Art. 12.
                             Convenzioni

    1.  I  comuni  possono  avvalersi,  mediante  convenzione,  della
collaborazione  dei  CAAF  e  di  altri soggetti senza fini di lucro,
quali  le  associazioni  sindacali dei conduttori, per uno o piu' dei
seguenti    servizi:    raccolta    delle   domande;   determinazione
dell'indicatore  ISEE-erp;  calcolo  dell'indicatore ISBAR o ISBARC e
dell'ISBARC/R.  Le certificazioni ISEE-erp possono essere rilasciate,
oltre che dalle amministrazioni comunali, dai soli CAAF.
    2. Ai fini di agevolare i comuni nell'applicazione delle presenti
disposizioni,  di  assicurare  l'omogeneita'  delle  procedure  e  la
raccolta  delle  informazioni di cui all'Art. 3, comma 45 della legge
regionale  n.  1/2000,  la  giunta  regionale  approva  uno schema di
convenzione,  concordato con i CAAF e gli altri soggetti individuati,
per  la  prestazione  dei servizi di cui al precedente primo comma. I
comuni possono avvalersi senza oneri del soggetti convenzionati quale
supporto  nelle operazioni ed attivita' comunali relative al bando di
assegnazione.