Art. 22. Mobilita' abitativa 1. Il comune provvede alla mobilita' degli assegnatari degli alloggi di erp situati nel proprio territorio, indipendentemente dall'ente proprietario, con un bando semestrale o annuale, in analogia con quanto previsto per la presentazione delle domande nei bandi di assegnazione. 2. Possono partecipare al bando i conduttori, in possesso dei requisiti per la permanenza nell'assegnazione, la cui richiesta di cambio di alloggio sia motivata da: a) variazioni del nucleo familiare che diano luogo a sovraffollamento o sottoutilizzo dell'alloggio; b) malattia del richiedente o di componenti del nucleo familiare che comporti grave disagio con la permanenza nell'alloggio; c) necessita' di avvicinamento al posto di lavoro; d) ricongiungimento con parente invalido o avvicinamento a parente, anche ricoverato, bisognoso di cura e/o assistenza morale, materiale o sanitaria; e) gravi, documentate necessita' del richiedente o del nucleo familiare. 3. Nel caso di avvicinamento al posto di lavoro non e' richiesto il requisito della residenza, purche' almeno un componente del nucleo familiare svolga l'attivita' lavorativa principale nel comune di presentazione della domanda; nel caso di avvicinamento a parente invalido e' sufficiente che sia residente l'invalido a cui il conduttore intende avvicinarsi, mentre nel caso di ricongiungimento o avvicinamento al luogo di cura, e' sufficiente la residenza di almeno un componente del nucleo familiare, o che la casa di cura abbia sede nel comune di presentazione della domanda. 4. Per favorire la mobilita' degli assegnatari, i comuni, d'intesa con l'ALER territorialmente competente, possono stipulare accordi per singoli cambi di alloggio o per bandi sovracomunali. 5. Il comune, previo accordo con l'ALER, in caso di alloggi gestiti da quest'ultima, destina al cambio non meno del 10% della disponibilita' di alloggi da assegnare annualmente alla generalita' dei cittadini. 6. Per la formazione della graduatoria si utilizzano le medesime procedure previste per il bando d'assegnazione, laddove compatibili e senza tener conto dell'anzianita' di residenza. A tale fine la Regione, entro gli stessi termini di messa a disposizione delle procedure per il calcolo dell'ISBA, predispone propri criteri circa le condizioni familiari e abitative cui riferirsi per l'attribuzione dei pesi, in analogia con quella utilizzata per i bandi di assegnazione. Le domande sono trasmesse mediante procedura informatica alla Regione, che fornisce la graduatoria nei tempi stabiliti dal comune. Avverso la graduatoria e' ammesso ricorso in opposizione entro 30 giorni dalla pubblicazione. 7. Il comune, fermo restando il sistema ponderale di determinazione del punteggio, ha la facolta' di determinare valori integrativi per una o piu' delle condizioni familiari e abitative, fino al limite complessivo del valore 100 di ciascun raggruppamento, come definito nell'Allegato 1. In questo caso richiede alla competente direzione generale di avvalersi delle procedure informatiche regionali per la determinazione della propria graduatoria specifica. 8. Le ALER possono essere delegate da piu' comuni all'emanazione di bandi per il cambio alloggio su scala provinciale o sub-provinciale. 9. Per l'offerta dell'alloggio valgono le procedure previste ai commi 3 e 6 dell'Art. 13. 10. L'efficacia della domanda di cambio alloggio ha la stessa durata della domanda di assegnazione. 11. L'ente gestore, dandone comunicazione al comune e, tramite la procedura informatica, alla Regione, provvede direttamente al cambio di alloggio nei seguenti casi: a) nuclei familiari in cui siano presenti uno o piu' componenti affetti da minorazioni o malattie invalidanti, che comportino un handicap grave ovvero una percentuale d'invalidita' pari o superiore al 66%, certificata ai sensi della legislazione vigente oppure quando un componente del nucleo familiare abbia una eta' superiore a 65 anni; b) nuclei familiari in situazione di forte sovraffollamento, come definito nell'Allegato 1, parte prima, punto 11 a); c) nuclei familiari in condizione d'antigienicita', di cui all'Allegato 1, parte prima, punto 12 a); d) cambi consensuali, non contrastanti con un efficiente utilizzo del patrimonio di erp; 12. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia o urbanistica, ai sensi dell'Art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni e integrazioni, o per l'attuazione di programmi integrati di riqualificazione sociale ed edilizia di quartieri degradati, il gestore richiede al comune la mobilita' temporanea, assumendosi l'onere del trasferimento dell'assegnatario in alloggio adeguato. 13. L'ente gestore trasmette annualmente al comune l'elenco degli assegnatari che abbiano in godimento un alloggio composto da un numero di vani abitabili superiore al numero dei componenti il nucleo familiare dell'assegnatario, aumentato di due unita'. Il comune, nel caso in cui l'assegnatario non ne abbia gia' fatto richiesta, dispone d'ufficio il cambio alloggio con proprio provvedimento. 14. L'assegnatario puo' ricorrere in opposizione per gravi e documentati motivi, entro i successivi 30 giorni, avverso il provvedimento che dispone il cambio forzoso dell'alloggio, a norma dei precedenti commi 12 e 13. Trascorsi i 30 giorni, previa motivata decisione sul ricorso eventualmente presentato, il provvedimento ha valore di titolo esecutivo. Gli alloggi offerti per l'attuazione dei cambi di cui ai commi 12 e 13 non rientrano nel computo della quota prevista al precedente comma 5. 15. Il comune o l'ente gestore possono disporre la corresponsione di contributi agli assegnatari per le spese inerenti il trasferimento, anche graduati secondo il reddito familiare.