Regolamento  per  la  concessione  di  contributi  per  l'inserimento
   lavorativo  dei disabili ai sensi dell'Art. 12-bis, commi 1, 2 e 3
   della legge regionale n. 1/1998
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  Il  presente  regolamento,  in  attuazione di quanto previsto
dall'Art.  12-bis,  commi  1,  2 e 3 della legge regionale 14 gennaio
1998,  n.  1  (Norme  in  materia  di  politica  attiva  del  lavoro,
collocamento  e  servizi  all'impiego,  nonche'  norme  in materia di
formazione   professionale   e   personale  regionale)  e  successive
modificazioni ed integrazioni, disciplina i criteri e le modalita' di
concessione  e  di erogazione dei contributi finalizzati a facilitare
l'inserimento lavorativo dei disabili.
                               Art. 2.
           Beneficiari, tipologia e misura dei contributi
    1.  Ai  sensi dell'Art. 12-bis, comma 3, della legge regionale n.
1/1998  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, le imprese e i
loro  consorzi,  le  associazioni,  le fondazioni, aventi sede o sedi
secondarie  od  unita'  locali  nel  Friuli-Venezia Giulia, nonche' i
soggetti   esercenti  libere  professioni  in  forma  individuale  od
associata,  possono richiedere contributi per le categorie di spesa e
limiti contributivi seguenti:
      a) spese d'investimento per la realizzazione e l'adeguamento di
ciascun  posto  di  lavoro  per  soggetti  disabili  assunti  a tempo
indeterminato in osservanza di quanto prescritto dalla legge 12 marzo
1999,  n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili); il limite
contributivo  viene  determinato  nella  misura  del  50% delle spese
ammissibili,  come  individuate dall'Art. 4, comma 1, entro il limite
massimo di 10.329,14 euro per posto di lavoro;
      b) spese  per la rimozione delle barriere architettoniche e per
l'applicazione   di  segnaletiche  tattili  e  acustiche;  il  limite
contributivo  viene  determinato  nella  misura  del  50% delle spese
ammissibili,  come  individuate  dall'Art. 4, comma 1 entro il limite
massimo complessivo di 25.822,84 euro per impresa;
      c) spese  per progetti pilota che, attraverso l'acquisizione di
beni  o  attrezzature,  realizzino  l'inserimento  dei disabili nelle
varie  fasi  del  processo  di produzione di beni o di prestazione di
servizi  ovvero  realizzino  l'inserimento in organico di disabili in
modo  tale  che  questi  ne  costituiscano la prevalenza; ai fini del
presente intervento e' considerata prevalente la presenza di disabili
in   misura   superiore   al   50%   con   riferimento   all'organico
complessivamente   considerato   al  momento  della  conclusione  del
progetto  con  esclusione  dei  lavoratori  assunti  con contratto di
formazione  e lavoro e di apprendistato; il limite contributivo viene
determinato  nella  misura  del 50% delle spese ritenute ammissibili,
come  individuate  dall'Art.  4,  comma 1, entro il limite massimo di
51.645,69 euro per impresa.
    2.  Ai  sensi  dell'Art.  23 legge regionale n. 1/1998 i benefici
sono  cumulabili  con altri interventi contributivi previsti da altre
leggi  statali  e  regionali  a  meno che queste ultime espressamente
escludano la cumulabilita' con altre provvidenze.
                               Art. 3.
                          R e q u i s i t i
    1. Le imprese possono richiedere i benefici qualora:
      a) risultino  iscritte  al  registro delle imprese di una delle
province della Regione. Nell'ipotesi in cui l'intervento riguardi una
sede  secondaria  o un'unita' locale, queste devono essere ubicate in
una  delle  province  della Regione ed essere iscritte nel competente
registro  delle  imprese.  Le  cooperative, ed i loro consorzi devono
altresi' risultare iscritte al registro regionale delle cooperative;
      b) non  abbiano in atto procedure di sospensione di rapporti di
lavoro  ovvero  di  riduzione  di personale motivate da situazioni di
crisi   aziendale   o   di   settore   produttivo   con   conseguente
ristrutturazione e riorganizzazione dell'apparato produttivo;
      c) osservino  nei  confronti  di tutti i lavoratori dipendenti,
ivi  compresi  per  le  cooperative  i  soci  per i quali sussista un
rapporto   di  lavoro  subordinato,  la  disciplina  normativa  e  le
condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi
di  lavoro  e  dagli  eventuali  accordi  integrativi.  Nel  caso  di
cooperative  e  dei loro consorzi, queste, inoltre, per i rapporti di
lavoro  diversi  da  quello subordinato, devono corrispondere ai soci
lavoratori  un  trattamento  economico  complessivo  non inferiore ai
minimi  previsti,  per prestazioni analoghe, dai contratti collettivi
di  lavoro  del  settore  o  della  categoria  affine;  in assenza di
contratti o di accordi collettivi specifici, un trattamento economico
complessivo  non  inferiore  ai  compensi medi in uso per prestazioni
analoghe rese in forma di lavoro autonomo. In ogni caso tali obblighi
devono   risultare   espressamente   dai  regolamenti  interni  delle
cooperative  come  previsto dall'Art. 6 della legge 3 aprile 2001, n.
142  (Revisione  della  legislazione in materia cooperativistica, con
particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore).
    2.  Le  associazioni,  le  fondazioni  e  gli esercenti le libere
professioni,    iscritti    negli   appositi   albi,   devono   avere
rispettivamente  la  propria  sede  o studio nel territorio regionale
nonche' osservare quanto previsto dal comma 1, lettera c).
                               Art. 4.
                     Ammissibilita' delle spese
    1.  Sono  considerate  ammissibili  a beneficio esclusivamente le
seguenti categorie e voci di spesa, considerate al netto dell'I.V.A.,
effettuate  nei dodici mesi decorrenti dal giorno successivo a quello
di presentazione della domanda:
      a) realizzazione e adeguamento del posto di lavoro:
        1.  Acquisto  di macchinari e attrezzature, mobili e elementi
di arredo, macchine per ufficio e programmi informatici;
        2. Lavori finalizzati all'adeguamento del posto di lavoro;
      b) rimozione  delle barriere architettoniche ed applicazione di
segnaletiche tattili e acustiche:
        1.  Lavori  di ristrutturazione e trasformazione dei locali e
in genere delle strutture degli ambienti di lavoro;
        2. Acquisto di segnaletiche tattili ed acustiche;
      c) progetti per l'inserimento dei disabili:
        1.  Acquisto,  costruzione, ristrutturazione e ampliamento di
immobili;
        2. Acquisto di terreni;
        3. Acquisto di:
          3.1. Macchinari e attrezzature;
          3.2. Mobili e elementi di arredo;
          3.3. Macchine per ufficio e programmi informatici;
          3.4.  Mezzi,  esclusi  i  fuori strada, per il trasporto di
persone  solo  se  costituiscono  il  mezzo  attraverso  il  quale si
realizza l'inserimento dei disabili.
    2.  Le  spese  sono  ammissibili  qualora  sia certificato, da un
professionista incaricato dai competenti uffici, che i beni acquisiti
rispondano  alle  finalita'  previste  dall'Art. 12-bis, commi 2 e 3,
della  legge  regionale  n.  1/1998  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  tenuto conto in particolare delle finalita' specifiche
previste dai singoli interventi indicati alle lettere a), b) e c) del
medesimo  comma  3.  Tale certificazione viene acquisita dagli uffici
competenti in fase di istruttoria delle spese documentate. Alle spese
relative  all'acquisto  di  beni  immobili si applica quanto previsto
dall'Art.  32  della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico
delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso), relativo al vincolo di destinazione dei beni medesimi.
    3.  Con esclusione delle spese relative a beni immobili, le spese
di investimento non possono riguardare beni usati. A tale scopo sulla
documentazione  di  spesa  deve  essere apposta la dicitura «nuovo di
fabbrica»;  diversamente,  la  spesa  effettuata  non  e' considerata
ammissibile ai benefici.
    4. Le spese di cui al comma 1 sono ammissibili qualora riguardino
immobili  di proprieta' esclusiva del richiedente; in particolare, se
l'impresa  e'  costituita  in forma di societa', anche di fatto, essi
devono  essere  di  proprieta' della societa'; se invece l'impresa e'
individuale  e  il  titolare  della  stessa  e' coniugato, i beni non
devono  ricadere  in  comunione,  ad  esclusione  dell'ipotesi di cui
all'Art. 178 del codice civile.
    5. Non sono ammissibili le spese relative a:
      a) operazioni  di  locazione  finanziaria  con  possibilita' di
acquisto a fine locazione a prezzi prefissati (leasing);
      b) acquisto di beni qualora il venditore o fornitore sia:
        1)  coniuge,  parente  o  affine  entro  il secondo grado del
titolare o di uno qualsiasi dei soci del richiedente;
        2) un socio del richiedente;
        3) una societa' costituita, in tutto o in parte, dai medesimi
soci del richiedente;
        4)  una societa' costituita, in tutto o in parte, da soci che
siano, a loro volta, coniuge, parente o affine entro il secondo grado
del titolare o di uno qualsiasi dei soci del richiedente.
                               Art. 5.
                            D o m a n d e
    1.  I  richiedenti  presentano  alla provincia sul cui territorio
hanno  la  sede,  la sede secondaria, l'unita' locale, dove intendono
effettuare  l'intervento,  o,  se  liberi  professionisti, il proprio
studio, domanda, corredata dalla seguente documentazione:
      a) una  dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente
della   Repubblica  28 dicembre  2000,  n.  445  (Testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa), dal titolare o dal legale rappresentante, attestante
il possesso dei requisiti previsti dall'Art. 3;
      b) un  prospetto  dettagliato relativo alle spese da sostenersi
con  l'indicazione  dell'ammontare  dei  contributi richiesti redatto
utilizzando la modulistica predisposta.
    2. La domanda deve essere compilata utilizzando esclusivamente la
modulistica ed i fac-simile di dichiarazione predisposti.
                               Art. 6.
                        I s t r u t t o r i a
    1.  Le  domande  sono  prese  in  considerazione secondo l'ordine
cronologico  di  presentazione  o  di arrivo ai competenti uffici, se
inviate con raccomandata a.r.
    2.  Gli  uffici  competenti  provvedono  per  una  sola  volta  a
richiedere  agli  interessati  l'invio  della documentazione mancante
ovvero  l'integrazione  della  documentazione  e  delle  informazioni
incomplete,  nonche'  ogni  elemento necessario a verificare dati tra
loro  contrastanti.  Gli  interessati  sono  tenuti  a fornire quanto
richiesto  entro  il termine perentorio di quindici giorni decorrente
dalla data di ricevimento della comunicazione.
    3. Gli uffici competenti comunicano ai richiedenti, sempre che vi
sia  disponibilita'  di  fondi, la concessione del contributo nonche'
l'entita'  dello  stesso  ovvero  il  non accoglimento delle domande,
nonche' la relativa motivazione.
    4.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'Art. 71, comma 3, del
decreto  del  Presidente della Repubblica n. 445/2000, qualora emerga
la  non  veridicita'  del  contenuto delle dichiarazioni richieste ai
fini della concessione dei contributi, la domanda non viene accolta.
    5.  Qualora,  pur  essendo la domanda ammissibile, non si possano
concedere   i  contributi  per  carenza  di  risorse  finanziarie,  i
provvedimenti  di  concessione  vengono adottati, mantenendo l'ordine
cronologico  di  presentazione  delle istanze, utilizzando le risorse
finanziarie    che    si    rendessero    eventualmente   disponibili
successivamente.
                               Art. 7.
                           Documentazione
    1. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla conclusione
dei  dodici  mesi  decorrenti  dal  giorno  successivo  a  quello  di
presentazione  della  domanda,  a pena di revoca del provvedimento di
concessione dei benefici, gli interessati sono tenuti a produrre agli
uffici  competenti, indicando il numero attribuito alla domanda dagli
uffici medesimi, la seguente documentazione:
      a) una  dichiarazione,  resa  ai sensi dell'Art. 46 del decreto
del   Presidente   della  Repubblica  n.  445/2000  dal  richiedente,
attestante  la  sussistenza,  a  tale  data,  dei  requisiti previsti
dall'Art. 3 per l'accesso ai contributi;
      b) un rendiconto redatto utilizzando la modulistica predisposta
per  il periodo cui si riferiscono le spese sostenute con allegata la
documentazione  giustificativa  relativa a queste ultime in originale
ed una copia.
    2.  Gli  uffici  competenti  provvedono  per  una  sola  volta  a
richiedere  agli  interessati  l'invio  delle documentazioni mancanti
ovvero  l'integrazione  della  documentazione  o  delle  informazioni
incomplete,  nonche'  ogni  elemento necessario a verificare dati tra
loro  contrastanti.  Gli  interessati  sono  tenuti  a fornire quanto
richiesto  entro  il termine perentorio di quindici giorni decorrente
dalla   data   di   ricevimento  della  comunicazione.  Nel  caso  di
integrazione relativa al perfezionamento di documentazione di singoli
investimenti  o  spese, il mancato invio ovvero l'invio fuori termine
della   documentazione   richiesta  comporta  l'esclusione  di  detti
investimenti o spese dal computo del contributo spettante.
    3.   Gli  uffici  competenti,  ai  fini  dell'ammissibilita'  dei
documenti   di   spesa   presentati,   provvedono   ad  acquisire  la
certificazione  di  un  esperto  secondo quanto previsto dall'Art. 4,
comma 2.
    4.  Ai  fini  della  concessione e dell'erogazione del contributo
viene   ritenuta  valida  la  seguente  documentazione  di  spesa  da
presentarsi in originale ed in una copia:
      a) fatture in originale quietanzate per l'intero importo ovvero
ricevute od altro documento considerato valido ai fini fiscali;
      b) copia autentica dell'atto di compravendita di immobili dalla
quale  risulti  il  versamento  a  favore  del  creditore dell'intero
importo a questi spettante.
                               Art. 8.
                            T e r m i n i
    1.  Ai  fini  dell'osservanza  dei  termini previsti dal presente
regolamento,  in  caso  di  consegna a mano fa fede la data di arrivo
agli uffici competenti; qualora la documentazione sia inviata a mezzo
raccomandata,  fa  fede  la  data  del  timbro  postale,  purche'  la
documentazione pervenga entro quindici giorni dalla scadenza prevista
per  la sua presentazione. In entrambi i casi il termine che scade in
un  giorno  non  lavorativo  e'  prorogato al primo giorno lavorativo
successivo.
                               Art. 9.
             Cause di sospensione e di eventuale revoca
                   dell'erogazione dei contributi
    1. Nei casi previsti dall'Art. 21 della legge regionale n. 1/1998
e  successive modificazioni ed integrazioni, e dagli articoli 47 e 48
della  legge  regionale  n.  7/2000  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  si  procede  alla  sospensione  dell'erogazione  degli
incentivi ed alla loro eventuale revoca secondo le modalita' indicate
dagli stessi articoli.
    2.  La  circostanza accertata che il richiedente abbia rilasciato
autocertificazioni  contenenti  dichiarazioni  non  veritiere,  fermo
restando  quanto  previsto  dall'Art.  71,  comma  3, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  445/2000,  comporta  la revoca del
provvedimento di concessione.
                              Art. 10.
       Ulteriori cause di revoca o di decadenza dai contributi
    1.   La  cancellazione  dell'impresa,  della  sede  secondaria  o
dell'unita'  locale dal registro delle imprese di una provincia della
Regione,  lo  scioglimento e la messa in liquidazione della societa',
l'instaurarsi  di  procedure  concorsuali,  e, per le cooperative, la
cancellazione    dal    registro    delle   cooperative,   comportano
rispettivamente  il non accoglimento della domanda di contributi o la
revoca  dei  provvedimenti  di  concessione  e di erogazione, qualora
intervengano  prima  dell'erogazione  dei contributi. Analogamente si
procede nel caso di cancellazione dall'albo degli esercenti la libera
professione.
                              Art. 11.
              Cause di rideterminazione del contributo
    1.  Nel caso di concorrenza di piu' benefici, il contributo viene
concesso   mediante   l'applicazione   della   percentuale   prevista
all'importo della spesa ritenuta ammissibile, con eventuale riduzione
del  contributo  concedibile,  in  modo  tale  che  la  somma  tra  i
contributi  in  conto  capitale  oppure  tra  il  contributo in conto
capitale  ed il finanziamento agevolato non sia superiore all'importo
della spesa ritenuta ammissibile.
                              Art. 12.
                  Restituzione delle somme erogate
    1.  In  caso  di  revoca  dei contributi, le somme erogate devono
essere restituite secondo quanto disposto dall'Art. 49 della legge n.
7/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
                              Art. 13.
           Variazioni intervenute nel soggetto richiedente
    1.  In  caso  di  trasformazione  della  societa', di fusione, di
conferimento  d'azienda e di trasferimento d' azienda mortis causa, i
contributi  sono  concessi  od  erogati  al  soggetto  subentrante  a
condizione  che  lo  stesso  sia  in possesso dei requisiti che danno
titolo  ad  ottenere  i  contributi.  A  tale  fine,  unitamente alla
documentazione  necessaria  per  la  concessione  o  l'erogazione del
contributo, deve essere trasmessa copia dell'atto di trasformazione o
di  fusione,  o dell'atto costitutivo della societa' con conferimento
d'azienda;  in  caso  di  trasferimento  d'azienda  mortis causa deve
essere invece trasmessa copia della denuncia di successione o, se gli
eredi  non  sono  tenuti  a presentarla, dichiarazione sostitutiva di
atto notorio in tal senso.
                              Art. 14.
                          C o n t r o l l i
    1.  Ai  sensi  dell'Art.  44 della legge regionale n. 7/2000, gli
uffici  competenti  si  riservano  la  facolta'  di effettuare, anche
attraverso sopralluoghi, controlli in ordine agli interventi previsti
dal presente regolamento.
                              Art. 15.
                         Computo dei termini
    1.  Ai  fini  del  computo  di ogni termine previsto dal presente
regolamento  trovano  applicazione le disposizioni dell'Art. 2963 del
codice civile e dell'Art. 155 del codice di procedura civile.
                              Art. 16.
                          Entrata in vigore
    1.  Il  presente  regolamento entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
                               GUERRA