Art. 21. Ospitalita' temporanea 1. E' ammessa, previa motivata comunicazione dell'assegnatario all'ente gestore, l'ospitalita' temporanea di persone, non facenti parte del nucleo familiare dello stesso assegnatario, purche': a) l'ospitalita' sia finalizzata alla reciproca assistenza; b) non sia trasferita la residenza anagrafica della persona ospitata nell'alloggio dell'assegnatario; c) l'ospitalita' sia di durata non superiore a un anno, prorogabile una sola volta per gravi e documentati motivi. 2. L'ospitalita' temporanea non produce effetti amministrativi ai fini del subentro, del cambio alloggio e della determinazione del reddito familiare.