Art. 23.
Assegnazione   e   gestione   degli  alloggi  a  favore  delle  Forze
                   dell'ordine e ai Corpi speciali

    1.  Per consentire il trasferimento, la permanenza e la mobilita'
nella  Regione  Lombardia,  in  particolare a livello comunale, degli
appartenenti  all'Arma del carabinieri, ai corpi di polizia di Stato,
guardia  di  finanza,  polizia  penitenziaria,  Corpo forestale dello
Stato  e  Corpo  dei  vigili del fuoco, il comune puo' destinare allo
scopo  una  percentuale  fino  al  5%  degli  alloggi prevedibilmente
disponibili  nel corso dell'anno. In caso di necessita', con motivato
provvedimento,  il  comune  puo'  aumentare  tale  quota  sino  a una
percentuale non superiore al 10%.
    2. I nuclei familiari degli appartenenti alle categorie di cui al
comma  1,  devono  possedere  i  requisiti  previsti  dall'Art. 8, ad
eccezione del valore ISEE-erp che e' incrementato del 25%.
    3.  Il  comune,  entro  il  31 marzo  di ogni anno, comunica alla
prefettura   locale   e   alla   giunta   regionale   la  prevedibile
disponibilita'  degli  alloggi  da assegnare alle categorie di cui al
comma  1. La prefettura provvede autonomamente, con le rappresentanze
delle amministrazioni competenti, a trasmettere al comune interessato
la graduatoria del concorrenti.
    4.  Il  comune  dispone l'assegnazione di servizio di un alloggio
adeguato  in  relazione  al  numero  del  componenti  della famiglia,
convocando   l'interessato,   di   concerto   con   la  prefettura  o
l'amministrazione   di   appartenenza,   per   l'accettazione   e  la
presentazione  della documentazione per la verifica del requisiti, di
cui  al  precedente  Art.  8. Decorsi 30 giorni dal ricevimento della
convocazione,  l'interessato,  qualora  non  si  sia  presentato  per
l'accettazione  dell'alloggio,  decade  dal  beneficio  a  favore del
soggetto  che eventualmente segua in graduatoria. In assenza di altri
soggetti   beneficiari,   l'alloggio   viene   assegnato  secondo  la
graduatoria comunale.
      5. La documentazione del nucleo familiare, di cui al precedente
comma,  deve essere conforme a quella richiesta per la determinazione
dell'ISBARC/R,  e  i  relativi dati sono inseriti, a cura del comune,
nella  procedura informatica regionale. Il contratto di locazione, da
stipularsi  con l'ente gestore, e' soggetto alla disciplina dell'erp,
ai sensi del presente regolamento.
    6. Il comune puo' disporre l'assegnazione dell'alloggio in uso al
nucleo  familiare  di  appartenenti alle categorie di cui al comma 1,
anche  in deroga alla graduatoria e alle procedure ordinarie, purche'
sussistano  i  requisiti  soggettivi  per la permanenza nell'erp, nei
seguenti casi:
      a) quiescenza  per cessazione del rapporto di lavoro, quando il
nucleo familiare risulti residente in alloggi di erp nella Regione da
almeno 10 anni;
      b) quiescenza  per invalidita' o decesso per cause di servizio,
indipendentemente dal periodo di residenza;
      c) separazione    giudiziale,    nullita',    annullamento    o
scioglimento  del  matrimonio  a  favore  del coniuge affidatario dei
figli minori e/o della casa coniugale.
    7.    Il   comune,   a   seguito   di   segnalazione   da   parte
dell'amministrazione    di   appartenenza,   dispone   la   decadenza
dell'assegnazione  nei  confronti  di  coloro  che abbiano cessato il
servizio,  al  di  fuori  dei  casi di cui al comma 6. L'ente gestore
provvede  agli  atti di rilascio dell'alloggio, assegnando un termine
non superiore ai sei mesi.