stato della rete distributiva
predisposte   dall'osservatorio   regionale   del   commercio.   Fino
all'adozione  di  tali  nuove determinazioni continua a applicarsi la
disciplina vigente.
    3. Per le finalita' di cui al comma 2, e' fatto obbligo al comune
di   comunicare   all'osservatorio   regionale   del  commercio  ogni
variazione  della  rete commerciale del proprio territorio, anche con
riferimento agli esercizi di vicinato.
    4.  Ai  procedimenti  di cui all'Art. 7, commi 6, 7 e 8, e di cui
all'Art.  8, commi 6 e 7, della legge, in corso entro la scadenza del
termine  di  cui  all'Art.  41,  comma  1, della legge, si applica la
previgente normativa.
                               Art. 3.
                        Superficie di vendita
    1.  Relativamente agli esercizi operanti nei settori alimentare e
non  alimentare,  nell'autorizzazione  va  indicata  la superficie di
vendita per ogni singolo settore, restando nella piena disponibilita'
dell'esercente   la   distribuzione  merceologica  all'interno  della
struttura di vendita.
    2.  Per  le  attivita'  svolte parzialmente o totalmente mediante
l'utilizzo  di  suolo privato a cielo libero, il comune determina, in
base  alla  definizione di cui all'Art. 2, comma 1, lettera i), della
legge,  l'area  da  considerarsi  superficie di vendita relativamente
alla  parte  di superficie a cielo libero. La superficie di vendita a
cielo  libero  si  intende equiparata, agli effetti del calcolo della
superficie  coperta  complessiva,  alla superficie di vendita interna
agli edifici.
                               Art. 4.
           Disposizioni particolari per le autorizzazioni
                 preventive alla variante di zona HC
    1.   Per   valutare  la  sostenibilita'  e  la  fattibilita'  sul
territorio dei progetti di grandi strutture di vendita con superficie
coperta  complessiva  superiore  a  15.000 mq, ivi comprese quelle da
ubicarsi  in  aree  limitrofe  ai confini di cui all'Art. 6, comma 1,
lettera d), la giunta regionale:
      a) entro   novanta   giorni   dall'approvazione   del  presente
regolamento,   sentite  le  provincie,  i  comuni  interessati  e  le
organizzazioni   di   categoria  della  distribuzione  e  quelle  dei
consumatori maggiormente  rappresentative,  individua  le  potenziali
aree d'insediamento per le suddette strutture;
      b) acquisisce, anche in maniera congiunta, gli elementi tecnici
istruttori  dalle  direzioni regionali interessate per gli aspetti di
competenza.  Gli  elementi tecnici sono forniti dalle direzioni entro
il  termine di novanta giorni dalla richiesta della giunta regionale.
In  base  agli  elementi  acquisiti  la  giunta regionale decide, con
propria  deliberazione,  se  l'intervento  richiesto possa proseguire
l'iter di cui all'Art. 19.
    2.  Ai fini di quanto prescritto al comma 1, trovano applicazione
i criteri di priorita' di cui all'Art. 7, comma 4.
                               Art. 5.
                 Medie e grandi strutture di vendita
    1.  Ai  sensi  dei  commi  2-bis  e  3  dell'Art.  7 della legge,
l'apertura,   il   trasferimento   di   sede,   l'ampliamento   e  la
concentrazione  delle  medie  strutture, aventi superficie di vendita
non superiore a 400 mq, sono soggetti alla denuncia preventiva.
    2.  Nei centri commerciali al dettaglio la somma della superficie
di  vendita  al  dettaglio  degli  esercizi  di  vicinato  e di media
struttura   non   deve  essere  inferiore  al  25%  della  superficie
complessiva di vendita.
    3. All'interno dei complessi commerciali al dettaglio il rapporto
tra le superfici di vendita e' libero.
    4.  Sono sempre autorizzati i trasferimenti e gli ampliamenti che
avvengono  all'interno  nelle  ipotesi di cui ai commi 2 e 3, qualora
non  comportino ampliamento della superficie complessiva di vendita e
fermo restando il rispetto della percentuale di cui al medesimo comma
2.
    5.  In  relazione  alle  fattispecie  di cui al comma 4 non trova
applicazione la procedura di cui all'Art. 19.
    6.  Gli  esercizi  commerciali  al  dettaglio  di  media e grande
struttura vengono suddivisi, in relazione ai settori merceologici per
i quali e' autorizzata la vendita, nella seguente classificazione:
      a) strutture   di  vendita  autorizzate  per  il  solo  settore
alimentare;
      b) strutture  di  vendita  autorizzate  per il solo settore non
alimentare;
      c) strutture  di  vendita  per entrambi i settori, alimentare e
non alimentare (settore misto).
                               Art. 6.
                   Modello territoriale regionale
    1.  Ai  sensi degli articoli 7, comma 1, lettera a) e 8, comma 1,
lettera a) della legge, il territorio del Friuli-Venezia Giulia viene
suddiviso secondo i seguenti criteri territoriali:
      a) bacini sovracomunali sotto elencati:
        1.  Bacino  sovracomunale  n.  1:  comprende  i  comuni della
provincia di Trieste.
        2.  Bacino  sovracomunale  n.  2:  comprende  i  comuni della
provincia di Gorizia.
        3.   Bacino  sovracomunale  n.  3:  comprende  i  comuni  dei
mandamenti di Tolmezzo (Tolmezzo, Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Cavazzo
Carnico,  Cercivento,  Comeglians,  Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di
Sopra,  Forni  di  Sotto,  Lauco,  Ligosullo,  Moggio Udinese, Ovaro,
Paluzza,  Paularo,  Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Resia,
Resiutta,   Rigolato,  Sauris,  Socchieve,  Sutrio,  Treppo  Carnico,
Verzegnis, Villa Santina, Zuglio) di Tarvisio (Tarvisio, Chiusaforte,
Dogna, Malborghetto Valbruna, Pontebba).
        4.   Bacino  sovracomunale  n.  4:  comprende  i  comuni  dei
mandamenti  di  Cividale  del  Friuli  (Cividale del Friuli, Attimis,
Buttrio,  Corno  di  Rosazzo,  Drenchia,  Faedis,  Grimacco, Manzano,
Moimacco,  Povoletto, Premariacco, Prepotto, Pulfero, Remanzacco, San
Giovanni  al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna,
Stregna,   Torreano),  di  Tarcento  (Tarcento,  Cassacco,  Lusevera,
Magnano  in  Riviera,  Nimis, Taipana, Treppo Grande, Tricesimo) e di
Gemona  del  Friuli  (Gemona  del  Friuli,  Artegna,  Bordano,  Buia,
Montenars, Osoppo, Trasaghis, Venzone).
        5.   Bacino  sovracomunale  n.  5:  comprende  i  comuni  dei
mandamenti   di  Udine  (Udine,  Basiliano,  Campoformido,  Lestizza,
Martignacco, Mereto di Tomba, Mortegliano, Pagnacco, Pasian di Prato,
Pavia  di  Udine, Pozzuolo, Pradamano, Reana del Rojale, Tavagnacco),
di  Codroipo  (Codroipo, Bertiolo, Camino al Tagliamento, Sedegliano,
Talmassons,  Varmo)  e  di  San  Daniele  del Friuli (San Daniele del
Friuli,   Colloredo  di  Monte  Albano,  Coseano,  Dignano,  Fagagna,
Flaibano,   Forgaria  nel  Friuli,  Majano,  Moruzzo,  Ragogna,  Rive
d'Arcano, San vito di Fagagna).
    6.  Bacino  sovracomunale n. 6: comprende i comuni dei mandamenti
di  Cervignano  del Friuli (Cervignano del Friuli, Aiello del Friuli,
Aquileia,  Campolongo  al Torre, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre,
Tapogliano,  Terzo d'Aquileia, Torviscosa, Villa Vicentina, Visco) di
Palmanova  (Palmanova, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Carlino, Castions di
Strada,  Chiopris  Viscone,  Gonars,  Marano  Lagunare, Porpetto, San
Giorgio  di  Nogaro,  Santa  Maria  la Longa, Trivignano Udinese), di
Latisana  (Latisana,  Muzzana  del  Turgnano, Palazzolo dello Stella,
Pocenia,   Precenicco,   Rivignano,   Ronchis,  Teor)  e  di  Lignano
Sabbiadoro.
    7.  Bacino  sovracomunale n. 7: comprende i comuni dei mandamenti
di  Maniago (Maniago, Andreis, Arba, Barcis, Cavasso Nuovo, Cimolais,
Claut,  Erto e Casso, Fauna, Frisanco, Montereale Valcellina, Vajont,
Vivaro)   e  di  Spilimbergo  (Spilimbergo,  Castelnovo  del  Friuli,
Clauzetto,   Meduno,   Pinzano  al  Tagliamento,  San  Giorgio  della
Richinvelda, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio,
Vito d'Asio).
    8.  Bacino  sovracomunale n. 8: comprende i comuni dei mandamenti
di  Pordenone (Pordenone, Aviano, Azzano Decimo, Brugnera, Cordenons,
Fiume  Veneto,  Fontanafredda, Pasiano di Pordenone, Porcia, Prata di
Pordenone,  Roveredo  in  Piano,  San  Quirino,  Zoppola),  di Sacile
(Sacile, Budoia, Caneva, Polcenigo) e di San Vito al Tagliamento (San
Vito   al   Tagliamento,   Arzene,  Casarsa  della  Delizia,  Chions,
Cordovado,  Morsano  al  Tagliamento,  Pravisdomini,  San  Martino al
Tagliamento, Sesto al Reghena, Valvasone).
      b) Bacini  intercomunali costituiti dalle aree ricomprese entro
un  raggio  di  10  km,  calcolati  in  linea  d'aria, dalle seguenti
infrastrutture territoriali ad elevata capacita' di polarizzazione:
        1) caselli autostradali;
        2) valichi confinari di prima categoria e assimilati;
        3) porti non turistici e aeroporti civili nazionali;
        4) sedi fieristiche regionali.
      c) Area  metropolitana:  comprende  i comuni della provincia di
Trieste.
      d) Aree  limitrofe  ai  confini  destinate agli insediamenti di
grandi   strutture  di  vendita  e  comunque  definite  dalla  giunta
regionale,  con propria deliberazione, aree di interesse strategico a
tutela  della  rete  distributiva  regionale e destinate ad attivita'
commerciali con capacita' di attrazione internazionale.
                               Capo II
       Disposizioni sulle medie e grandi strutture di vendita
                               Art. 7.
                            D o m a n d e
    1.  Le domande relative alle autorizzazioni per le medie e grandi
strutture   di  vendita,  da  inoltrarsi  al  comune  competente  per
territorio,    devono   contenere   tutti   i   dati   identificativi
dell'iniziativa,    con    particolare   riferimento   all'ubicazione
dell'esercizio, anche se i locali sono ancora da realizzarsi, nonche'
il possesso dei requisiti soggettivi di legge.
    2.   L'iniziativa  deve  realizzarsi  nel  rispetto  delle  norme
igienico-sanitarie,  urbanistiche  e relative alla destinazione d'uso
con  riferimento  all'attivita' che si intende esercitare, nonche' di
ogni  specifica  disposizione  vigente  in  relazione  all'iniziativa
medesima.
    3.  La  modificazione  dell'attivita'  da stagionale in annuale o
viceversa da annuale in stagionale e' soggetta a comunicazione.
    4. In caso di domande concorrenti per medie e grandi strutture di
vendita,  presentate al medesimo comune, vengono stabiliti i seguenti
criteri di priorita':
      a) allocazione della media o grande struttura nel centro urbano
o storico;
      b) trasferimenti  di  sede  all'interno  dello  stesso  comune,
ovvero   all'interno  del  medesimo  bacino  sovracomunale  ai  sensi
dell'Art. 16, comma 3;
      c) ampliamenti   della   superficie  di  vendita  di  strutture
esistenti, anche per concentrazione;
      d) concentrazioni ai fini dell'apertura di nuove strutture.
                               Art. 8.
                     Medie strutture di vendita
    1.  L'apertura,  il  trasferimento di sede, l'aggiunta di settore
merceologico,  l'ampliamento  della  superficie  di  vendita  fino ai
limiti stabiliti, la concentrazione, relativi alle medie strutture di
vendita, sono soggetti all'autorizzazione di cui all'Art. 7, comma 2,
della legge.
    2.  Fermo  restando quanto stabilito dall'Art. 7 e ferme restando
le  diverse disposizioni di deroga, le autorizzazioni di cui al comma
1  vanno rilasciate in particolare nel rispetto degli indirizzi e dei
criteri determinati dal comune ai sensi degli articoli 17 e 18.
    3. Le autorizzazioni relative alle medie strutture di vendita che
per  qualsivoglia  motivo  vengano a cessare, inclusa la riduzione di
superficie  che  riqualifichi  la  media  struttura come esercizio di
vicinato  nonche'  l'ampliamento  della  superficie  che riqualifichi
sempre la media struttura come grande struttura di vendita, rientrano
nella disponibilita' delle autorizzazioni rilasciabili dal comune.
    4. In deroga ai criteri stabiliti, e' consentito il rilascio di:
      a) una   sola   autorizzazione  per  l'apertura  di  una  media
struttura  di  entrambi  i settori alimentare e non alimentare, anche
con  superficie  di  vendita  superiore  ai  400  mq, quando essa sia
inserita  nella  realizzazione di un progetto urbanistico comportante
una  consistente  espansione residenziale (almeno 500 abitanti) e non
vi  sia  gia'  una  media  struttura  per  il settore alimentare alla
distanza   di   almeno   500   metri   in   linea  d'aria  dalla  sua
perimetrazione;  l'apertura  dell'esercizio  commerciale  autorizzato
mediante  tale  deroga  e'  subordinata  alla effettiva realizzazione
dell'intero progetto e non puo' essere oggetto di alcun trasferimento
di sede;
      b) autorizzazioni,  all'interno  delle  autostrade,  compresi i
raccordi  non soggetti a pagamento del pedaggio, per medie strutture,
anche  con superficie di vendita superiore ai 400 mq, dove la vendita
sia   destinata   in  via  esclusiva  a  favore  degli  utilizzatori;
l'autorizzazione   non  puo'  essere  trasferita  di  sede  e  decade
automaticamente se cessa il legame funzionale con l'autostrada.
                               Art. 9.
                     Grandi strutture di vendita
    1.  L'apertura,  il  trasferimento di sede, l'aggiunta di settore
merceologico,   l'ampliamento   della   superficie   di  vendita,  la
concentrazione,  relativi  alle  grandi  strutture  di  vendita, sono
soggetti all'autorizzazione di cui all'Art. 8, comma 2, della legge.
    2. Fermo restando quanto stabilito dall'Art. 7, le autorizzazioni
di  cui al comma 1 vanno rilasciate in particolare nel rispetto degli
obiettivi di presenza e sviluppo di cui all'Art. 10 e degli indirizzi
di cui all'Art. 17.
                              Art. 10.
               Obiettivi di presenza e sviluppo delle
                     grandi strutture di vendita
    1.  Le  autorizzazioni per le grandi strutture di vendita vengono
rilasciate  in base agli obiettivi di presenza e sviluppo fissati dai
comuni, tenendo conto degli indicatori di seguito riportati e secondo
le metodologie di calcolo contenute negli allegati A1 e A2:
      a) abitanti  residenti  nell'anno  precedente  nel  comune sede
della grande struttura di vendita;
      b) presenze  turistiche nell'anno precedente relative al comune
sede della grande struttura di vendita;
      c) abitanti  residenti  nell'anno  precedente  nei  comuni  «di
gravitazione»  ricompresi, rispetto alla grande struttura di vendita,
entro  un  ambito  territoriale di 15 km, per il settore alimentare e
misto e di 30 km, per il settore non alimentare;
      d) nei  casi  di grandi strutture di vendita ubicate nei bacini
intercomunali,  di  cui  all'Art.  6,  comma  1, lettera b), abitanti
residenti nell'anno precedente nei comuni «di attrazione», ricompresi
entro  l'ambito  territoriale calcolato su 60 minuti di percorrenza -
auto  per il settore alimentare e misto e su 90 minuti di percorrenza
- auto per il settore non alimentare;
      e) la superficie di vendita esistente delle grandi strutture di
vendita autorizzate all'interno del comune.
    2. I tempi di percorrenza - auto vanno calcolati lungo i percorsi
viari  di  collegamento  principali  secondo  la  seguente gerarchia:
autostrada,  strada  statale, strada provinciale, basandosi su di una
velocita'  media di 110 km/ora per collegamenti attraverso viabilita'
autostradale,  di  70  km/ora  per collegamenti attraverso viabilita'
statale  e  di  50  km/ora  per  collegamenti  attraverso  viabilita'
provinciale o comunale.
    3.  Le  autorizzazioni  per grandi strutture di vendita, quando i
comuni  abbiano  attuato  lo  specifico  strumento  di programmazione
sovracomunale  previsto  dall'Art.  8, comma 9, della legge, non sono
soggette alle disposizioni previste dal comma 1.
    4.  In  deroga  al comma 1, nei comuni in cui non sia disponibile
superficie  di  vendita  per  grandi strutture, quelle gia' esistenti
possono  essere  ampliate  nel  limite  del  30%  della superficie di
vendita  autorizzata  per  grandi  strutture, nell'arco temporale del
quadriennio.
    5.   In   deroga   al   comma   1,   possono   essere  rilasciate
autorizzazioni, all'interno delle autostrade, compresi i raccordi non
soggetti   a   pagamento   del   pedaggio,   per   grandi  strutture,
limitatamente   al  settore  non  alimentare,  dove  la  vendita  sia
destinata   in   via   esclusiva   a   favore   degli   utilizzatori;
l'autorizzazione   non  puo'  essere  trasferita  di  sede  e  decade
automaticamente se cessa il legame funzionale con l'autostrada.
                              Art. 11.
        Attivita' insediate nelle grandi strutture di vendita
      1.  Fatti salvi i divieti di legge, le licenze e autorizzazioni
di  competenza  comunale  per  attivita'  da  insediarsi nelle grandi
strutture  di  vendita  non  sono soggette a limiti di pianificazione
commerciale o artigianale.
    2.   Il   trasferimento  di  sede  delle  attivita'  commerciali,
autorizzate  ai sensi del comma 1, al di fuori della grande struttura
di  vendita  non  e' mai consentito e i relativi titoli autorizzativi
decadono  automaticamente qualora cessi il legame fisico e funzionale
con la struttura medesima.
    3.  Fermo  restando  quanto  stabilito  all'Art.  4  della  legge
25 marzo  1997,  n.  77,  i servizi sostitutivi di mensa sono ammessi
anche nelle medie e nelle grandi strutture di vendita.
                              Art. 12.
        Ampliamento delle medie e grandi strutture di vendita
    1. L'ampliamento di una media struttura esistente oltre i 400 mq,
e,  comunque, entro il limite massimo di superficie prescritto per le
medie strutture, il quale non superi il 50 per cento della superficie
originaria  della  media  struttura  esistente,  e'  autorizzato  nel
rispetto di quanto disposto ai sensi dell'Art. 8.
    2.  L'ampliamento  oltre  i  400 mq, e, comunque, entro il limite
massimo  di  superficie  prescritto  per le medie strutture, il quale
superi  il  50  per  cento  della  superficie  originaria della medie
struttura   esistente,   e'  equiparato  al  rilascio  di  una  nuova
autorizzazione per media struttura.
    3.  E'  sempre  autorizzato  l'ampliamento  oltre  i  400  mq, e,
comunque,  entro  il  limite  massimo di superficie prescritto per le
medie  strutture,  il  quale  superi il 50 per cento della superficie
originaria  della  media  struttura  esistente, qualora l'ampliamento
medesimo   avvenga   per   concentrazione  di  preesistenti  esercizi
appartenenti  al  medesimo settore merceologico ed al medesimo bacino
sovracomunale,  ai  sensi  dell'Art.  7,  comma  1, lettera a), della
legge. Trova applicazione l'Art. 14, comma 3.
    4.   L'ampliamento  della  superficie  di  vendita  delle  grandi
strutture,  anche  per concentrazione, e' autorizzato nel rispetto di
quanto prescritto dall'Art. 9.
                              Art. 13.
                       Riduzione di superficie
    1.  Qualunque riduzione di superficie va comunicata al comune che
ha rilasciato il titolo autorizzativo.
    2.  Nell'ipotesi  di riduzione della superficie, che riqualifichi
la  media  struttura  di  vendita  come  esercizio di vicinato, trova
applicazione quanto prescritto all'Art. 8, comma 3.
    3.  La  riduzione  della  superficie, che riqualifichi una grande
struttura  di  vendita  come  media  struttura  o  come  esercizio di
vicinato,  determina  il  ritorno  in disponibilita' della superficie
autorizzata per grande struttura.
    4.  L'esercizio di media struttura formatosi ai sensi del comma 3
viene   autorizzato  in  soprannumero;  tale  autorizzazione  non  va
computata  nella  disponibilita'  delle  autorizzazioni relative alle
medie  strutture  e  va  riassorbita  non  appena si renda libera per
revoca,  rinuncia  o  per  qualsivoglia  motivo un'autorizzazione per
media struttura.
                              Art. 14.
                           Concentrazioni
    1.  Ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera a), e 8, comma 1,
lettera  a), della legge, i preesistenti esercizi commerciali, di cui
il  comune abbia accertato l'effettiva attivazione e utilizzabili per
la concentrazione in una media o grande struttura di vendita, possono
riguardare  anche  differenti  settori  merceologici  e  provenire da
comuni  diversi,  ma appartenenti al medesimo bacino, di cui all'Art.
6,  comma 1, lettera a), del comune dove viene realizzata la suddetta
concentrazione;
    2.  La  superficie  di  vendita  da  attribuire ad ogni esercizio
commerciale oggetto di concentrazione e' quella risultante dagli atti
aggiornati in possesso del comune.
    3.  Le autorizzazioni relative agli esercizi concentrati decadono
automaticamente  ovvero, qualora trattasi di esercizi la cui apertura
e'  soggetta a denuncia preventiva, il comune ordina la loro chiusura
definitiva   e  l'esercizio  non  potra'  essere  riattivato  con  la
titolarita'  antecedente  la concentrazione per un periodo di quattro
anni.
                              Art. 15.
                  Aggiunta di settore merceologico
    1.  L'aggiunta  del  settore  merceologico non autorizzato, in un
esercizio  di  media  e  grande  struttura,  anche  senza modifica di
superficie,  e'  equiparato,  ai  sensi  degli  articoli  7, comma 2,
lettera c), e 8, comma 1, lettera d), della legge, al rilascio di una
nuova autorizzazione.
                              Art. 16.
                        Trasferimenti di sede
    1.  I  trasferimenti  di sede delle medie strutture di vendita da
una  zona  all'altra  del  territorio  comunale  devono  avvenire nel
rispetto di quanto prescritto dall'Art. 8.
    2.  Sono  sempre  ammessi  i  trasferimenti  di  sede delle medie
strutture  di vendita nella stessa zona e i trasferimenti in tutto il
territorio  comunale  delle medie strutture con superficie di vendita
non superiore ai 400 mq.
    3.  I  trasferimenti  di  sede  delle grandi strutture di vendita
all'interno  del  medesimo  bacino  sovracomunale devono avvenire nel
rispetto di quanto prescritto dall'Art. 9.
    4.  I  trasferimenti  di  sede  contestuali  a  concentrazioni  o
ampliamenti  di  superficie  sono  assoggettati anche alle specifiche
disposizioni relative alle concentrazioni o agli ampliamenti.
                              Capo III
                         Direttive ai comuni
                              Art. 17.
             Indirizzi per l'individuazione degli ambiti
               territoriali di programmazione comunale
    1.  Ai  fini  dell'individuazione  degli  ambiti  territoriali di
programmazione comunale, di cui agli articoli 7, comma 2, lettera a),
e 8, comma 1, lettera b), della legge, i comuni in particolare devono
tenere conto dei seguenti presupposti:
      a) recupero  o  valorizzazione dei centri urbani e storici, con
particolare riguardo alla realizzazione di parcheggi;
      b) prescrizioni urbanistiche vigenti;
      c) caratteristiche delle infrastrutture viarie;
      d) struttura della rete distributiva;
      e) assetti   insediativi   residenziali   ad   alta   densita',
soprattutto se carenti di adeguate infrastrutture di supporto;
      f) tendenze evolutive socio-economiche e insediative.
                              Art. 18.
              Indirizzi e criteri per il rilascio delle
       autorizzazioni relative alle medie strutture di vendita
    1.  Ai  sensi  di quanto prescritto dall'Art. 7, comma 2, lettera
c),  della  legge,  i  comuni,  allo  scopo di perseguire l'obiettivo
tendente   a   raggiungere  un  equilibrato  sviluppo  delle  diverse
tipologie  distributive,  nel  rispetto  del  principio  della libera
concorrenza, determinano:
      a) il  numero  massimo  delle nuove autorizzazioni rilasciabili
per  nuove  aperture  di  medie  strutture  di vendita con superficie
superiore  ai 400 mq, distinte per settore merceologico, in relazione
alle  singole  zone commerciali, da calcolarsi secondo le metodologie
di cui all'allegato B;
      b) le  zone  commerciali  in  cui  e' ammissibile l'attivazione
delle  medie  strutture con superficie di vendita superiore ai 400 mq
per  ampliamento, concentrazione e trasferimento di sede, fatte salve
le deroghe di cui alla vigente normativa;
      c) gli  indirizzi  e  i  criteri  ai  fini  del  rilascio delle
autorizzazioni  nelle fattispecie di cui alle lettere a) e b), tenuto
anche   conto   della   documentazione  minima  obbligatoria  di  cui
all'allegato C1.
                              Art. 19.
     Indicazioni generali sulle procedure per il rilascio delle
      autorizzazioni relative alle grandi strutture di vendita
    1.   Le  domande  per  le  autorizzazioni  relative  alle  grandi
strutture  di vendita vanno inoltrate al comune competente, corredate
dalla   documentazione   minima   obbligatoria  per  la  valutazione,
conformemente  a quanto indicato nell'allegato C. Copia della domanda
senza  allegati  va  inviata,  per conoscenza, dall'interessato, alla
direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario.
    2. Il comune, ai sensi dell'Art. 2 della legge n. 241/1990, entro
trenta   giorni   dal   ricevimento   della   domanda,   provvede  al
completamento dell'istruttoria e all'invio dell'intera documentazione
alla  direzione  regionale del commercio, del turismo e del terziario
e,  solo  nel  caso di richiesta di autorizzazione per la variante di
zona  HC, alla direzione regionale della pianificazione territoriale.
Negli altri casi, la direzione regionale del commercio, del turismo e
del   terziario  trasmette  l'intera  documentazione  alla  direzione
regionale della pianificazione territoriale.
    3. La direzione regionale della pianificazione territoriale:
      a) esprime  il  parere  di  cui  all'Art.  15  della  legge, da
comunicarsi  nei  termini di cui all'articolo medesimo sia al comune,
sia  alla  direzione  regionale  del  commercio,  del  turismo  e del
terziario;
      b) ovvero,  al  di  fuori delle ipotesi di cui alla lettera a),
compie  le valutazioni ai fini del parere di cui all'Art. 8, comma 5,
della  legge,  da  esprimersi  da  parte  del  rappresentante  di cui
all'Art. 10, comma 2, lettera c), della legge;
      c) e'   responsabile   del   procedimento   volto  al  rilascio
dell'autorizzazione  preventiva  per  la  variante  di zona HC di cui
all'Art. 13 della legge. L'autorizzazione preventiva o il suo diniego
deve essere rilasciato, tramite deliberazione della giunta regionale,
su   proposta   di   concerto   dell'assessore   alla  pianificazione
territoriale  e  dell'assessore  al  commercio e turismo e terziario,
entro  centottanta  giorni  dalla  data  di  arrivo  della richiesta,
completa  della  documentazione  obbligatoria di cui all'allegato C e
dei  prescritti pareri, alla direzione regionale della pianificazione
territoriale. Il termine di centottanta giorni potra' essere sospeso,
ai  sensi  dell'Art.  7  della legge regionale n. 7/2000, nel caso di
richiesta di integrazioni, che potranno essere richieste per una sola
volta.   Prima  della  predisposizione  della  suddetta  proposta  di
deliberazione  giuntale,  viene acquisito il parere dell'osservatorio
regionale  del  commercio.  Nel  caso  di richiesta di autorizzazioni
preventive  per  le fattispecie di cui all'Art. 4, l'esame effettuato
da  parte delle direzioni regionali nominate dalla giunta regionale e
la  relativa  deliberazione  giuntale  sono collocati all'interno del
procedimento,   dopo   l'arrivo   della   richiesta   completa  della
documentazione obbligatoria.
    4.  Il  termine  di  cui  al comma 2 rimane sospeso nelle ipotesi
contemplate  dalla normativa vigente di sospensione dei termini per i
procedimenti  amministrativi,  da  comunicarsi da parte del comune in
fase  istruttoria  alle  direzioni  di  cui  al  medesimo comma 2. La
sospensione dei termini e' fissata in una sola volta.
    5.   La   disposizione  di  cui  al  comma  4  si  applica  anche
nell'ipotesi  in  cui  il  comune  debba  provvedere  ad integrazioni
istruttorie  acquisibili  tramite il richiedente, nel qual caso fissa
per una sola volta un termine all'interessato, decorso il quale senza
alcun riscontro da parte dell'interessato medesimo, la domanda di cui
al comma 1 si intende decaduta.
    6.  La  direzione  regionale  del  commercio,  del  turismo e del
terziario,   entro   i   quaranta   giorni   dal   ricevimento  della
documentazione  di cui al comma 2, indice la conferenza di servizi di
cui  all'Art.  8,  comma 3, della legge, la quale nei sessanta giorni
successivi,  e  comunque  nel rispetto del termine complessivo di cui
all'Art.  8,  comma  4,  della legge, dovra' essere convocata ai fini
delle determinazioni di competenza.
    7.  Il  termine di cui al comma 6, ai sensi della legge regionale
n.  7/2000,  rimane  sospeso in particolare in pendenza del parere di
cui agli articoli 8, comma 5, e 15, della legge.
    8.  Il  termine  per  il parere di cui all'Art. 8, comma 5, della
legge,  rimane sospeso qualora l'osservatorio regionale del commercio
accerti  carenze  istruttorie nella documentazione di cui al comma 2,
chiedendone  l'integrazione al comune competente. In tal caso decorre
di nuovo il termine e si applica la disposizione di cui al comma 2.
                               Capo IV
                  Norme di urbanistica commerciale
                              Art. 20.
            Compatibilita' della destinazione urbanistica
    1.  L'insediamento  degli  esercizi  di  vicinato  e  della media
struttura  fino  a  400  mq di superficie di vendita, oltre che nelle
zone  a  destinazione  specifica (zone H2, H3, HC), e' compatibile in
tutte  le  zone omogenee degli strumenti urbanistici comunali dove e'
espressamente consentito.
    2.  Le  medie strutture con superficie di vendita superiore a 400
mq  e  le  grandi strutture di vendita, limitatamente a quelle aventi
caratteristiche dimensionali inferiori a quelle individuate dall'Art.
13,  comma 2,  della legge, sono realizzate solo su aree ricadenti in
zone  urbanistiche  proprie di tipo H o in altre zone urbanistiche di
tipo   residenziale,   turistico,   direzionale   o  per  servizi  ed
attrezzature  pubbliche  e  di  uso  pubblico,  quando  espressamente
consentito dallo strumento urbanistico comunale.
    3.  Gli esercizi commerciali, i complessi commerciali ed i centri
commerciali al dettaglio con superficie coperta complessiva superiore
a  5.000  mq  vanno  inseriti  in  zona  omogenea HC «zona per grandi
strutture di vendita superiori a 5.000 mq».
                              Art. 21.
               Adeguamento degli strumenti urbanistici
         per la localizzazione degli ambiti di insediamento
                 per le grandi strutture di vendita
    1. I comuni, che intendono individuare nel loro territorio grandi
strutture  di  vendita,  sono  tenuti ad integrare i propri strumenti
urbanistici  generali con i criteri e gli indirizzi di programmazione
contenuti nella legge e nel presente regolamento, dotandosi, ai sensi
dell'Art.  8,  comma 1, lettera b), della legge, di apposito piano di
settore  per  il  commercio.  Il  piano  di  settore e' soggetto alla
procedura per i «piani comunali di settore» contemplata dalla vigente
legislazione urbanistica.
    2.  I  comuni  redigono  il  piano  di  settore  per il commercio
individuando,   nell'osservanza  della  legislazione  vigente  e  del
presente  regolamento,  tutte le aree in cui lo strumento urbanistico
generale  comunale  consente  l'insediamento  di  grandi strutture di
vendita,  comprese  le zone omogenee HC. Gli elaborati di detto piano
dovranno  inoltre  contenere  la delimitazione: delle aree edificate,
dei  centri  storici,  degli  edifici  nei  centri storici soggetti a
regime  vincolistico, delle aree soggette ad interventi di recupero e
riqualificazione urbanistica e commerciale.
                              Art. 22.
         Parcheggi a servizio degli insediamenti commerciali
    1.   Dotazione   di   parcheggi  da  prevedere  per  tipologia  e
dimensione:
      a) per  esercizi  inferiori  a 400 mq di superficie di vendita,
localizzati in zone a destinazione residenziale: 60% della superficie
di vendita;
      b) per  esercizi  inferiori  a 400 mq di superficie di vendita:
100% della superficie di vendita;
      c) per  esercizi  singoli,  centri  commerciali  al dettaglio e
complessi  commerciali compresi tra 400 mq di superficie di vendita e
5.000  mq di superficie coperta complessiva: 200% della superficie di
vendita;
      d) per  esercizi  di  grande  struttura,  centri commerciali al
dettaglio  e complessi commerciali con superficie coperta complessiva
superiore a 5.000 mq: 250% della superficie di vendita;
      e) per  esercizi destinati al commercio all'ingrosso: 40% della
superficie  utile  dell'edificio.  Per superficie utile si intende la
superficie  dei  pavimenti  dell'edificio  misurata al netto dei muri
perimetrali  e  interni,  dei  vani  scale e degli spazi occupati dai
volumi tecnici.
    2.  In  aggiunta  alle dotazioni di parcheggio di cui al comma 1,
dovranno  essere  individuate  aree  apposite  per  il parcheggio del
personale addetto nella misura di un posto macchina ogni due addetti.
    3.  Le  aree  di parcheggio di cui ai commi 1 e 2 dovranno essere
localizzate  preferibilmente  nelle  stesse  zone  omogenee in cui e'
localizzata l'attivita' commerciale oppure in altre zone omogenee che
consentano espressamente tale destinazione d'uso.
    4.  Per  gli  esercizi commerciali di cui al comma 1, lettera c),
che  abbiano  superficie coperta complessiva superiore a 15.000 mq, i
parcheggi  dovranno  essere  realizzati  preferibilmente in strutture
multipiano.
                              Art. 23.
          Aree per le operazioni di carico e scarico merci
    1.  Le  medie  strutture  alimentari  e  miste  con superficie di
vendita  superiore  a  mq 400 e le grandi strutture di vendita devono
essere  dotate  di un'area pertinenziale riservata alle operazioni di
carico e scarico merci e al parcheggio di veicoli merci.
    2.  Per  le  medie strutture alimentari e miste con superficie di
vendita  superiore a mq 400 tale area deve essere delimitata rispetto
alle  aree  di  parcheggio  quanto  meno  con  un'idonea  segnaletica
orizzontale e verticale.
    3.  Per  le  grandi  strutture  di  vendita  l'area  adibita alle
operazioni  di  carico  e  scarico  merci  deve essere delimitata con
alberature  e/o  elementi artificiali eventualmente amovibili, e deve
essere  raccordata  con  l'innesto  sulla  viabilita' pubblica con un
percorso differenziato rispetto ai percorsi dei veicoli dei clienti.
    4. Per le grandi strutture di vendita e' inoltre preferibile, ove
possibile,  realizzare  due  innesti  separati, per le merci e per la
clientela, su strade pubbliche diverse.
                              Art. 24.
               Criteri per le scelte di localizzazione
    1.  Per  la localizzazione delle grandi strutture di vendita, dei
centri  commerciali  al  dettaglio e dei complessi commerciali dovra'
essere  verificato,  a completamento di quanto enunciato nell'Art. 12
della   legge,  l'impatto  del  nuovo  insediamento  con  riferimento
particolare  alle relazioni con le altre funzioni presenti e previste
nell'area:
      a) l'impatto  paesaggistico-ambientale  e la compatibilita' con
la   morfologia   dell'ambiente  urbano  e  con  la  dotazione  delle
urbanizzazioni primarie;
      b) il  rapporto e la compatibilita' con le infrastrutture della
mobilita'  (viarie,  ferroviarie,  centri intermodali, etc.) e con la
pianificazione di settore;
      c) la soluzione dello smaltimento e stoccaggio rifiuti.
    2.  In merito alla viabilita', per rispondere ai criteri generali
di  cui  all'Art.  12,  commi  3  e  4,  della  legge,  affinche'  la
localizzazione  degli  esercizi  commerciali  di  cui  al comma 1 sia
compatibile, si dovra' tenere conto:
      a) della  valutazione  dei tipi di traffico interessanti l'asse
viario,  del  grado  di  congestione dello stesso, della previsione e
realizzabilita' di interventi infrastrutturali in grado di migliorare
sostanzialmente la situazione viabilistica esistente;
      b) della  valutazione  delle caratteristiche tecniche dell'asse
viario  interessato,  della  compatibilita'  delle  localizzazioni di
attivita'   commerciali   rispetto   a  tali  caratteristiche,  della
previsione  e  realizzabilita'  di  interventi di miglioramento degli
elementi di compatibilita';
      c) della  valutazione  delle  tipologie  degli esercizi e degli
insediamenti commerciali, rispetto alla quantita' di traffico indotta
dagli  stessi ed ai suoi effetti sugli aspetti di cui alle lettere a)
e b);
      d) dell'inderogabile  necessita'  di fornire soluzioni tecniche
atte  a  garantire la salvaguardia della fluidita' del traffico anche
tramite  accessi differenziati per l'entrata e l'uscita o sistemi che
escludano attraversamenti di corsia.
    3.  Le  verifiche  di cui ai commi 1 e 2 andranno operate tramite
specifici   studi,   redatti   secondo   le  modalita'  indicate  sia
nell'allegato C,  sia  nell'allegato  D,  riguardante  il  secondo la
viabilita'  dell'ambito  in  cui  si  intende localizzare l'esercizio
commerciale, la verifica funzionale e la capacita' dei nodi nonche' i
previsti livelli di servizio delle viabilita' e dei nodi interessati.
    4.  Per  gli  esercizi  di  cui al comma 1 con superficie coperta
complessiva superiore a 5.000 mq, oltre a quanto prescritto nei commi
1   e   2,   dovra'   essere  verificata  la  presenza  di  soluzioni
tecnicoprogettuali  idonee  a  garantire, in rapporto alle dimensioni
dell'esercizio,  la  funzionalita'  e  la  sicurezza  degli accessi e
recessi  dalla  viabilita'  esterna,  con  particolare  riguardo alle
soluzioni  tecniche  che dovranno escludere attraversamenti di corsia
sia in entrata che in uscita.
                               Capo V
                            Norma finale
                              Art. 25.
                           Sportello unico
    1.  Le  procedure  contemplate  nel  presente regolamento sono di
competenza   dello  sportello  unico  di  cui  alla  legge  regionale
12 febbraio 2001, n. 3, ove sia stato costituito.
    (Omissis).