Art. 21.
                       Ospitalita' temporanea

    1.  E'  ammessa,  previa motivata comunicazione dell'assegnatario
all'ente  gestore,  l'ospitalita'  temporanea di persone, non facenti
parte del nucleo familiare dello stesso assegnatario, purche':
      a) l'ospitalita' sia finalizzata alla reciproca assistenza;
      b) non  sia  trasferita  la  residenza anagrafica della persona
ospitata nell'alloggio dell'assegnatario;
      c) l'ospitalita'  sia  di  durata  non  superiore  a  un  anno,
prorogabile una sola volta per gravi e documentati motivi.
    2. L'ospitalita' temporanea non produce effetti amministrativi ai
fini  del  subentro,  del  cambio alloggio e della determinazione del
reddito familiare.