Regolamento per la concessione di contributi per l'inserimento lavorativo dei disabili ai sensi dell'Art. 12-bis, commi 1, 2 e 3 della legge regionale n. 1/1998 Art. 1. F i n a l i t a' 1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto previsto dall'Art. 12-bis, commi 1, 2 e 3 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego, nonche' norme in materia di formazione professionale e personale regionale) e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina i criteri e le modalita' di concessione e di erogazione dei contributi finalizzati a facilitare l'inserimento lavorativo dei disabili. Art. 2. Beneficiari, tipologia e misura dei contributi 1. Ai sensi dell'Art. 12-bis, comma 3, della legge regionale n. 1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, le imprese e i loro consorzi, le associazioni, le fondazioni, aventi sede o sedi secondarie od unita' locali nel Friuli-Venezia Giulia, nonche' i soggetti esercenti libere professioni in forma individuale od associata, possono richiedere contributi per le categorie di spesa e limiti contributivi seguenti: a) spese d'investimento per la realizzazione e l'adeguamento di ciascun posto di lavoro per soggetti disabili assunti a tempo indeterminato in osservanza di quanto prescritto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili); il limite contributivo viene determinato nella misura del 50% delle spese ammissibili, come individuate dall'Art. 4, comma 1, entro il limite massimo di 10.329,14 euro per posto di lavoro; b) spese per la rimozione delle barriere architettoniche e per l'applicazione di segnaletiche tattili e acustiche; il limite contributivo viene determinato nella misura del 50% delle spese ammissibili, come individuate dall'Art. 4, comma 1 entro il limite massimo complessivo di 25.822,84 euro per impresa; c) spese per progetti pilota che, attraverso l'acquisizione di beni o attrezzature, realizzino l'inserimento dei disabili nelle varie fasi del processo di produzione di beni o di prestazione di servizi ovvero realizzino l'inserimento in organico di disabili in modo tale che questi ne costituiscano la prevalenza; ai fini del presente intervento e' considerata prevalente la presenza di disabili in misura superiore al 50% con riferimento all'organico complessivamente considerato al momento della conclusione del progetto con esclusione dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro e di apprendistato; il limite contributivo viene determinato nella misura del 50% delle spese ritenute ammissibili, come individuate dall'Art. 4, comma 1, entro il limite massimo di 51.645,69 euro per impresa. 2. Ai sensi dell'Art. 23 legge regionale n. 1/1998 i benefici sono cumulabili con altri interventi contributivi previsti da altre leggi statali e regionali a meno che queste ultime espressamente escludano la cumulabilita' con altre provvidenze. Art. 3. R e q u i s i t i 1. Le imprese possono richiedere i benefici qualora: a) risultino iscritte al registro delle imprese di una delle province della Regione. Nell'ipotesi in cui l'intervento riguardi una sede secondaria o un'unita' locale, queste devono essere ubicate in una delle province della Regione ed essere iscritte nel competente registro delle imprese. Le cooperative, ed i loro consorzi devono altresi' risultare iscritte al registro regionale delle cooperative; b) non abbiano in atto procedure di sospensione di rapporti di lavoro ovvero di riduzione di personale motivate da situazioni di crisi aziendale o di settore produttivo con conseguente ristrutturazione e riorganizzazione dell'apparato produttivo; c) osservino nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi per le cooperative i soci per i quali sussista un rapporto di lavoro subordinato, la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi. Nel caso di cooperative e dei loro consorzi, queste, inoltre, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, devono corrispondere ai soci lavoratori un trattamento economico complessivo non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dai contratti collettivi di lavoro del settore o della categoria affine; in assenza di contratti o di accordi collettivi specifici, un trattamento economico complessivo non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo. In ogni caso tali obblighi devono risultare espressamente dai regolamenti interni delle cooperative come previsto dall'Art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore). 2. Le associazioni, le fondazioni e gli esercenti le libere professioni, iscritti negli appositi albi, devono avere rispettivamente la propria sede o studio nel territorio regionale nonche' osservare quanto previsto dal comma 1, lettera c). Art. 4. Ammissibilita' delle spese 1. Sono considerate ammissibili a beneficio esclusivamente le seguenti categorie e voci di spesa, considerate al netto dell'I.V.A., effettuate nei dodici mesi decorrenti dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda: a) realizzazione e adeguamento del posto di lavoro: 1. Acquisto di macchinari e attrezzature, mobili e elementi di arredo, macchine per ufficio e programmi informatici; 2. Lavori finalizzati all'adeguamento del posto di lavoro; b) rimozione delle barriere architettoniche ed applicazione di segnaletiche tattili e acustiche: 1. Lavori di ristrutturazione e trasformazione dei locali e in genere delle strutture degli ambienti di lavoro; 2. Acquisto di segnaletiche tattili ed acustiche; c) progetti per l'inserimento dei disabili: 1. Acquisto, costruzione, ristrutturazione e ampliamento di immobili; 2. Acquisto di terreni; 3. Acquisto di: 3.1. Macchinari e attrezzature; 3.2. Mobili e elementi di arredo; 3.3. Macchine per ufficio e programmi informatici; 3.4. Mezzi, esclusi i fuori strada, per il trasporto di persone solo se costituiscono il mezzo attraverso il quale si realizza l'inserimento dei disabili. 2. Le spese sono ammissibili qualora sia certificato, da un professionista incaricato dai competenti uffici, che i beni acquisiti rispondano alle finalita' previste dall'Art. 12-bis, commi 2 e 3, della legge regionale n. 1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto in particolare delle finalita' specifiche previste dai singoli interventi indicati alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 3. Tale certificazione viene acquisita dagli uffici competenti in fase di istruttoria delle spese documentate. Alle spese relative all'acquisto di beni immobili si applica quanto previsto dall'Art. 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), relativo al vincolo di destinazione dei beni medesimi. 3. Con esclusione delle spese relative a beni immobili, le spese di investimento non possono riguardare beni usati. A tale scopo sulla documentazione di spesa deve essere apposta la dicitura «nuovo di fabbrica»; diversamente, la spesa effettuata non e' considerata ammissibile ai benefici. 4. Le spese di cui al comma 1 sono ammissibili qualora riguardino immobili di proprieta' esclusiva del richiedente; in particolare, se l'impresa e' costituita in forma di societa', anche di fatto, essi devono essere di proprieta' della societa'; se invece l'impresa e' individuale e il titolare della stessa e' coniugato, i beni non devono ricadere in comunione, ad esclusione dell'ipotesi di cui all'Art. 178 del codice civile. 5. Non sono ammissibili le spese relative a: a) operazioni di locazione finanziaria con possibilita' di acquisto a fine locazione a prezzi prefissati (leasing); b) acquisto di beni qualora il venditore o fornitore sia: 1) coniuge, parente o affine entro il secondo grado del titolare o di uno qualsiasi dei soci del richiedente; 2) un socio del richiedente; 3) una societa' costituita, in tutto o in parte, dai medesimi soci del richiedente; 4) una societa' costituita, in tutto o in parte, da soci che siano, a loro volta, coniuge, parente o affine entro il secondo grado del titolare o di uno qualsiasi dei soci del richiedente. Art. 5. D o m a n d e 1. I richiedenti presentano alla provincia sul cui territorio hanno la sede, la sede secondaria, l'unita' locale, dove intendono effettuare l'intervento, o, se liberi professionisti, il proprio studio, domanda, corredata dalla seguente documentazione: a) una dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dal titolare o dal legale rappresentante, attestante il possesso dei requisiti previsti dall'Art. 3; b) un prospetto dettagliato relativo alle spese da sostenersi con l'indicazione dell'ammontare dei contributi richiesti redatto utilizzando la modulistica predisposta. 2. La domanda deve essere compilata utilizzando esclusivamente la modulistica ed i fac-simile di dichiarazione predisposti. Art. 6. I s t r u t t o r i a 1. Le domande sono prese in considerazione secondo l'ordine cronologico di presentazione o di arrivo ai competenti uffici, se inviate con raccomandata a.r. 2. Gli uffici competenti provvedono per una sola volta a richiedere agli interessati l'invio della documentazione mancante ovvero l'integrazione della documentazione e delle informazioni incomplete, nonche' ogni elemento necessario a verificare dati tra loro contrastanti. Gli interessati sono tenuti a fornire quanto richiesto entro il termine perentorio di quindici giorni decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione. 3. Gli uffici competenti comunicano ai richiedenti, sempre che vi sia disponibilita' di fondi, la concessione del contributo nonche' l'entita' dello stesso ovvero il non accoglimento delle domande, nonche' la relativa motivazione. 4. Fermo restando quanto previsto dall'Art. 71, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, qualora emerga la non veridicita' del contenuto delle dichiarazioni richieste ai fini della concessione dei contributi, la domanda non viene accolta. 5. Qualora, pur essendo la domanda ammissibile, non si possano concedere i contributi per carenza di risorse finanziarie, i provvedimenti di concessione vengono adottati, mantenendo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze, utilizzando le risorse finanziarie che si rendessero eventualmente disponibili successivamente. Art. 7. Documentazione 1. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla conclusione dei dodici mesi decorrenti dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, a pena di revoca del provvedimento di concessione dei benefici, gli interessati sono tenuti a produrre agli uffici competenti, indicando il numero attribuito alla domanda dagli uffici medesimi, la seguente documentazione: a) una dichiarazione, resa ai sensi dell'Art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 dal richiedente, attestante la sussistenza, a tale data, dei requisiti previsti dall'Art. 3 per l'accesso ai contributi; b) un rendiconto redatto utilizzando la modulistica predisposta per il periodo cui si riferiscono le spese sostenute con allegata la documentazione giustificativa relativa a queste ultime in originale ed una copia. 2. Gli uffici competenti provvedono per una sola volta a richiedere agli interessati l'invio delle documentazioni mancanti ovvero l'integrazione della documentazione o delle informazioni incomplete, nonche' ogni elemento necessario a verificare dati tra loro contrastanti. Gli interessati sono tenuti a fornire quanto richiesto entro il termine perentorio di quindici giorni decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione. Nel caso di integrazione relativa al perfezionamento di documentazione di singoli investimenti o spese, il mancato invio ovvero l'invio fuori termine della documentazione richiesta comporta l'esclusione di detti investimenti o spese dal computo del contributo spettante. 3. Gli uffici competenti, ai fini dell'ammissibilita' dei documenti di spesa presentati, provvedono ad acquisire la certificazione di un esperto secondo quanto previsto dall'Art. 4, comma 2. 4. Ai fini della concessione e dell'erogazione del contributo viene ritenuta valida la seguente documentazione di spesa da presentarsi in originale ed in una copia: a) fatture in originale quietanzate per l'intero importo ovvero ricevute od altro documento considerato valido ai fini fiscali; b) copia autentica dell'atto di compravendita di immobili dalla quale risulti il versamento a favore del creditore dell'intero importo a questi spettante. Art. 8. T e r m i n i 1. Ai fini dell'osservanza dei termini previsti dal presente regolamento, in caso di consegna a mano fa fede la data di arrivo agli uffici competenti; qualora la documentazione sia inviata a mezzo raccomandata, fa fede la data del timbro postale, purche' la documentazione pervenga entro quindici giorni dalla scadenza prevista per la sua presentazione. In entrambi i casi il termine che scade in un giorno non lavorativo e' prorogato al primo giorno lavorativo successivo. Art. 9. Cause di sospensione e di eventuale revoca dell'erogazione dei contributi 1. Nei casi previsti dall'Art. 21 della legge regionale n. 1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, e dagli articoli 47 e 48 della legge regionale n. 7/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, si procede alla sospensione dell'erogazione degli incentivi ed alla loro eventuale revoca secondo le modalita' indicate dagli stessi articoli. 2. La circostanza accertata che il richiedente abbia rilasciato autocertificazioni contenenti dichiarazioni non veritiere, fermo restando quanto previsto dall'Art. 71, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, comporta la revoca del provvedimento di concessione. Art. 10. Ulteriori cause di revoca o di decadenza dai contributi 1. La cancellazione dell'impresa, della sede secondaria o dell'unita' locale dal registro delle imprese di una provincia della Regione, lo scioglimento e la messa in liquidazione della societa', l'instaurarsi di procedure concorsuali, e, per le cooperative, la cancellazione dal registro delle cooperative, comportano rispettivamente il non accoglimento della domanda di contributi o la revoca dei provvedimenti di concessione e di erogazione, qualora intervengano prima dell'erogazione dei contributi. Analogamente si procede nel caso di cancellazione dall'albo degli esercenti la libera professione. Art. 11. Cause di rideterminazione del contributo 1. Nel caso di concorrenza di piu' benefici, il contributo viene concesso mediante l'applicazione della percentuale prevista all'importo della spesa ritenuta ammissibile, con eventuale riduzione del contributo concedibile, in modo tale che la somma tra i contributi in conto capitale oppure tra il contributo in conto capitale ed il finanziamento agevolato non sia superiore all'importo della spesa ritenuta ammissibile. Art. 12. Restituzione delle somme erogate 1. In caso di revoca dei contributi, le somme erogate devono essere restituite secondo quanto disposto dall'Art. 49 della legge n. 7/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 13. Variazioni intervenute nel soggetto richiedente 1. In caso di trasformazione della societa', di fusione, di conferimento d'azienda e di trasferimento d' azienda mortis causa, i contributi sono concessi od erogati al soggetto subentrante a condizione che lo stesso sia in possesso dei requisiti che danno titolo ad ottenere i contributi. A tale fine, unitamente alla documentazione necessaria per la concessione o l'erogazione del contributo, deve essere trasmessa copia dell'atto di trasformazione o di fusione, o dell'atto costitutivo della societa' con conferimento d'azienda; in caso di trasferimento d'azienda mortis causa deve essere invece trasmessa copia della denuncia di successione o, se gli eredi non sono tenuti a presentarla, dichiarazione sostitutiva di atto notorio in tal senso. Art. 14. C o n t r o l l i 1. Ai sensi dell'Art. 44 della legge regionale n. 7/2000, gli uffici competenti si riservano la facolta' di effettuare, anche attraverso sopralluoghi, controlli in ordine agli interventi previsti dal presente regolamento. Art. 15. Computo dei termini 1. Ai fini del computo di ogni termine previsto dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni dell'Art. 2963 del codice civile e dell'Art. 155 del codice di procedura civile. Art. 16. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. GUERRA