Art. 23. Assegnazione e gestione degli alloggi a favore delle Forze dell'ordine e ai Corpi speciali 1. Per consentire il trasferimento, la permanenza e la mobilita' nella Regione Lombardia, in particolare a livello comunale, degli appartenenti all'Arma del carabinieri, ai corpi di polizia di Stato, guardia di finanza, polizia penitenziaria, Corpo forestale dello Stato e Corpo dei vigili del fuoco, il comune puo' destinare allo scopo una percentuale fino al 5% degli alloggi prevedibilmente disponibili nel corso dell'anno. In caso di necessita', con motivato provvedimento, il comune puo' aumentare tale quota sino a una percentuale non superiore al 10%. 2. I nuclei familiari degli appartenenti alle categorie di cui al comma 1, devono possedere i requisiti previsti dall'Art. 8, ad eccezione del valore ISEE-erp che e' incrementato del 25%. 3. Il comune, entro il 31 marzo di ogni anno, comunica alla prefettura locale e alla giunta regionale la prevedibile disponibilita' degli alloggi da assegnare alle categorie di cui al comma 1. La prefettura provvede autonomamente, con le rappresentanze delle amministrazioni competenti, a trasmettere al comune interessato la graduatoria del concorrenti. 4. Il comune dispone l'assegnazione di servizio di un alloggio adeguato in relazione al numero del componenti della famiglia, convocando l'interessato, di concerto con la prefettura o l'amministrazione di appartenenza, per l'accettazione e la presentazione della documentazione per la verifica del requisiti, di cui al precedente Art. 8. Decorsi 30 giorni dal ricevimento della convocazione, l'interessato, qualora non si sia presentato per l'accettazione dell'alloggio, decade dal beneficio a favore del soggetto che eventualmente segua in graduatoria. In assenza di altri soggetti beneficiari, l'alloggio viene assegnato secondo la graduatoria comunale. 5. La documentazione del nucleo familiare, di cui al precedente comma, deve essere conforme a quella richiesta per la determinazione dell'ISBARC/R, e i relativi dati sono inseriti, a cura del comune, nella procedura informatica regionale. Il contratto di locazione, da stipularsi con l'ente gestore, e' soggetto alla disciplina dell'erp, ai sensi del presente regolamento. 6. Il comune puo' disporre l'assegnazione dell'alloggio in uso al nucleo familiare di appartenenti alle categorie di cui al comma 1, anche in deroga alla graduatoria e alle procedure ordinarie, purche' sussistano i requisiti soggettivi per la permanenza nell'erp, nei seguenti casi: a) quiescenza per cessazione del rapporto di lavoro, quando il nucleo familiare risulti residente in alloggi di erp nella Regione da almeno 10 anni; b) quiescenza per invalidita' o decesso per cause di servizio, indipendentemente dal periodo di residenza; c) separazione giudiziale, nullita', annullamento o scioglimento del matrimonio a favore del coniuge affidatario dei figli minori e/o della casa coniugale. 7. Il comune, a seguito di segnalazione da parte dell'amministrazione di appartenenza, dispone la decadenza dell'assegnazione nei confronti di coloro che abbiano cessato il servizio, al di fuori dei casi di cui al comma 6. L'ente gestore provvede agli atti di rilascio dell'alloggio, assegnando un termine non superiore ai sei mesi.