Art. 18.
                     Decadenza dall'assegnazione

    1.  Il  comune  competente  per  territorio  dispone con motivato
provvedimento,  anche  su  proposta  dell'ente  gestore, la decadenza
dall'assegnazione nei confronti di chi:
      a) abbia  ceduto  a  terzi,  in  tutto  o  in parte, l'alloggio
assegnatogli o sue pertinenze;
      b) non  abiti  stabilmente  l'alloggio  assegnatogli per almeno
quattro   mesi  continuativi  nel  corso  dell'anno,  senza  espressa
autorizzazione,   rilasciata   dall'ente  gestore  per  gravi  motivi
familiari o di salute o di lavoro;
      c) abbia  mutato  la  destinazione  d'uso dell'alloggio o delle
relative pertinenze;
      d) abbia  usato  l'alloggio  o  le sue pertinenze per attivita'
illecite, che risultino da provvedimenti giudiziari o delle autorita'
di pubblica sicurezza;
      e) abbia  perduto  i  requisiti  per  l'accesso  all'erp, fatta
eccezione  per  il  requisito  relativo alla situazione economica del
nucleo  familiare, che non deve superare del 50% il limite di accesso
stabilito per l'ISEE-erp e del 50% il limite stabilito per l'ISE-erp,
come  definiti  all'Art.  8,  comma  1,  lettera  f)  per  conseguire
l'assegnazione di un alloggio di erp;
      f)  abbia conseguito la titolarita' del diritto di proprieta' o
di altri diritti reali di godimento su un alloggio o su beni immobili
in  qualsiasi  localita'  del  territorio nazionale aventi un valore,
definito  ai  fini  I.C.I.,  pari o superiore a quello di un alloggio
adeguato  nel  comune di residenza, di categoria catastale A3, classe
uno;  qualora  il  comune  in cui e' situato l'immobile di proprieta'
abbia  piu' zone censuarie, si fa riferimento alla zona censuaria con
il  valore  catastale  minore,  per un alloggio dalle caratteristiche
sopra specificate;
      g) abbia  conseguito, nella Regione, la titolarita' del diritto
di  proprieta'  o  di altri diritti reali di godimento su un alloggio
adeguato  alle  esigenze  del  nucleo  familiare, secondo il seguente
schema:

=====================================================================
 Superficie utile dell'alloggio al  |
  netto dei muri perimetrali e di   |
           quelli interni           |Numero componenti della famiglia
=====================================================================
               54 mq                |             1 - 2
---------------------------------------------------------------------
               72 mq                |             3 - 4
---------------------------------------------------------------------
               90 mq                |             5 - 6
---------------------------------------------------------------------
               114 mq               |        7 o piu' persone

    2.  L'ente  gestore  richiede  il  provvedimento  di decadenza al
comune  competente  per territorio non appena verifichi le condizioni
di  cui  alle  lettere  a),  b),  c)  e d) del comma 1. Inoltre ne fa
richiesta  alla scadenza del contratto di locazione qualora verifichi
le  condizioni  di  cui  alle lettere e), f) e g). Il comune provvede
entro 60 giorni.
    3.  I  comuni in situazione di alta tensione abitativa ovvero che
presentino  carenza di offerta locativa, d'intesa con l'ente gestore,
possono  graduare  l'esecuzione  del  provvedimento  di decadenza nei
confronti  degli  assegnatari  che  versino nelle condizioni previste
dalla lettera e), del comma 1. In tale ipotesi e' dovuta l'indennita'
di  occupazione  di cui al regolamento recante i criteri generali per
la  determinazione  del  canoni  di  locazione,  di  cui al comma 41,
lettera n) dell'Art. 3 della legge regionale n. 1/2000.
    4.  Al provvedimento di decadenza si applicano le disposizioni di
cui al comma 4 dell'Art. 17.
    5. L'ente gestore dispone il rilascio degli alloggi e provvede al
loro  recupero  nei  confronti  degli occupanti per i quali sia stata
decisa  la  decadenza,  nonche'  nei  casi  di  mancato  rinnovo  del
contratto per inadempimento.
    6.  Qualora  la  situazione  economica  del  soggetto  dichiarato
decaduto  si  modifichi  prima  dell'esecuzione  del provvedimento di
decadenza e questi abbia i requisiti per l'accesso all'erp, il comune
dispone la revoca del provvedimento su istanza dell'interessato.