Regolamento inerente i criteri e le modalita' di concessione della speciale sovvenzione prevista dal capo V della legge regionale 26 ottobre 1987 n. 34. Art. 1. F i n a l i t a' 1. Il presente regolamento determina i criteri e le modalita' per la concessione ai comuni del Friuli-Venezia Giulia della speciale sovvenzione prevista dal capo V della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 34, affinche' questi provvedano a realizzare e promuovere interventi volti a favorire il processo di riqualificazione urbana attraverso il restauro delle facciate degli immobili compresi nelle zone di recupero individuate ai sensi dell'Art. 4 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18. Art. 2. Tipologia degli interventi 1. Sono ammessi a finanziamento gli interventi che rientrano nella definizione di manutenzione straordinaria di cui al comma 3, lettera e), dell'Art. 68 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 3. Criteri di riparto e priorita' per l'utilizzo delle risorse 1. Le risorse disponibili sono ripartite tra i comuni sulla base dei seguenti criteri: a) 30% delle risorse disponibili ai comuni gia' individuati quali beneficiari delle leggi regionali 10 gennaio 1983, n. 2, e 29 aprile 1986, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni; b) 15% delle risorse disponibili ai comuni di rilevanza regionale e sovraccomunale (ex decreto del Presidente della giunta regionale 20 aprile 1995, n. 0126/Pres.); c) 15% delle risorse disponibili ai comuni definiti «centri storici primari» (ex allegato F delle norme di attuazione del piano urbanistico regionale generale) non compresi nelle lettere a) e b); d) 15% delle risorse disponibili ai comuni definiti «centri storici primari con elevato grado di trasformazione» (ex allegato E delle norme di attuazione del piano urbanistico regionale generale) non compresi nelle lettere a), b) e c); e) 15% delle risorse disponibili ai comuni definiti «Montani» ai sensi della normativa di settore non comprese nelle lettere a), b), c) e d); f) 10% delle risorse disponibili agli altri comuni. 2. Al fine di evitare assegnazioni che superino le effettive esigenze del comune interessato, sono esclusi dal riparto i comuni che non dimostrino di aver speso almeno l'80% delle risorse gia' erogate ai sensi del capo V della legge regionale n. 34/1987. 3. Al fine di permettere un processo diffuso, seppur parziale, di riqualificazione urbana, sono esclusi dal riparto i comuni gia' ammessi a finanziamento nel riparto precedente, fatto salvo quanto disposto al comma 4. 4. I comuni esclusi in quanto gia' finanziati con il precedente riparto sono riconsiderati e concorrono al riparto stesso, qualora le assegnazioni effettuate non esauriscano i fondi a disposizione. 5. Nel caso in cui siano stati ammessi a finanziamento tutti gli interventi di una categoria, le risorse residue non utilizzate sono ripartite in eguale misura tra le categorie cui sono state assegnate risorse insufficienti a finanziare le domande presentate. 6. La graduatoria per ciascuna categoria di comuni individuati dal comma 1 e' predisposta privilegiando i comuni il cui territorio e' compreso anche parzialmente entro i confini di un parco o di una riserva di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni, e, successivamente, ordinando i comuni con criterio decrescente a partire da quelli con maggiore numero di abitanti residenti quale risulta dall'ultimo censimento. 7. Per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti la speciale sovvenzione non potra' essere superiore a 80.000 euro. Art. 4. D o m a n d e 1. Le domande per l'ottenimento della speciale sovvenzione sono presentate alla direzione regionale dell'edilizia e dei lavori pubblici entro il termine previsto dall'Art. 33, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 5. Procedimento contributivo 1. La concessione e l'erogazione della speciale sovvenzione, e l'utilizzo della medesima avvengono con le modalita' previste dall'Art. 15, commi 1 e 2, della legge regionale n. 34/1987. 2. La rendicontazione della speciale sovvenzione avviene nelle forme e con le modalita' previste dall'Art. 42 della legge regionale n. 7/2000, e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 6. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. p. Il vicepresidente: Guerra