Art. 20.
                     Subentro nell'assegnazione

    1.  In  caso  di  decesso del titolare, e negli altri casi in cui
questi  sia uscito dal nucleo familiare, subentrano nell'assegnazione
e  nel conseguente contratto di locazione, secondo l'ordine di cui al
precedente  Art.  16,  i  componenti  del  nucleo  familiare presenti
all'atto dell'assegnazione e ancora conviventi al momento del decesso
o  dell'uscita,  purche'  in possesso dei requisiti per la permanenza
nell'erp.
    2.  In  caso  di  nullita',  di annullamento, di scioglimento del
matrimonio  o  di  cessazione  dei  suoi  effetti  civili  ovvero  di
separazione,  nonche'  di  cessazione della convivenza more uxorio si
applicano i criteri di cui al precedente Art. 16, commi 2 e 3.
    3.  Possono  subentrare  nell'assegnazione  gli  ascendenti  e  i
discendenti  in  linea  retta, non facenti parte del nucleo familiare
assegnatario,  rientrati  nel  nucleo stesso da almeno un anno, se il
rientro  e'  documentato  per  assistenza  all'assegnatario  o  a  un
componente  familiare, di eta' ultrasettantacinquenne o disabile pari
o  superiore  al  66%,  ovvero  con  grave  handicap  o patologia con
prognosi ad esito infausto, ovvero sia dovuto a separazione coniugale
o  a  cessazione di convivenza more uxorio documentate. Il periodo di
convivenza  decorre  dalla data di ricevimento, da parte del gestore,
dell'autocertificazione  attestante  la  nuova  residenza  e i motivi
della stessa.
    4. Possono altresi' subentrare nell'assegnazione i componenti del
nucleo  familiare  non  facenti  parte  del  nucleo  assegnatario, ma
conviventi  al  momento  del  decesso dell'assegnatario e negli altri
casi  in  cui  il  titolare  della  locazione  sia  uscito dal nucleo
familiare, purche' la durata della convivenza non sia inferiore a tre
anni  dalla  data  di ricevimento dal gestore dell'autocertificazione
attestante  la  nuova  residenza  e  sempre  che  gli stessi siano in
possesso dei requisiti per la permanenza nell'erp.
    5.  Il diniego di subentro nell'assegnazione deve essere motivato
dall'ente  gestore  con  indicazione  dei  tempi e delle modalita' di
ricorso.  Avverso  il  diniego  di  rinnovo  per subentro, e' ammessa
richiesta  di  riesame  al comune, che si esprime entro 30 giorni dal
suo  ricevimento.  In  caso di rigetto della richiesta di riesame, il
comune  detta  il  termine di rilascio dell'alloggio che comunque non
deve essere superiore a sei mesi.
    6.  L'ente  gestore  dispone,  previa  diffida, il rilascio degli
alloggi  nei confronti del nucleo familiare che permane nell'alloggio
oltre  i  termini  di  rilascio  stabiliti  dal comune, a seguito del
diniego di subentro nell'assegnazione.