Art. 13.
                     Assegnazione degli alloggi

    1.  Ai  fini  dell'assegnazione,  il  gestore  degli  alloggi erp
comunica  periodicamente al comune l'elenco complessivo degli alloggi
disponibili,  con  la prevedibile data di disponibilita' concreta. In
tutti  i  casi, la disponibilita' effettiva del singolo alloggio deve
essere   confermata  entro  le  quarantotto  ore  successive  al  suo
verificarsi.
    2.  Il  comune  provvede  all'assegnazione dell'alloggio, secondo
l'ordine della graduatoria comunale, entro i trenta giorni successivi
alla   comunicazione   della  disponibilita',  dandone  comunicazione
all'ente  gestore,  trasmettendo  allo stesso i dati necessari per la
stipula del contratto di locazione e la determinazione del canone.
    3.  Il  comune,  previa  diffida  all'interessato,  provvede alla
cancellazione  dalla  graduatoria  delle  domande dei richiedenti che
rinuncino all'alloggio offerto dall'amministrazione comunale, qualora
la mancata accettazione non sia motivata dallo stato manutentivo o di
accessibilita' o da altre gravi motivazioni documentate.
    4. L'assegnazione degli alloggi deve essere correlata con i piani
di mobilita' del patrimonio di erp.
    5. Il provvedimento di assegnazione e' preceduto dal controllo da
parte  del  comune  della  permanenza  dei  requisiti  per  l'accesso
all'erp,  nonche'  dalla verifica delle condizioni nel caso di cui al
precedente  Art.  9,  comma  2.  Qualora da tali controlli risulti la
perdita  dei  requisiti  o una modificazione dell'ISBARC/R, il comune
provvede, rispettivamente, alla cancellazione o alla variazione della
posizione   in   graduatoria.   Nel  caso  che  dal  controllo  della
dichiarazione sostitutiva emerga la non veridicita' del contenuto, il
dichiarante   viene   escluso  dalla  graduatoria  e  segnalato  alle
competenti   autorita',   ai  sensi  dell'Art.  76  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 445/2000.
    6.  La  scelta  dell'alloggio  tra quelli disponibili e' compiuta
dall'assegnatario o da persona all'uopo delegata, secondo l'ordine di
precedenza  stabilito  dalla  graduatoria e nel rispetto dei seguenti
criteri:
      a) sono di norma assegnati alloggi con numero di vani abitabili
pari  a  quello dei componenti il nucleo familiare dell'assegnatario;
non  puo' essere comunque assegnato un alloggio con un numero di vani
abitabili  superiore  al  numero  dei  componenti il nucleo familiare
dell'assegnatario  aumentato di una unita', salvo motivata deroga con
provvedimento  del  comune, d'intesa con l'ente gestore. Sono esclusi
dal  computo  dei  vani abitabili le cucine, gli angoli di cottura, i
servizi igienici, i ripostigli e gli altri vani accessori;
      b) gli  alloggi  situati  ai piani terreni o comunque di facile
accessibilita',   privi  di  barriere  architettoniche  o  realizzati
specificamente  per  disabili,  sono  prioritariamente  offerti  alle
famiglie  in  cui  uno  o  piu'  componenti  abbiano  difficolta'  di
deambulazione  per  disabilita',  eta',  malattia  o  altre  cause  o
comunque  la  cui  disabilita'  giustifichi  l'assegnazione  di  tale
alloggio;
    7.  L'assegnatario  decade dal diritto di scelta nel caso in cui,
senza  giustificato  motivo,  non si presenti come previsto dall'Art.
19,  comma 1.  Nel  caso  di  assegnazione  di alloggio che determini
situazioni   di   sovraffollamento,   come   definito   al  punto  11
dell'Allegato 1, parte prima, l'assegnatario viene inserito d'ufficio
nella  graduatoria  valevole  per  i  cambi di alloggio, ai sensi del
successivo Art. 22.
    8. Nell'assegnazione degli alloggi di erp che siano stati oggetto
di  intervento  di  recupero  edilizio,  il  comune  da' priorita' ai
precedenti   occupanti,  purche'  siano  in  possesso  dei  requisiti
d'accesso,  fatta  eccezione  per  il valore dell'ISEE-erp, che viene
sostituito  dal  limite  di  decadenza,  di cui all'Art. 18, comma 1,
lettera e).