Art. 19.
     Consegna dell'alloggio e stipula del contratto di locazione

    1.  L'assegnatario,  prima  della  consegna  dell'alloggio,  deve
presentarsi  per  la sottoscrizione del contratto di locazione presso
la   sede   dell'ente   gestore,  nel  giorno  indicato  con  lettera
raccomandata, salvo il caso di giustificato impedimento. Il contratto
di  locazione  e'  sottoscritto,  oltre  che  dall'assegnatario,  dal
coniuge  e dagli altri componenti il nucleo familiare, salvo rinuncia
scritta degli stessi.
    2.  Dopo  la  stipula  del  contratto l'ente gestore procede alla
consegna   dell'alloggio   all'interessato  o  alla  persona  da  lui
delegata.  La  consegna dell'alloggio deve essere comunicata entro 10
giorni al comune che ha effettuato l'assegnazione.
    3.  L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario
entro  30  giorni  dalla  consegna  e,  in caso di cittadino emigrato
all'estero,  entro  60  giorni, salvo proroga da concedersi dall'ente
gestore  a  seguito  di  motivata  istanza.  L'inosservanza  da parte
dell'assegnatario   del   termine   predetto  comporta  la  decadenza
dell'assegnazione.
    4.  Il  contratto  di locazione ha la durata temporale di quattro
anni.   Il   rinnovo  per  un  uguale  periodo  e'  subordinato  alla
sussistenza  del  requisiti  per la permanenza nell'erp. Nel caso sia
accertata  la  mancanza  di  tali  requisiti,  l'ente  gestore ne da'
immediata  comunicazione  al  comune  interessato,  per gli opportuni
provvedimenti di cui all'Art. 18.