Art. 18. Decadenza dall'assegnazione 1. Il comune competente per territorio dispone con motivato provvedimento, anche su proposta dell'ente gestore, la decadenza dall'assegnazione nei confronti di chi: a) abbia ceduto a terzi, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli o sue pertinenze; b) non abiti stabilmente l'alloggio assegnatogli per almeno quattro mesi continuativi nel corso dell'anno, senza espressa autorizzazione, rilasciata dall'ente gestore per gravi motivi familiari o di salute o di lavoro; c) abbia mutato la destinazione d'uso dell'alloggio o delle relative pertinenze; d) abbia usato l'alloggio o le sue pertinenze per attivita' illecite, che risultino da provvedimenti giudiziari o delle autorita' di pubblica sicurezza; e) abbia perduto i requisiti per l'accesso all'erp, fatta eccezione per il requisito relativo alla situazione economica del nucleo familiare, che non deve superare del 50% il limite di accesso stabilito per l'ISEE-erp e del 50% il limite stabilito per l'ISE-erp, come definiti all'Art. 8, comma 1, lettera f) per conseguire l'assegnazione di un alloggio di erp; f) abbia conseguito la titolarita' del diritto di proprieta' o di altri diritti reali di godimento su un alloggio o su beni immobili in qualsiasi localita' del territorio nazionale aventi un valore, definito ai fini I.C.I., pari o superiore a quello di un alloggio adeguato nel comune di residenza, di categoria catastale A3, classe uno; qualora il comune in cui e' situato l'immobile di proprieta' abbia piu' zone censuarie, si fa riferimento alla zona censuaria con il valore catastale minore, per un alloggio dalle caratteristiche sopra specificate; g) abbia conseguito, nella Regione, la titolarita' del diritto di proprieta' o di altri diritti reali di godimento su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, secondo il seguente schema: ===================================================================== Superficie utile dell'alloggio al | netto dei muri perimetrali e di | quelli interni |Numero componenti della famiglia ===================================================================== 54 mq | 1 - 2 --------------------------------------------------------------------- 72 mq | 3 - 4 --------------------------------------------------------------------- 90 mq | 5 - 6 --------------------------------------------------------------------- 114 mq | 7 o piu' persone 2. L'ente gestore richiede il provvedimento di decadenza al comune competente per territorio non appena verifichi le condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1. Inoltre ne fa richiesta alla scadenza del contratto di locazione qualora verifichi le condizioni di cui alle lettere e), f) e g). Il comune provvede entro 60 giorni. 3. I comuni in situazione di alta tensione abitativa ovvero che presentino carenza di offerta locativa, d'intesa con l'ente gestore, possono graduare l'esecuzione del provvedimento di decadenza nei confronti degli assegnatari che versino nelle condizioni previste dalla lettera e), del comma 1. In tale ipotesi e' dovuta l'indennita' di occupazione di cui al regolamento recante i criteri generali per la determinazione del canoni di locazione, di cui al comma 41, lettera n) dell'Art. 3 della legge regionale n. 1/2000. 4. Al provvedimento di decadenza si applicano le disposizioni di cui al comma 4 dell'Art. 17. 5. L'ente gestore dispone il rilascio degli alloggi e provvede al loro recupero nei confronti degli occupanti per i quali sia stata decisa la decadenza, nonche' nei casi di mancato rinnovo del contratto per inadempimento. 6. Qualora la situazione economica del soggetto dichiarato decaduto si modifichi prima dell'esecuzione del provvedimento di decadenza e questi abbia i requisiti per l'accesso all'erp, il comune dispone la revoca del provvedimento su istanza dell'interessato.