Art. 20. Subentro nell'assegnazione 1. In caso di decesso del titolare, e negli altri casi in cui questi sia uscito dal nucleo familiare, subentrano nell'assegnazione e nel conseguente contratto di locazione, secondo l'ordine di cui al precedente Art. 16, i componenti del nucleo familiare presenti all'atto dell'assegnazione e ancora conviventi al momento del decesso o dell'uscita, purche' in possesso dei requisiti per la permanenza nell'erp. 2. In caso di nullita', di annullamento, di scioglimento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili ovvero di separazione, nonche' di cessazione della convivenza more uxorio si applicano i criteri di cui al precedente Art. 16, commi 2 e 3. 3. Possono subentrare nell'assegnazione gli ascendenti e i discendenti in linea retta, non facenti parte del nucleo familiare assegnatario, rientrati nel nucleo stesso da almeno un anno, se il rientro e' documentato per assistenza all'assegnatario o a un componente familiare, di eta' ultrasettantacinquenne o disabile pari o superiore al 66%, ovvero con grave handicap o patologia con prognosi ad esito infausto, ovvero sia dovuto a separazione coniugale o a cessazione di convivenza more uxorio documentate. Il periodo di convivenza decorre dalla data di ricevimento, da parte del gestore, dell'autocertificazione attestante la nuova residenza e i motivi della stessa. 4. Possono altresi' subentrare nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare non facenti parte del nucleo assegnatario, ma conviventi al momento del decesso dell'assegnatario e negli altri casi in cui il titolare della locazione sia uscito dal nucleo familiare, purche' la durata della convivenza non sia inferiore a tre anni dalla data di ricevimento dal gestore dell'autocertificazione attestante la nuova residenza e sempre che gli stessi siano in possesso dei requisiti per la permanenza nell'erp. 5. Il diniego di subentro nell'assegnazione deve essere motivato dall'ente gestore con indicazione dei tempi e delle modalita' di ricorso. Avverso il diniego di rinnovo per subentro, e' ammessa richiesta di riesame al comune, che si esprime entro 30 giorni dal suo ricevimento. In caso di rigetto della richiesta di riesame, il comune detta il termine di rilascio dell'alloggio che comunque non deve essere superiore a sei mesi. 6. L'ente gestore dispone, previa diffida, il rilascio degli alloggi nei confronti del nucleo familiare che permane nell'alloggio oltre i termini di rilascio stabiliti dal comune, a seguito del diniego di subentro nell'assegnazione.