Art. 15. Deroga ai requisiti 1. Nelle situazioni in cui non sussista o sia carente la locazione ahitativa, anche per periodi determinati, previa comunicazione alla Regione, il comune, con provvedimento motivato, puo' derogare al possesso dei requisiti per l'accesso all'erp, disponendo l'assegnazione in via d'urgenza: a) ove si tratti di garantire la sistemazione in alloggi adeguati sotto il profilo igienico-sanitario di soggetti con patologie croniche invalidanti a prognosi infausta e che eventualmente necessitino di assistenza sanitaria domiciliare; b) limitatamente al requisito di cui al precedente Art. 8, lettera f), ove si tratti di sistemazione provvisoria - che non puo' eccedere la durata di due anni dal momento della consegna dell'alloggio, eventualmente rinnovabile una sola volta per documentata necessita' - dovuta a: I) dichiarazione di pubblica calamita' da parte delle autorita' competenti; II) gravi esigenze di ordine pubblico; III) sistemazione di nuclei familiari espulsi da immobili espropriati per la realizzazione di opere pubbliche. 2. L'ente gestore, per la disciplina della locazione, applica le disposizioni degli artIcoli 1571 e seguenti del codice civile. Per i soggetti di cui alla lettera a), qualora in possesso dei requisiti per l'accesso all'erp, si applicano le procedure di cui all'Art. 14.