Art. 12. Convenzioni 1. I comuni possono avvalersi, mediante convenzione, della collaborazione dei CAAF e di altri soggetti senza fini di lucro, quali le associazioni sindacali dei conduttori, per uno o piu' dei seguenti servizi: raccolta delle domande; determinazione dell'indicatore ISEE-erp; calcolo dell'indicatore ISBAR o ISBARC e dell'ISBARC/R. Le certificazioni ISEE-erp possono essere rilasciate, oltre che dalle amministrazioni comunali, dai soli CAAF. 2. Ai fini di agevolare i comuni nell'applicazione delle presenti disposizioni, di assicurare l'omogeneita' delle procedure e la raccolta delle informazioni di cui all'Art. 3, comma 45 della legge regionale n. 1/2000, la giunta regionale approva uno schema di convenzione, concordato con i CAAF e gli altri soggetti individuati, per la prestazione dei servizi di cui al precedente primo comma. I comuni possono avvalersi senza oneri del soggetti convenzionati quale supporto nelle operazioni ed attivita' comunali relative al bando di assegnazione.