Art. 15.
                         Deroga ai requisiti

    1.  Nelle  situazioni  in  cui  non  sussista  o  sia  carente la
locazione   ahitativa,   anche   per   periodi   determinati,  previa
comunicazione  alla  Regione,  il comune, con provvedimento motivato,
puo'  derogare  al  possesso  dei  requisiti  per  l'accesso all'erp,
disponendo l'assegnazione in via d'urgenza:
      a) ove  si  tratti  di  garantire  la  sistemazione  in alloggi
adeguati   sotto   il  profilo  igienico-sanitario  di  soggetti  con
patologie   croniche   invalidanti   a   prognosi   infausta   e  che
eventualmente necessitino di assistenza sanitaria domiciliare;
      b) limitatamente  al  requisito  di  cui  al precedente Art. 8,
lettera  f), ove si tratti di sistemazione provvisoria - che non puo'
eccedere   la   durata   di  due  anni  dal  momento  della  consegna
dell'alloggio,   eventualmente   rinnovabile   una   sola  volta  per
documentata necessita' - dovuta a:
        I)   dichiarazione  di  pubblica  calamita'  da  parte  delle
autorita' competenti;
        II) gravi esigenze di ordine pubblico;
        III)  sistemazione  di  nuclei  familiari espulsi da immobili
espropriati per la realizzazione di opere pubbliche.
    2.  L'ente gestore, per la disciplina della locazione, applica le
disposizioni  degli artIcoli 1571 e seguenti del codice civile. Per i
soggetti  di  cui  alla lettera a), qualora in possesso dei requisiti
per l'accesso all'erp, si applicano le procedure di cui all'Art. 14.