Art. 13. Assegnazione degli alloggi 1. Ai fini dell'assegnazione, il gestore degli alloggi erp comunica periodicamente al comune l'elenco complessivo degli alloggi disponibili, con la prevedibile data di disponibilita' concreta. In tutti i casi, la disponibilita' effettiva del singolo alloggio deve essere confermata entro le quarantotto ore successive al suo verificarsi. 2. Il comune provvede all'assegnazione dell'alloggio, secondo l'ordine della graduatoria comunale, entro i trenta giorni successivi alla comunicazione della disponibilita', dandone comunicazione all'ente gestore, trasmettendo allo stesso i dati necessari per la stipula del contratto di locazione e la determinazione del canone. 3. Il comune, previa diffida all'interessato, provvede alla cancellazione dalla graduatoria delle domande dei richiedenti che rinuncino all'alloggio offerto dall'amministrazione comunale, qualora la mancata accettazione non sia motivata dallo stato manutentivo o di accessibilita' o da altre gravi motivazioni documentate. 4. L'assegnazione degli alloggi deve essere correlata con i piani di mobilita' del patrimonio di erp. 5. Il provvedimento di assegnazione e' preceduto dal controllo da parte del comune della permanenza dei requisiti per l'accesso all'erp, nonche' dalla verifica delle condizioni nel caso di cui al precedente Art. 9, comma 2. Qualora da tali controlli risulti la perdita dei requisiti o una modificazione dell'ISBARC/R, il comune provvede, rispettivamente, alla cancellazione o alla variazione della posizione in graduatoria. Nel caso che dal controllo della dichiarazione sostitutiva emerga la non veridicita' del contenuto, il dichiarante viene escluso dalla graduatoria e segnalato alle competenti autorita', ai sensi dell'Art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 6. La scelta dell'alloggio tra quelli disponibili e' compiuta dall'assegnatario o da persona all'uopo delegata, secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria e nel rispetto dei seguenti criteri: a) sono di norma assegnati alloggi con numero di vani abitabili pari a quello dei componenti il nucleo familiare dell'assegnatario; non puo' essere comunque assegnato un alloggio con un numero di vani abitabili superiore al numero dei componenti il nucleo familiare dell'assegnatario aumentato di una unita', salvo motivata deroga con provvedimento del comune, d'intesa con l'ente gestore. Sono esclusi dal computo dei vani abitabili le cucine, gli angoli di cottura, i servizi igienici, i ripostigli e gli altri vani accessori; b) gli alloggi situati ai piani terreni o comunque di facile accessibilita', privi di barriere architettoniche o realizzati specificamente per disabili, sono prioritariamente offerti alle famiglie in cui uno o piu' componenti abbiano difficolta' di deambulazione per disabilita', eta', malattia o altre cause o comunque la cui disabilita' giustifichi l'assegnazione di tale alloggio; 7. L'assegnatario decade dal diritto di scelta nel caso in cui, senza giustificato motivo, non si presenti come previsto dall'Art. 19, comma 1. Nel caso di assegnazione di alloggio che determini situazioni di sovraffollamento, come definito al punto 11 dell'Allegato 1, parte prima, l'assegnatario viene inserito d'ufficio nella graduatoria valevole per i cambi di alloggio, ai sensi del successivo Art. 22. 8. Nell'assegnazione degli alloggi di erp che siano stati oggetto di intervento di recupero edilizio, il comune da' priorita' ai precedenti occupanti, purche' siano in possesso dei requisiti d'accesso, fatta eccezione per il valore dell'ISEE-erp, che viene sostituito dal limite di decadenza, di cui all'Art. 18, comma 1, lettera e).