(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 25 del 18 giugno 2003)

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

    Visto il decreto della giunta regionale n. 2321 di data 16 luglio
1999   ad  oggetto  «legge  regionale  n.  29/1992.  Criteri  per  la
concessione  di provvidenze nel settore del recupero edilizio e della
riqualificazione dei centri storici.» con la quale, a norma dell'Art.
21 della legge regionale n. 29/1992, sono stati approvati i criteri e
le  modalita'  per la concessione dei contributi previsti dalla legge
regionale  n.  2/1983  (Interventi  regionali  per i centri storici),
dalla  legge  regionale n. 18/1986 (Norme regionali per agevolare gli
interventi  di  recupero  urbanistico ed edilizio) e dai capo V della
legge  regionale  n.  34/1987 titolato «Provvedimenti per il restauro
delle facciate degli edifici compresi nelle zone di recupero»;
    Accertato  che  l'applicazione dei criteri per la concessione dei
contributi  previsti  dal  capo V della legge regionale n. 34/1987 ha
assicurato   un'equa  distribuzione  delle  risorse  ed  ha  previsto
automatismi  di  esclusione  dai  provvedimenti  di  riparto per quei
comuni  che non sono stati in grado di assicurare pronta capacita' di
spesa;
    Accertato  nel contempo che le assegnazioni ai comuni di maggiore
dimensione  hanno  avuto efficacia ridotta a causa dei citati criteri
che  prevedono  che  il contributo assegnabile a ciascun beneficiario
debba   essere   contenuto   nel   limite   di  Euro 77.468,53  (lire
150.000.000);
    Ritenuto di adottare, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale
n.  7/2000, un nuovo regolamento che individui criteri e modalita' ai
quali  l'amministrazione  regionale  e'  tenuta  ad  attenersi per la
concessione  dei contributi previsti dal capo V della legge regionale
n. 34/1987;
    Ritenuto   che  detto  nuovo  regolamento  debba  considerare  la
dimensione  demografica  dei  comuni beneficiari mantenendo l'importo
massimo   previsto   per   singola   assegnazione  solamente  per  le
assegnazioni relative ai comuni con meno di 10.000 abitanti;
    Ritenuto  di confermare gli altri criteri di selezione assunti ai
sensi  della  legge  regionale  n.  29/1992  con decreto della giunta
regionale n. 2321 del 16 luglio 1999;
    Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;
    Su   conforme   deliberazione  della  giunta  regionale  n.  1291
dell'8 maggio 2003;
                              Decreta:
    E' approvato il «regolamento inerente i criteri e le modalita' di
concessione  della  speciale  sovvenzione  prevista  dal capo V della
legge  regionale  26 ottobre  1987,  n.  34»,  nel  testo allegato al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 21 maggio 2003
                    p. Il vicepresidente: Guerra