Art. 22.
                         Mobilita' abitativa

    1.  Il  comune  provvede  alla  mobilita' degli assegnatari degli
alloggi  di  erp  situati  nel  proprio territorio, indipendentemente
dall'ente  proprietario,  con  un  bando  semestrale  o  annuale,  in
analogia  con  quanto previsto per la presentazione delle domande nei
bandi di assegnazione.
    2.  Possono  partecipare  al  bando i conduttori, in possesso dei
requisiti  per  la  permanenza nell'assegnazione, la cui richiesta di
cambio di alloggio sia motivata da:
      a) variazioni   del   nucleo   familiare   che  diano  luogo  a
sovraffollamento o sottoutilizzo dell'alloggio;
      b) malattia   del   richiedente  o  di  componenti  del  nucleo
familiare che comporti grave disagio con la permanenza nell'alloggio;
      c) necessita' di avvicinamento al posto di lavoro;
      d) ricongiungimento  con  parente  invalido  o  avvicinamento a
parente,  anche  ricoverato, bisognoso di cura e/o assistenza morale,
materiale o sanitaria;
      e) gravi,  documentate  necessita' del richiedente o del nucleo
familiare.
    3.  Nel caso di avvicinamento al posto di lavoro non e' richiesto
il requisito della residenza, purche' almeno un componente del nucleo
familiare  svolga  l'attivita'  lavorativa  principale  nel comune di
presentazione  della  domanda;  nel  caso  di avvicinamento a parente
invalido  e'  sufficiente  che  sia  residente  l'invalido  a  cui il
conduttore intende avvicinarsi, mentre nel caso di ricongiungimento o
avvicinamento al luogo di cura, e' sufficiente la residenza di almeno
un  componente del nucleo familiare, o che la casa di cura abbia sede
nel comune di presentazione della domanda.
    4.  Per  favorire  la  mobilita'  degli  assegnatari,  i  comuni,
d'intesa  con  l'ALER  territorialmente competente, possono stipulare
accordi per singoli cambi di alloggio o per bandi sovracomunali.
    5.  Il  comune,  previo  accordo  con  l'ALER, in caso di alloggi
gestiti  da  quest'ultima,  destina  al cambio non meno del 10% della
disponibilita'  di  alloggi da assegnare annualmente alla generalita'
dei cittadini.
    6.  Per la formazione della graduatoria si utilizzano le medesime
procedure previste per il bando d'assegnazione, laddove compatibili e
senza  tener  conto  dell'anzianita'  di  residenza.  A  tale fine la
Regione,  entro  gli  stessi  termini  di  messa a disposizione delle
procedure  per  il calcolo dell'ISBA, predispone propri criteri circa
le  condizioni familiari e abitative cui riferirsi per l'attribuzione
dei   pesi,  in  analogia  con  quella  utilizzata  per  i  bandi  di
assegnazione.   Le   domande   sono   trasmesse   mediante  procedura
informatica  alla  Regione,  che  fornisce  la  graduatoria nei tempi
stabiliti  dal  comune.  Avverso la graduatoria e' ammesso ricorso in
opposizione entro 30 giorni dalla pubblicazione.
    7.   Il   comune,   fermo   restando   il  sistema  ponderale  di
determinazione  del  punteggio,  ha la facolta' di determinare valori
integrativi  per  una  o piu' delle condizioni familiari e abitative,
fino  al limite complessivo del valore 100 di ciascun raggruppamento,
come   definito   nell'Allegato  1.  In  questo  caso  richiede  alla
competente   direzione   generale   di   avvalersi   delle  procedure
informatiche   regionali   per   la   determinazione   della  propria
graduatoria specifica.
    8.  Le ALER possono essere delegate da piu' comuni all'emanazione
di   bandi   per   il   cambio   alloggio   su  scala  provinciale  o
sub-provinciale.
    9.  Per  l'offerta dell'alloggio valgono le procedure previste ai
commi 3 e 6 dell'Art. 13.
    10.  L'efficacia  della  domanda  di cambio alloggio ha la stessa
durata della domanda di assegnazione.
    11. L'ente gestore, dandone comunicazione al comune e, tramite la
procedura  informatica, alla Regione, provvede direttamente al cambio
di alloggio nei seguenti casi:
      a) nuclei familiari in cui siano presenti uno o piu' componenti
affetti  da  minorazioni  o  malattie  invalidanti, che comportino un
handicap  grave ovvero una percentuale d'invalidita' pari o superiore
al 66%, certificata ai sensi della legislazione vigente oppure quando
un  componente  del  nucleo  familiare  abbia una eta' superiore a 65
anni;
      b) nuclei  familiari  in  situazione di forte sovraffollamento,
come definito nell'Allegato 1, parte prima, punto 11 a);
      c) nuclei  familiari  in  condizione  d'antigienicita',  di cui
all'Allegato 1, parte prima, punto 12 a);
      d) cambi   consensuali,  non  contrastanti  con  un  efficiente
utilizzo del patrimonio di erp;
    12.   Per   gli   interventi   di   ristrutturazione  edilizia  o
urbanistica, ai sensi dell'Art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457,
e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  o per l'attuazione di
programmi  integrati  di  riqualificazione  sociale  ed  edilizia  di
quartieri  degradati,  il  gestore  richiede  al  comune la mobilita'
temporanea,  assumendosi  l'onere del trasferimento dell'assegnatario
in alloggio adeguato.
    13. L'ente gestore trasmette annualmente al comune l'elenco degli
assegnatari  che  abbiano  in  godimento  un  alloggio composto da un
numero di vani abitabili superiore al numero dei componenti il nucleo
familiare  dell'assegnatario, aumentato di due unita'. Il comune, nel
caso in cui l'assegnatario non ne abbia gia' fatto richiesta, dispone
d'ufficio il cambio alloggio con proprio provvedimento.
    14.  L'assegnatario  puo'  ricorrere  in  opposizione per gravi e
documentati   motivi,  entro  i  successivi  30  giorni,  avverso  il
provvedimento  che  dispone  il cambio forzoso dell'alloggio, a norma
dei  precedenti commi 12 e 13. Trascorsi i 30 giorni, previa motivata
decisione  sul  ricorso eventualmente presentato, il provvedimento ha
valore  di titolo esecutivo. Gli alloggi offerti per l'attuazione dei
cambi  di  cui ai commi 12 e 13 non rientrano nel computo della quota
prevista al precedente comma 5.
    15. Il comune o l'ente gestore possono disporre la corresponsione
di   contributi   agli   assegnatari   per   le   spese  inerenti  il
trasferimento, anche graduati secondo il reddito familiare.