Art. 19. Consegna dell'alloggio e stipula del contratto di locazione 1. L'assegnatario, prima della consegna dell'alloggio, deve presentarsi per la sottoscrizione del contratto di locazione presso la sede dell'ente gestore, nel giorno indicato con lettera raccomandata, salvo il caso di giustificato impedimento. Il contratto di locazione e' sottoscritto, oltre che dall'assegnatario, dal coniuge e dagli altri componenti il nucleo familiare, salvo rinuncia scritta degli stessi. 2. Dopo la stipula del contratto l'ente gestore procede alla consegna dell'alloggio all'interessato o alla persona da lui delegata. La consegna dell'alloggio deve essere comunicata entro 10 giorni al comune che ha effettuato l'assegnazione. 3. L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro 30 giorni dalla consegna e, in caso di cittadino emigrato all'estero, entro 60 giorni, salvo proroga da concedersi dall'ente gestore a seguito di motivata istanza. L'inosservanza da parte dell'assegnatario del termine predetto comporta la decadenza dell'assegnazione. 4. Il contratto di locazione ha la durata temporale di quattro anni. Il rinnovo per un uguale periodo e' subordinato alla sussistenza del requisiti per la permanenza nell'erp. Nel caso sia accertata la mancanza di tali requisiti, l'ente gestore ne da' immediata comunicazione al comune interessato, per gli opportuni provvedimenti di cui all'Art. 18.