Regolamento di esecuzione degli articoli 7 e 8 della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8 concernente la determinazione delle disposizioni relative alle medie e grandi strutture di vendita. Capo I Disposizioni comuni Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intendono: a) per «legge», la legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni; b) per attivita' di «commercio all'ingrosso» di cui all'Art. 2, comma 1, lettera a), della legge, quella espletata: verso commercianti grossisti e al dettaglio per i prodotti oggetto della loro attivita' e per quelli necessari al funzionamento dell'impresa; verso industriali, artigiani, esercenti servizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e altri utilizzatori professionali, per le materie prime e i prodotti necessari al funzionamento dell'impresa; verso utilizzatori in grande che sono le comunita', le convivenze, le cooperative di consumo regolarmente costituite e i loro consorzi, nonche' gli enti giuridici costituiti da commercianti, per gli acquisti di prodotti oggetto della loro attivita'; c) per attivita' di «commercio al dettaglio», l'attivita' di cui all'Art. 2, comma 1, lettera b) della legge, che puo' essere anche stagionale, intendendosi per stagione un periodo di tempo anche frazionato non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta, che puo' comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio; l'attivita' stagionale e' equiparata a tutti gli effetti all'attivita' annuale; l'attivita' esercitata per un periodo di tempo non superiore ai cinquantanove giorni nel corso dell'anno viene definita attivita' temporanea ed e' sempre soggetta alla denuncia preventiva; d) per «denuncia preventiva» di cui all'Art. 2, comma 1, lettera m), della legge, la denuncia di inizio attivita' di cui all'Art. 2 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 27, la quale deve contenere in particolare la dichiarazione da parte dell'operatore di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente e di aver rispettato le norme igienico-sanitarie, urbanistiche e relative alla destinazione d'uso con riferimento all'attivita' che si intende esercitare, pena il divieto di prosecuzione dell'attivita' medesima, come sancito dall'Art. 2, comma 2 della legge regionale n. 27/1997; e) per «esercizio in proprio dell'attivita' di vendita di prodotti alimentari», di cui all'Art. 5, comma 5, lettera b), della legge, qualsiasi attivita' di vendita di prodotti alimentari, anche se trattasi di attivita' che la legge esclude dal suo ambito di applicazione; f) per «popolazione residente», quella risultante dal dato anagrafico comunale riferito al 31 dicembre dell'anno precedente; g) per «concentrazione in una media o grande struttura», l'apporto e la riunione di preesistenti esercizi commerciali in una media o grande struttura di unica titolarita', ai fini dell'apertura o dell'ampliamento della struttura medesima; h) per «medie strutture di vendita», gli esercizi di vendita al dettaglio di media struttura; i) per «grandi strutture di vendita», gli esercizi di vendita al dettaglio di grande struttura costituiti come esercizi singoli, centri commerciali o complessi commerciali. 2. All'Art. 1, comma 1, della D.G.R. n. 1278/1999, le lettere b), c), d) ed e) sono abrogate. Art. 2. Validita' temporale 1. La validita' temporale dei parametri e indici numerici di cui agli articoli 7, comma 1, lettera b), e 8, comma 1, lettera d), della legge, e' rispettivamente di anni due, per l'allegato B, ovvero di anni quattro, per gli allegati A1 e A2, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2. Alla scadenza dei due anni ovvero dei quattro anni, gli allegati di cui al comma 1 sono soggetti a revisione, tenuto conto delle relazioni di monitoraggio sullo stato della rete distributiva predisposte dall'osservatorio regionale del commercio. Fino all'adozione di tali nuove determinazioni continua a applicarsi la disciplina vigente. 3. Per le finalita' di cui al comma 2, e' fatto obbligo al comune di comunicare all'osservatorio regionale del commercio ogni variazione della rete commerciale del proprio territorio, anche con riferimento agli esercizi di vicinato. 4. Ai procedimenti di cui all'Art. 7, commi 6, 7 e 8, e di cui all'Art. 8, commi 6 e 7, della legge, in corso entro la scadenza del termine di cui all'Art. 41, comma 1, della legge, si applica la previgente normativa. Art. 3. Superficie di vendita 1. Relativamente agli esercizi operanti nei settori alimentare e non alimentare, nell'autorizzazione va indicata la superficie di vendita per ogni singolo settore, restando nella piena disponibilita' dell'esercente la distribuzione merceologica all'interno della struttura di vendita. 2. Per le attivita' svolte parzialmente o totalmente mediante l'utilizzo di suolo privato a cielo libero, il comune determina, in base alla definizione di cui all'Art. 2, comma 1, lettera i), della legge, l'area da considerarsi superficie di vendita relativamente alla parte di superficie a cielo libero. La superficie di vendita a cielo libero si intende equiparata, agli effetti del calcolo della superficie coperta complessiva, alla superficie di vendita interna agli edifici. Art. 4. Disposizioni particolari per le autorizzazioni preventive alla variante di zona HC 1. Per valutare la sostenibilita' e la fattibilita' sul territorio dei progetti di grandi strutture di vendita con superficie coperta complessiva superiore a 15.000 mq, ivi comprese quelle da ubicarsi in aree limitrofe ai confini di cui all'Art. 6, comma 1, lettera d), la giunta regionale: a) entro novanta giorni dall'approvazione del presente regolamento, sentite le provincie, i comuni interessati e le organizzazioni di categoria della distribuzione e quelle dei consumatori maggiormente rappresentative, individua le potenziali aree d'insediamento per le suddette strutture; b) acquisisce, anche in maniera congiunta, gli elementi tecnici istruttori dalle direzioni regionali interessate per gli aspetti di competenza. Gli elementi tecnici sono forniti dalle direzioni entro il termine di novanta giorni dalla richiesta della giunta regionale. In base agli elementi acquisiti la giunta regionale decide, con propria deliberazione, se l'intervento richiesto possa proseguire l'iter di cui all'Art. 19. 2. Ai fini di quanto prescritto al comma 1, trovano applicazione i criteri di priorita' di cui all'Art. 7, comma 4. Art. 5. Medie e grandi strutture di vendita 1. Ai sensi dei commi 2-bis e 3 dell'Art. 7 della legge, l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento e la concentrazione delle medie strutture, aventi superficie di vendita non superiore a 400 mq, sono soggetti alla denuncia preventiva. 2. Nei centri commerciali al dettaglio la somma della superficie di vendita al dettaglio degli esercizi di vicinato e di media struttura non deve essere inferiore al 25% della superficie complessiva di vendita. 3. All'interno dei complessi commerciali al dettaglio il rapporto tra le superfici di vendita e' libero. 4. Sono sempre autorizzati i trasferimenti e gli ampliamenti che avvengono all'interno nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3, qualora non comportino ampliamento della superficie complessiva di vendita e fermo restando il rispetto della percentuale di cui al medesimo comma 2. 5. In relazione alle fattispecie di cui al comma 4 non trova applicazione la procedura di cui all'Art. 19. 6. Gli esercizi commerciali al dettaglio di media e grande struttura vengono suddivisi, in relazione ai settori merceologici per i quali e' autorizzata la vendita, nella seguente classificazione: a) strutture di vendita autorizzate per il solo settore alimentare; b) strutture di vendita autorizzate per il solo settore non alimentare; c) strutture di vendita per entrambi i settori, alimentare e non alimentare (settore misto). Art. 6. Modello territoriale regionale 1. Ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera a) e 8, comma 1, lettera a) della legge, il territorio del Friuli-Venezia Giulia viene suddiviso secondo i seguenti criteri territoriali: a) bacini sovracomunali sotto elencati: 1. Bacino sovracomunale n. 1: comprende i comuni della provincia di Trieste. 2. Bacino sovracomunale n. 2: comprende i comuni della provincia di Gorizia. 3. Bacino sovracomunale n. 3: comprende i comuni dei mandamenti di Tolmezzo (Tolmezzo, Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Cavazzo Carnico, Cercivento, Comeglians, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ligosullo, Moggio Udinese, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Resia, Resiutta, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Treppo Carnico, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio) di Tarvisio (Tarvisio, Chiusaforte, Dogna, Malborghetto Valbruna, Pontebba). 4. Bacino sovracomunale n. 4: comprende i comuni dei mandamenti di Cividale del Friuli (Cividale del Friuli, Attimis, Buttrio, Corno di Rosazzo, Drenchia, Faedis, Grimacco, Manzano, Moimacco, Povoletto, Premariacco, Prepotto, Pulfero, Remanzacco, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Torreano), di Tarcento (Tarcento, Cassacco, Lusevera, Magnano in Riviera, Nimis, Taipana, Treppo Grande, Tricesimo) e di Gemona del Friuli (Gemona del Friuli, Artegna, Bordano, Buia, Montenars, Osoppo, Trasaghis, Venzone). 5. Bacino sovracomunale n. 5: comprende i comuni dei mandamenti di Udine (Udine, Basiliano, Campoformido, Lestizza, Martignacco, Mereto di Tomba, Mortegliano, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo, Pradamano, Reana del Rojale, Tavagnacco), di Codroipo (Codroipo, Bertiolo, Camino al Tagliamento, Sedegliano, Talmassons, Varmo) e di San Daniele del Friuli (San Daniele del Friuli, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Majano, Moruzzo, Ragogna, Rive d'Arcano, San vito di Fagagna). 6. Bacino sovracomunale n. 6: comprende i comuni dei mandamenti di Cervignano del Friuli (Cervignano del Friuli, Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Torviscosa, Villa Vicentina, Visco) di Palmanova (Palmanova, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Carlino, Castions di Strada, Chiopris Viscone, Gonars, Marano Lagunare, Porpetto, San Giorgio di Nogaro, Santa Maria la Longa, Trivignano Udinese), di Latisana (Latisana, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Precenicco, Rivignano, Ronchis, Teor) e di Lignano Sabbiadoro. 7. Bacino sovracomunale n. 7: comprende i comuni dei mandamenti di Maniago (Maniago, Andreis, Arba, Barcis, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Fauna, Frisanco, Montereale Valcellina, Vajont, Vivaro) e di Spilimbergo (Spilimbergo, Castelnovo del Friuli, Clauzetto, Meduno, Pinzano al Tagliamento, San Giorgio della Richinvelda, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vito d'Asio). 8. Bacino sovracomunale n. 8: comprende i comuni dei mandamenti di Pordenone (Pordenone, Aviano, Azzano Decimo, Brugnera, Cordenons, Fiume Veneto, Fontanafredda, Pasiano di Pordenone, Porcia, Prata di Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino, Zoppola), di Sacile (Sacile, Budoia, Caneva, Polcenigo) e di San Vito al Tagliamento (San Vito al Tagliamento, Arzene, Casarsa della Delizia, Chions, Cordovado, Morsano al Tagliamento, Pravisdomini, San Martino al Tagliamento, Sesto al Reghena, Valvasone). b) Bacini intercomunali costituiti dalle aree ricomprese entro un raggio di 10 km, calcolati in linea d'aria, dalle seguenti infrastrutture territoriali ad elevata capacita' di polarizzazione: 1) caselli autostradali; 2) valichi confinari di prima categoria e assimilati; 3) porti non turistici e aeroporti civili nazionali; 4) sedi fieristiche regionali. c) Area metropolitana: comprende i comuni della provincia di Trieste. d) Aree limitrofe ai confini destinate agli insediamenti di grandi strutture di vendita e comunque definite dalla giunta regionale, con propria deliberazione, aree di interesse strategico a tutela della rete distributiva regionale e destinate ad attivita' commerciali con capacita' di attrazione internazionale. Capo II Disposizioni sulle medie e grandi strutture di vendita Art. 7. D o m a n d e 1. Le domande relative alle autorizzazioni per le medie e grandi strutture di vendita, da inoltrarsi al comune competente per territorio, devono contenere tutti i dati identificativi dell'iniziativa, con particolare riferimento all'ubicazione dell'esercizio, anche se i locali sono ancora da realizzarsi, nonche' il possesso dei requisiti soggettivi di legge. 2. L'iniziativa deve realizzarsi nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, urbanistiche e relative alla destinazione d'uso con riferimento all'attivita' che si intende esercitare, nonche' di ogni specifica disposizione vigente in relazione all'iniziativa medesima. 3. La modificazione dell'attivita' da stagionale in annuale o viceversa da annuale in stagionale e' soggetta a comunicazione. 4. In caso di domande concorrenti per medie e grandi strutture di vendita, presentate al medesimo comune, vengono stabiliti i seguenti criteri di priorita': a) allocazione della media o grande struttura nel centro urbano o storico; b) trasferimenti di sede all'interno dello stesso comune, ovvero all'interno del medesimo bacino sovracomunale ai sensi dell'Art. 16, comma 3; c) ampliamenti della superficie di vendita di strutture esistenti, anche per concentrazione; d) concentrazioni ai fini dell'apertura di nuove strutture. Art. 8. Medie strutture di vendita 1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'aggiunta di settore merceologico, l'ampliamento della superficie di vendita fino ai limiti stabiliti, la concentrazione, relativi alle medie strutture di vendita, sono soggetti all'autorizzazione di cui all'Art. 7, comma 2, della legge. 2. Fermo restando quanto stabilito dall'Art. 7 e ferme restando le diverse disposizioni di deroga, le autorizzazioni di cui al comma 1 vanno rilasciate in particolare nel rispetto degli indirizzi e dei criteri determinati dal comune ai sensi degli articoli 17 e 18. 3. Le autorizzazioni relative alle medie strutture di vendita che per qualsivoglia motivo vengano a cessare, inclusa la riduzione di superficie che riqualifichi la media struttura come esercizio di vicinato nonche' l'ampliamento della superficie che riqualifichi sempre la media struttura come grande struttura di vendita, rientrano nella disponibilita' delle autorizzazioni rilasciabili dal comune. 4. In deroga ai criteri stabiliti, e' consentito il rilascio di: a) una sola autorizzazione per l'apertura di una media struttura di entrambi i settori alimentare e non alimentare, anche con superficie di vendita superiore ai 400 mq, quando essa sia inserita nella realizzazione di un progetto urbanistico comportante una consistente espansione residenziale (almeno 500 abitanti) e non vi sia gia' una media struttura per il settore alimentare alla distanza di almeno 500 metri in linea d'aria dalla sua perimetrazione; l'apertura dell'esercizio commerciale autorizzato mediante tale deroga e' subordinata alla effettiva realizzazione dell'intero progetto e non puo' essere oggetto di alcun trasferimento di sede; b) autorizzazioni, all'interno delle autostrade, compresi i raccordi non soggetti a pagamento del pedaggio, per medie strutture, anche con superficie di vendita superiore ai 400 mq, dove la vendita sia destinata in via esclusiva a favore degli utilizzatori; l'autorizzazione non puo' essere trasferita di sede e decade automaticamente se cessa il legame funzionale con l'autostrada. Art. 9. Grandi strutture di vendita 1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'aggiunta di settore merceologico, l'ampliamento della superficie di vendita, la concentrazione, relativi alle grandi strutture di vendita, sono soggetti all'autorizzazione di cui all'Art. 8, comma 2, della legge. 2. Fermo restando quanto stabilito dall'Art. 7, le autorizzazioni di cui al comma 1 vanno rilasciate in particolare nel rispetto degli obiettivi di presenza e sviluppo di cui all'Art. 10 e degli indirizzi di cui all'Art. 17. Art. 10. Obiettivi di presenza e sviluppo delle grandi strutture di vendita 1. Le autorizzazioni per le grandi strutture di vendita vengono rilasciate in base agli obiettivi di presenza e sviluppo fissati dai comuni, tenendo conto degli indicatori di seguito riportati e secondo le metodologie di calcolo contenute negli allegati A1 e A2: a) abitanti residenti nell'anno precedente nel comune sede della grande struttura di vendita; b) presenze turistiche nell'anno precedente relative al comune sede della grande struttura di vendita; c) abitanti residenti nell'anno precedente nei comuni «di gravitazione» ricompresi, rispetto alla grande struttura di vendita, entro un ambito territoriale di 15 km, per il settore alimentare e misto e di 30 km, per il settore non alimentare; d) nei casi di grandi strutture di vendita ubicate nei bacini intercomunali, di cui all'Art. 6, comma 1, lettera b), abitanti residenti nell'anno precedente nei comuni «di attrazione», ricompresi entro l'ambito territoriale calcolato su 60 minuti di percorrenza - auto per il settore alimentare e misto e su 90 minuti di percorrenza - auto per il settore non alimentare; e) la superficie di vendita esistente delle grandi strutture di vendita autorizzate all'interno del comune. 2. I tempi di percorrenza - auto vanno calcolati lungo i percorsi viari di collegamento principali secondo la seguente gerarchia: autostrada, strada statale, strada provinciale, basandosi su di una velocita' media di 110 km/ora per collegamenti attraverso viabilita' autostradale, di 70 km/ora per collegamenti attraverso viabilita' statale e di 50 km/ora per collegamenti attraverso viabilita' provinciale o comunale. 3. Le autorizzazioni per grandi strutture di vendita, quando i comuni abbiano attuato lo specifico strumento di programmazione sovracomunale previsto dall'Art. 8, comma 9, della legge, non sono soggette alle disposizioni previste dal comma 1. 4. In deroga al comma 1, nei comuni in cui non sia disponibile superficie di vendita per grandi strutture, quelle gia' esistenti possono essere ampliate nel limite del 30% della superficie di vendita autorizzata per grandi strutture, nell'arco temporale del quadriennio. 5. In deroga al comma 1, possono essere rilasciate autorizzazioni, all'interno delle autostrade, compresi i raccordi non soggetti a pagamento del pedaggio, per grandi strutture, limitatamente al settore non alimentare, dove la vendita sia destinata in via esclusiva a favore degli utilizzatori; l'autorizzazione non puo' essere trasferita di sede e decade automaticamente se cessa il legame funzionale con l'autostrada. Art. 11. Attivita' insediate nelle grandi strutture di vendita 1. Fatti salvi i divieti di legge, le licenze e autorizzazioni di competenza comunale per attivita' da insediarsi nelle grandi strutture di vendita non sono soggette a limiti di pianificazione commerciale o artigianale. 2. Il trasferimento di sede delle attivita' commerciali, autorizzate ai sensi del comma 1, al di fuori della grande struttura di vendita non e' mai consentito e i relativi titoli autorizzativi decadono automaticamente qualora cessi il legame fisico e funzionale con la struttura medesima. 3. Fermo restando quanto stabilito all'Art. 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77, i servizi sostitutivi di mensa sono ammessi anche nelle medie e nelle grandi strutture di vendita. Art. 12. Ampliamento delle medie e grandi strutture di vendita 1. L'ampliamento di una media struttura esistente oltre i 400 mq, e, comunque, entro il limite massimo di superficie prescritto per le medie strutture, il quale non superi il 50 per cento della superficie originaria della media struttura esistente, e' autorizzato nel rispetto di quanto disposto ai sensi dell'Art. 8. 2. L'ampliamento oltre i 400 mq, e, comunque, entro il limite massimo di superficie prescritto per le medie strutture, il quale superi il 50 per cento della superficie originaria della medie struttura esistente, e' equiparato al rilascio di una nuova autorizzazione per media struttura. 3. E' sempre autorizzato l'ampliamento oltre i 400 mq, e, comunque, entro il limite massimo di superficie prescritto per le medie strutture, il quale superi il 50 per cento della superficie originaria della media struttura esistente, qualora l'ampliamento medesimo avvenga per concentrazione di preesistenti esercizi appartenenti al medesimo settore merceologico ed al medesimo bacino sovracomunale, ai sensi dell'Art. 7, comma 1, lettera a), della legge. Trova applicazione l'Art. 14, comma 3. 4. L'ampliamento della superficie di vendita delle grandi strutture, anche per concentrazione, e' autorizzato nel rispetto di quanto prescritto dall'Art. 9. Art. 13. Riduzione di superficie 1. Qualunque riduzione di superficie va comunicata al comune che ha rilasciato il titolo autorizzativo. 2. Nell'ipotesi di riduzione della superficie, che riqualifichi la media struttura di vendita come esercizio di vicinato, trova applicazione quanto prescritto all'Art. 8, comma 3. 3. La riduzione della superficie, che riqualifichi una grande struttura di vendita come media struttura o come esercizio di vicinato, determina il ritorno in disponibilita' della superficie autorizzata per grande struttura. 4. L'esercizio di media struttura formatosi ai sensi del comma 3 viene autorizzato in soprannumero; tale autorizzazione non va computata nella disponibilita' delle autorizzazioni relative alle medie strutture e va riassorbita non appena si renda libera per revoca, rinuncia o per qualsivoglia motivo un'autorizzazione per media struttura. Art. 14. Concentrazioni 1. Ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera a), e 8, comma 1, lettera a), della legge, i preesistenti esercizi commerciali, di cui il comune abbia accertato l'effettiva attivazione e utilizzabili per la concentrazione in una media o grande struttura di vendita, possono riguardare anche differenti settori merceologici e provenire da comuni diversi, ma appartenenti al medesimo bacino, di cui all'Art. 6, comma 1, lettera a), del comune dove viene realizzata la suddetta concentrazione; 2. La superficie di vendita da attribuire ad ogni esercizio commerciale oggetto di concentrazione e' quella risultante dagli atti aggiornati in possesso del comune. 3. Le autorizzazioni relative agli esercizi concentrati decadono automaticamente ovvero, qualora trattasi di esercizi la cui apertura e' soggetta a denuncia preventiva, il comune ordina la loro chiusura definitiva e l'esercizio non potra' essere riattivato con la titolarita' antecedente la concentrazione per un periodo di quattro anni. Art. 15. Aggiunta di settore merceologico 1. L'aggiunta del settore merceologico non autorizzato, in un esercizio di media e grande struttura, anche senza modifica di superficie, e' equiparato, ai sensi degli articoli 7, comma 2, lettera c), e 8, comma 1, lettera d), della legge, al rilascio di una nuova autorizzazione. Art. 16. Trasferimenti di sede 1. I trasferimenti di sede delle medie strutture di vendita da una zona all'altra del territorio comunale devono avvenire nel rispetto di quanto prescritto dall'Art. 8. 2. Sono sempre ammessi i trasferimenti di sede delle medie strutture di vendita nella stessa zona e i trasferimenti in tutto il territorio comunale delle medie strutture con superficie di vendita non superiore ai 400 mq. 3. I trasferimenti di sede delle grandi strutture di vendita all'interno del medesimo bacino sovracomunale devono avvenire nel rispetto di quanto prescritto dall'Art. 9. 4. I trasferimenti di sede contestuali a concentrazioni o ampliamenti di superficie sono assoggettati anche alle specifiche disposizioni relative alle concentrazioni o agli ampliamenti. Capo III Direttive ai comuni Art. 17. Indirizzi per l'individuazione degli ambiti territoriali di programmazione comunale 1. Ai fini dell'individuazione degli ambiti territoriali di programmazione comunale, di cui agli articoli 7, comma 2, lettera a), e 8, comma 1, lettera b), della legge, i comuni in particolare devono tenere conto dei seguenti presupposti: a) recupero o valorizzazione dei centri urbani e storici, con particolare riguardo alla realizzazione di parcheggi; b) prescrizioni urbanistiche vigenti; c) caratteristiche delle infrastrutture viarie; d) struttura della rete distributiva; e) assetti insediativi residenziali ad alta densita', soprattutto se carenti di adeguate infrastrutture di supporto; f) tendenze evolutive socio-economiche e insediative. Art. 18. Indirizzi e criteri per il rilascio delle autorizzazioni relative alle medie strutture di vendita 1. Ai sensi di quanto prescritto dall'Art. 7, comma 2, lettera c), della legge, i comuni, allo scopo di perseguire l'obiettivo tendente a raggiungere un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive, nel rispetto del principio della libera concorrenza, determinano: a) il numero massimo delle nuove autorizzazioni rilasciabili per nuove aperture di medie strutture di vendita con superficie superiore ai 400 mq, distinte per settore merceologico, in relazione alle singole zone commerciali, da calcolarsi secondo le metodologie di cui all'allegato B; b) le zone commerciali in cui e' ammissibile l'attivazione delle medie strutture con superficie di vendita superiore ai 400 mq per ampliamento, concentrazione e trasferimento di sede, fatte salve le deroghe di cui alla vigente normativa; c) gli indirizzi e i criteri ai fini del rilascio delle autorizzazioni nelle fattispecie di cui alle lettere a) e b), tenuto anche conto della documentazione minima obbligatoria di cui all'allegato C1. Art. 19. Indicazioni generali sulle procedure per il rilascio delle autorizzazioni relative alle grandi strutture di vendita 1. Le domande per le autorizzazioni relative alle grandi strutture di vendita vanno inoltrate al comune competente, corredate dalla documentazione minima obbligatoria per la valutazione, conformemente a quanto indicato nell'allegato C. Copia della domanda senza allegati va inviata, per conoscenza, dall'interessato, alla direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario. 2. Il comune, ai sensi dell'Art. 2 della legge n. 241/1990, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, provvede al completamento dell'istruttoria e all'invio dell'intera documentazione alla direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario e, solo nel caso di richiesta di autorizzazione per la variante di zona HC, alla direzione regionale della pianificazione territoriale. Negli altri casi, la direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario trasmette l'intera documentazione alla direzione regionale della pianificazione territoriale. 3. La direzione regionale della pianificazione territoriale: a) esprime il parere di cui all'Art. 15 della legge, da comunicarsi nei termini di cui all'articolo medesimo sia al comune, sia alla direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario; b) ovvero, al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera a), compie le valutazioni ai fini del parere di cui all'Art. 8, comma 5, della legge, da esprimersi da parte del rappresentante di cui all'Art. 10, comma 2, lettera c), della legge; c) e' responsabile del procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione preventiva per la variante di zona HC di cui all'Art. 13 della legge. L'autorizzazione preventiva o il suo diniego deve essere rilasciato, tramite deliberazione della giunta regionale, su proposta di concerto dell'assessore alla pianificazione territoriale e dell'assessore al commercio e turismo e terziario, entro centottanta giorni dalla data di arrivo della richiesta, completa della documentazione obbligatoria di cui all'allegato C e dei prescritti pareri, alla direzione regionale della pianificazione territoriale. Il termine di centottanta giorni potra' essere sospeso, ai sensi dell'Art. 7 della legge regionale n. 7/2000, nel caso di richiesta di integrazioni, che potranno essere richieste per una sola volta. Prima della predisposizione della suddetta proposta di deliberazione giuntale, viene acquisito il parere dell'osservatorio regionale del commercio. Nel caso di richiesta di autorizzazioni preventive per le fattispecie di cui all'Art. 4, l'esame effettuato da parte delle direzioni regionali nominate dalla giunta regionale e la relativa deliberazione giuntale sono collocati all'interno del procedimento, dopo l'arrivo della richiesta completa della documentazione obbligatoria. 4. Il termine di cui al comma 2 rimane sospeso nelle ipotesi contemplate dalla normativa vigente di sospensione dei termini per i procedimenti amministrativi, da comunicarsi da parte del comune in fase istruttoria alle direzioni di cui al medesimo comma 2. La sospensione dei termini e' fissata in una sola volta. 5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nell'ipotesi in cui il comune debba provvedere ad integrazioni istruttorie acquisibili tramite il richiedente, nel qual caso fissa per una sola volta un termine all'interessato, decorso il quale senza alcun riscontro da parte dell'interessato medesimo, la domanda di cui al comma 1 si intende decaduta. 6. La direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, entro i quaranta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 2, indice la conferenza di servizi di cui all'Art. 8, comma 3, della legge, la quale nei sessanta giorni successivi, e comunque nel rispetto del termine complessivo di cui all'Art. 8, comma 4, della legge, dovra' essere convocata ai fini delle determinazioni di competenza. 7. Il termine di cui al comma 6, ai sensi della legge regionale n. 7/2000, rimane sospeso in particolare in pendenza del parere di cui agli articoli 8, comma 5, e 15, della legge. 8. Il termine per il parere di cui all'Art. 8, comma 5, della legge, rimane sospeso qualora l'osservatorio regionale del commercio accerti carenze istruttorie nella documentazione di cui al comma 2, chiedendone l'integrazione al comune competente. In tal caso decorre di nuovo il termine e si applica la disposizione di cui al comma 2. Capo IV Norme di urbanistica commerciale Art. 20. Compatibilita' della destinazione urbanistica 1. L'insediamento degli esercizi di vicinato e della media struttura fino a 400 mq di superficie di vendita, oltre che nelle zone a destinazione specifica (zone H2, H3, HC), e' compatibile in tutte le zone omogenee degli strumenti urbanistici comunali dove e' espressamente consentito. 2. Le medie strutture con superficie di vendita superiore a 400 mq e le grandi strutture di vendita, limitatamente a quelle aventi caratteristiche dimensionali inferiori a quelle individuate dall'Art. 13, comma 2, della legge, sono realizzate solo su aree ricadenti in zone urbanistiche proprie di tipo H o in altre zone urbanistiche di tipo residenziale, turistico, direzionale o per servizi ed attrezzature pubbliche e di uso pubblico, quando espressamente consentito dallo strumento urbanistico comunale. 3. Gli esercizi commerciali, i complessi commerciali ed i centri commerciali al dettaglio con superficie coperta complessiva superiore a 5.000 mq vanno inseriti in zona omogenea HC «zona per grandi strutture di vendita superiori a 5.000 mq». Art. 21. Adeguamento degli strumenti urbanistici per la localizzazione degli ambiti di insediamento per le grandi strutture di vendita 1. I comuni, che intendono individuare nel loro territorio grandi strutture di vendita, sono tenuti ad integrare i propri strumenti urbanistici generali con i criteri e gli indirizzi di programmazione contenuti nella legge e nel presente regolamento, dotandosi, ai sensi dell'Art. 8, comma 1, lettera b), della legge, di apposito piano di settore per il commercio. Il piano di settore e' soggetto alla procedura per i «piani comunali di settore» contemplata dalla vigente legislazione urbanistica. 2. I comuni redigono il piano di settore per il commercio individuando, nell'osservanza della legislazione vigente e del presente regolamento, tutte le aree in cui lo strumento urbanistico generale comunale consente l'insediamento di grandi strutture di vendita, comprese le zone omogenee HC. Gli elaborati di detto piano dovranno inoltre contenere la delimitazione: delle aree edificate, dei centri storici, degli edifici nei centri storici soggetti a regime vincolistico, delle aree soggette ad interventi di recupero e riqualificazione urbanistica e commerciale. Art. 22. Parcheggi a servizio degli insediamenti commerciali 1. Dotazione di parcheggi da prevedere per tipologia e dimensione: a) per esercizi inferiori a 400 mq di superficie di vendita, localizzati in zone a destinazione residenziale: 60% della superficie di vendita; b) per esercizi inferiori a 400 mq di superficie di vendita: 100% della superficie di vendita; c) per esercizi singoli, centri commerciali al dettaglio e complessi commerciali compresi tra 400 mq di superficie di vendita e 5.000 mq di superficie coperta complessiva: 200% della superficie di vendita; d) per esercizi di grande struttura, centri commerciali al dettaglio e complessi commerciali con superficie coperta complessiva superiore a 5.000 mq: 250% della superficie di vendita; e) per esercizi destinati al commercio all'ingrosso: 40% della superficie utile dell'edificio. Per superficie utile si intende la superficie dei pavimenti dell'edificio misurata al netto dei muri perimetrali e interni, dei vani scale e degli spazi occupati dai volumi tecnici. 2. In aggiunta alle dotazioni di parcheggio di cui al comma 1, dovranno essere individuate aree apposite per il parcheggio del personale addetto nella misura di un posto macchina ogni due addetti. 3. Le aree di parcheggio di cui ai commi 1 e 2 dovranno essere localizzate preferibilmente nelle stesse zone omogenee in cui e' localizzata l'attivita' commerciale oppure in altre zone omogenee che consentano espressamente tale destinazione d'uso. 4. Per gli esercizi commerciali di cui al comma 1, lettera c), che abbiano superficie coperta complessiva superiore a 15.000 mq, i parcheggi dovranno essere realizzati preferibilmente in strutture multipiano. Art. 23. Aree per le operazioni di carico e scarico merci 1. Le medie strutture alimentari e miste con superficie di vendita superiore a mq 400 e le grandi strutture di vendita devono essere dotate di un'area pertinenziale riservata alle operazioni di carico e scarico merci e al parcheggio di veicoli merci. 2. Per le medie strutture alimentari e miste con superficie di vendita superiore a mq 400 tale area deve essere delimitata rispetto alle aree di parcheggio quanto meno con un'idonea segnaletica orizzontale e verticale. 3. Per le grandi strutture di vendita l'area adibita alle operazioni di carico e scarico merci deve essere delimitata con alberature e/o elementi artificiali eventualmente amovibili, e deve essere raccordata con l'innesto sulla viabilita' pubblica con un percorso differenziato rispetto ai percorsi dei veicoli dei clienti. 4. Per le grandi strutture di vendita e' inoltre preferibile, ove possibile, realizzare due innesti separati, per le merci e per la clientela, su strade pubbliche diverse. Art. 24. Criteri per le scelte di localizzazione 1. Per la localizzazione delle grandi strutture di vendita, dei centri commerciali al dettaglio e dei complessi commerciali dovra' essere verificato, a completamento di quanto enunciato nell'Art. 12 della legge, l'impatto del nuovo insediamento con riferimento particolare alle relazioni con le altre funzioni presenti e previste nell'area: a) l'impatto paesaggistico-ambientale e la compatibilita' con la morfologia dell'ambiente urbano e con la dotazione delle urbanizzazioni primarie; b) il rapporto e la compatibilita' con le infrastrutture della mobilita' (viarie, ferroviarie, centri intermodali, etc.) e con la pianificazione di settore; c) la soluzione dello smaltimento e stoccaggio rifiuti. 2. In merito alla viabilita', per rispondere ai criteri generali di cui all'Art. 12, commi 3 e 4, della legge, affinche' la localizzazione degli esercizi commerciali di cui al comma 1 sia compatibile, si dovra' tenere conto: a) della valutazione dei tipi di traffico interessanti l'asse viario, del grado di congestione dello stesso, della previsione e realizzabilita' di interventi infrastrutturali in grado di migliorare sostanzialmente la situazione viabilistica esistente; b) della valutazione delle caratteristiche tecniche dell'asse viario interessato, della compatibilita' delle localizzazioni di attivita' commerciali rispetto a tali caratteristiche, della previsione e realizzabilita' di interventi di miglioramento degli elementi di compatibilita'; c) della valutazione delle tipologie degli esercizi e degli insediamenti commerciali, rispetto alla quantita' di traffico indotta dagli stessi ed ai suoi effetti sugli aspetti di cui alle lettere a) e b); d) dell'inderogabile necessita' di fornire soluzioni tecniche atte a garantire la salvaguardia della fluidita' del traffico anche tramite accessi differenziati per l'entrata e l'uscita o sistemi che escludano attraversamenti di corsia. 3. Le verifiche di cui ai commi 1 e 2 andranno operate tramite specifici studi, redatti secondo le modalita' indicate sia nell'allegato C, sia nell'allegato D, riguardante il secondo la viabilita' dell'ambito in cui si intende localizzare l'esercizio commerciale, la verifica funzionale e la capacita' dei nodi nonche' i previsti livelli di servizio delle viabilita' e dei nodi interessati. 4. Per gli esercizi di cui al comma 1 con superficie coperta complessiva superiore a 5.000 mq, oltre a quanto prescritto nei commi 1 e 2, dovra' essere verificata la presenza di soluzioni tecnicoprogettuali idonee a garantire, in rapporto alle dimensioni dell'esercizio, la funzionalita' e la sicurezza degli accessi e recessi dalla viabilita' esterna, con particolare riguardo alle soluzioni tecniche che dovranno escludere attraversamenti di corsia sia in entrata che in uscita. Capo V Norma finale Art. 25. Sportello unico 1. Le procedure contemplate nel presente regolamento sono di competenza dello sportello unico di cui alla legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3, ove sia stato costituito. (Omissis).