(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 18 giugno 2003) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto il decreto della giunta regionale n. 2321 di data 16 luglio 1999 ad oggetto «legge regionale n. 29/1992. Criteri per la concessione di provvidenze nel settore del recupero edilizio e della riqualificazione dei centri storici.» con la quale, a norma dell'Art. 21 della legge regionale n. 29/1992, sono stati approvati i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale n. 2/1983 (Interventi regionali per i centri storici), dalla legge regionale n. 18/1986 (Norme regionali per agevolare gli interventi di recupero urbanistico ed edilizio) e dai capo V della legge regionale n. 34/1987 titolato «Provvedimenti per il restauro delle facciate degli edifici compresi nelle zone di recupero»; Accertato che l'applicazione dei criteri per la concessione dei contributi previsti dal capo V della legge regionale n. 34/1987 ha assicurato un'equa distribuzione delle risorse ed ha previsto automatismi di esclusione dai provvedimenti di riparto per quei comuni che non sono stati in grado di assicurare pronta capacita' di spesa; Accertato nel contempo che le assegnazioni ai comuni di maggiore dimensione hanno avuto efficacia ridotta a causa dei citati criteri che prevedono che il contributo assegnabile a ciascun beneficiario debba essere contenuto nel limite di Euro 77.468,53 (lire 150.000.000); Ritenuto di adottare, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 7/2000, un nuovo regolamento che individui criteri e modalita' ai quali l'amministrazione regionale e' tenuta ad attenersi per la concessione dei contributi previsti dal capo V della legge regionale n. 34/1987; Ritenuto che detto nuovo regolamento debba considerare la dimensione demografica dei comuni beneficiari mantenendo l'importo massimo previsto per singola assegnazione solamente per le assegnazioni relative ai comuni con meno di 10.000 abitanti; Ritenuto di confermare gli altri criteri di selezione assunti ai sensi della legge regionale n. 29/1992 con decreto della giunta regionale n. 2321 del 16 luglio 1999; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1291 dell'8 maggio 2003; Decreta: E' approvato il «regolamento inerente i criteri e le modalita' di concessione della speciale sovvenzione prevista dal capo V della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 34», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 21 maggio 2003 p. Il vicepresidente: Guerra