Art. 16.
                       Subentro nella domanda

    I.  In  caso di decesso del richiedente e negli altri casi in cui
il  richiedente  sia  uscito  dal  nucleo familiare, subentrano nella
domanda  d'assegnazione  i  componenti  del nucleo familiare compresi
nella domanda stessa, secondo il seguente ordine:
      coniuge  superstite;  convivente  more uxorio; figli legittimi,
naturali  riconosciuti  o  adottati;  ascendenti;  altri discendenti;
collaterali  fino  al  terzo  grado;  affini  fino  al secondo grado;
persone non legate da vincoli di parentela o affinita'.
    2.  In  caso  di  nullita',  di annullamento, di scioglimento del
matrimonio,  di  cessazione  degli  effetti  civili dello stesso o di
separazione,  nella  domanda  subentra l'altro coniuge, sempre che il
diritto   di   abitare   nella  casa  coniugale  sia  stato  definito
consensualmente  con  accordo omologato dal tribunale oppure, in caso
di  separazione giudiziale, sia attribuito dal giudice al coniuge. In
carenza  di  pronunzia  giudiziale in merito, al richiedente subentra
nella  domanda  il  coniuge,  se tra i due si sia cosi' convenuto; in
carenza  pure  dell'accordo tra i coniugi, al richiedente subentra il
coniuge che risulti abitare stabilmente l'alloggio.
    3. Nel caso di cessazione della stabile convivenza more uxorio e'
data  priorita'  al convivente affidatario dei minori, anche con meno
di un anno di convivenza documentata.