Art. 11.
                        Graduatoria comunale

    1.   Il   comune,  mediante  il  sistema  informatico  regionale,
provvede:
      a) al caricamento dei dati della domanda;
      b) alla  ricezione in tempo reale dell'ISBARC/R attribuito alla
domanda,  sia  nel  caso  di assunzione dei valori regionali, sia nel
caso dell'adozione di valori comunali integrativi;
      c) alla  chiusura  del  bando e alla formazione dell'elenco del
concorrenti, secondo l'ordine dei valori dell'ISBARC/R.
    2.   All'atto  della  domanda  il  comune,  mediante  il  sistema
informatico  regionale,  rilascia  al concorrente copia della domanda
con  l'ISBARC/R conseguito. Il richiedente, nel caso riscontri errori
materiali  od omissioni, puo' rivolgersi in ogni momento agli enti ai
quali  ha  presentato  la  domanda  per  verificare  i  dati  che  lo
riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o
cancellare.   Eventuali   modifiche   dell'ISBARC/R   precedentemente
conseguito  sono  comunicate al richiedente dall'ente che ha ricevuto
la  domanda.  Gli  aggiornamenti, le integrazioni, le rettifiche e le
cancellazioni  avranno  effetto  sulla graduatoria solo se effettuate
entro i termini di scadenza del bando.
    3.  Il  comune,  alla  scadenza  del termine per la presentazione
delle domande, tramite accesso al sistema informatico regionale e nel
rispetto  dell'Art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000, forma la
graduatoria  per  l'assegnazione  degli  alloggi  e provvede alla sua
immediata  pubblicazione.  Avverso  la graduatoria e' ammesso ricorso
amministrativo    in    opposizione   entro   trenta   giorni   dalla
pubblicazione.  L'utilizzo  della graduatoria e' sospeso per la quota
di  alloggi  necessaria a salvaguardare l'interesse del ricorrenti, e
in  ogni caso per un periodo non superiore a 15 giorni decorrenti dal
termine  ultimo  per  la  presentazione  del  ricorso amministrativo,
trascorsi  i  quali  la  graduatoria  diviene  definitiva a tutti gli
effetti.
    4. La graduatoria comunale e' unica ed e' aggiornata ed integrata
con cadenza semestrale, in base ai bandi di cui al precedente Art. 6,
da parte del responsabile del procedimento. La graduatoria pubblicata
deve riportare l'ISBARC/R conseguito dai concorrenti.
    5.   Le  domande  presentate  decadono  automaticamente,  se  non
confermate  o  rinnovate,  dopo  il quarto aggiornamento semestrale o
secondo  aggiornamento  annuale della graduatoria successiva a quella
di  presentazione  della  domanda. L'eventuale conferma deve avvenire
durante l'ultimo semestre di validita' della domanda.
    6.   I   richiedenti  gia'  inseriti  nella  graduatoria  possono
presentare  al comune domanda di aggiornamento dell'ISBARC/R qualora,
prima   dell'assegnazione  o  della  scadenza  della  domanda,  siano
intervenuti  cambiamenti  nelle condizioni che ne avevano determinato
l'attribuzione.  Le  domande  rinnovate  durante  il  loro periodo di
validita',  decadono  automaticamente  dopo  il  quarto aggiornamento
semestrale   o   secondo   aggiornamento  annuale  della  graduatoria
successiva a quella di rinnovo della domanda.
    7.  Il  comune  puo'  assegnare,  secondo  l'ordine dell'ISBARC/R
conseguito,  quota  parte  degli  alloggi che si rendono disponibili,
anche   per   tipologia  e  dimensioni,  a  specifiche  categorie  di
concorrenti    inseriti    nella   graduatoria   definitiva,   previa
comunicazione  per  via informatica alla Regione; tale quota non puo'
superare  il 20% della disponibilita' annua; i comuni con popolazione
inferiore a 30.000 abitanti possono presentare alla Regione richiesta
motivata per incrementare tale quota.
    8. Le specifiche categorie di concorrenti sono:
      a) anziani:  nuclei  familiari  di non piu' di due componenti o
persone  singole,  che  alla  data di pubblicazione del bando abbiano
superato  65  anni,  ovvero  quando  uno  dei due componenti, pur non
avendo  tale  eta', sia totalmente inabile o abbia nel proprio nucleo
familiare  un  componente di eta' superiore a 75 anni; in tali nuclei
familiari  possono essere presenti minori anche legalmente affidati o
disabili come definiti alla successiva lettera d);
      b) famiglie  di  nuova  formazione:  nuclei  di due componenti,
costituitisi  con  atto  di  matrimonio o per convivenza more uxorio,
attestata  con  atto  notorio,  entro i due anni precedenti alla data
della  domanda,  ovvero,  la  cui  costituzione  avvenga  prima della
consegna  dell'alloggio.  In  tali  nuclei  familiari  possono essere
presenti figli minorenni o minori anche legalmente affidati;
      c) persone  sole:  nuclei  familiari  costituiti da una persona
sola,  eventualmente con uno o piu' figli conviventi tutti a carico o
minori legalmente affidati;
      d) disabili:  nuclei  familiari nei quali uno o piu' componenti
siano  affetti  da minorazioni o malattie invalidanti, che comportino
una   percentuale   d'invalidita',   certificata   ai   sensi   della
legislazione vigente, superiore o pari al 66%;
      e) eventuali  profughi rimpatriati da non oltre un quinquennio,
secondo la legislazione statale in materia.
    9.  Il  comune,  qualora per l'assegnazione di un alloggio di erp
abbiano  avuto rilevanza condizioni di inabitabilita' dell'alloggio o
mancanza di servizi igienici interni, ha l'obbligo di intervenire, ai
sensi  delle vigenti norme penali e amministrative, nei confronti del
proprietario di tali immobili dichiarati inabitabili o antigienici.