Regolamento  inerente  i  criteri e le modalita' di concessione della
speciale  sovvenzione  prevista  dal  capo  V  della  legge regionale
                       26 ottobre 1987 n. 34.

                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'

    1. Il presente regolamento determina i criteri e le modalita' per
la  concessione  ai  comuni  del Friuli-Venezia Giulia della speciale
sovvenzione  prevista  dal  capo  V  della legge regionale 26 ottobre
1987,  n.  34,  affinche' questi provvedano a realizzare e promuovere
interventi  volti  a  favorire il processo di riqualificazione urbana
attraverso  il  restauro delle facciate degli immobili compresi nelle
zone  di  recupero  individuate  ai  sensi  dell'Art.  4  della legge
regionale 29 aprile 1986, n. 18.

                               Art. 2.
                     Tipologia degli interventi

    1.  Sono  ammessi  a  finanziamento  gli interventi che rientrano
nella  definizione  di  manutenzione straordinaria di cui al comma 3,
lettera  e),  dell'Art. 68 della legge regionale 19 novembre 1991, n.
52, e successive modificazioni ed integrazioni.

                               Art. 3.
     Criteri di riparto e priorita' per l'utilizzo delle risorse

    1.  Le risorse disponibili sono ripartite tra i comuni sulla base
dei seguenti criteri:
      a) 30%  delle  risorse  disponibili  ai comuni gia' individuati
quali  beneficiari  delle leggi regionali 10 gennaio 1983, n. 2, e 29
aprile 1986, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni;
      b) 15%   delle  risorse  disponibili  ai  comuni  di  rilevanza
regionale  e  sovraccomunale  (ex decreto del Presidente della giunta
regionale 20 aprile 1995, n. 0126/Pres.);
      c) 15%  delle  risorse  disponibili  ai comuni definiti «centri
storici  primari»  (ex allegato F delle norme di attuazione del piano
urbanistico regionale generale) non compresi nelle lettere a) e b);
      d) 15%  delle  risorse  disponibili  ai comuni definiti «centri
storici  primari  con elevato grado di trasformazione» (ex allegato E
delle  norme  di attuazione del piano urbanistico regionale generale)
non compresi nelle lettere a), b) e c);
      e) 15%  delle  risorse disponibili ai comuni definiti «Montani»
ai  sensi  della  normativa di settore non comprese nelle lettere a),
b), c) e d);
      f) 10% delle risorse disponibili agli altri comuni.
    2.  Al  fine  di  evitare  assegnazioni che superino le effettive
esigenze  del  comune  interessato, sono esclusi dal riparto i comuni
che  non  dimostrino  di  aver  speso almeno l'80% delle risorse gia'
erogate ai sensi del capo V della legge regionale n. 34/1987.
    3. Al fine di permettere un processo diffuso, seppur parziale, di
riqualificazione  urbana,  sono  esclusi  dal  riparto  i comuni gia'
ammessi  a  finanziamento  nel riparto precedente, fatto salvo quanto
disposto al comma 4.
    4.  I  comuni esclusi in quanto gia' finanziati con il precedente
riparto sono riconsiderati e concorrono al riparto stesso, qualora le
assegnazioni effettuate non esauriscano i fondi a disposizione.
    5.  Nel caso in cui siano stati ammessi a finanziamento tutti gli
interventi  di  una categoria, le risorse residue non utilizzate sono
ripartite  in eguale misura tra le categorie cui sono state assegnate
risorse insufficienti a finanziare le domande presentate.
    6.  La  graduatoria  per ciascuna categoria di comuni individuati
dal  comma  1 e' predisposta privilegiando i comuni il cui territorio
e'  compreso  anche parzialmente entro i confini di un parco o di una
riserva  di  cui  alla  legge  regionale  30 settembre 1996, n. 42, e
successive   modificazioni   ed   integrazioni,  e,  successivamente,
ordinando  i  comuni  con  criterio  decrescente  a partire da quelli
con maggiore  numero  di abitanti residenti quale risulta dall'ultimo
censimento.
    7.  Per  i  comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti la
speciale sovvenzione non potra' essere superiore a 80.000 euro.

                               Art. 4.
                            D o m a n d e

    1.  Le  domande per l'ottenimento della speciale sovvenzione sono
presentate  alla  direzione  regionale  dell'edilizia  e  dei  lavori
pubblici entro il termine previsto dall'Art. 33, comma 1, della legge
regionale   20 marzo  2000,  n.  7,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.

                               Art. 5.
                      Procedimento contributivo

    1.  La  concessione  e l'erogazione della speciale sovvenzione, e
l'utilizzo   della  medesima  avvengono  con  le  modalita'  previste
dall'Art. 15, commi 1 e 2, della legge regionale n. 34/1987.
    2.  La  rendicontazione  della speciale sovvenzione avviene nelle
forme  e con le modalita' previste dall'Art. 42 della legge regionale
n. 7/2000, e successive modificazioni ed integrazioni.

                               Art. 6.
                          Entrata in vigore

    1.  Il  presente  regolamento entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
                    p. Il vicepresidente: Guerra