Art. 24.
                      Occupazione senza titolo

    1.  Ai  fini  del presente regolamento si intende occupante senza
titolo chiunque occupi un alloggio di erp senza essere legittimato da
un  provvedimento  di  assegnazione  o  da  altro atto della pubblica
amministrazione.
    2.  Il  legale  rappresentante dell'ente proprietario o dell'ente
gestore,  se  delegato,  dispone il rilascio degli alloggi di erp nei
confronti   degli   occupanti   senza  titolo.  A  tal  fine  diffida
preventivamente,  con  lettera raccomandata, l'occupante a rilasciare
l'alloggio  entro  15 giorni  e  gli assegna lo stesso termine per la
presentazione  di  deduzioni scritte e di documenti. Il provvedimento
con  cui  e' disposto il rilascio, costituisce titolo esecutivo e non
e' soggetto a graduazioni o proroghe.
    3.  Il  comune,  con  specifico  provvedimento,  in  presenza  di
situazioni di particolare e documentata rilevanza sociale, e comunque
se sussistono i requisiti per l'assegnazione, ha facolta' di disporre
il  radicamento  degli occupanti senza titolo nell'alloggio occupato,
purche'  non  sovradimensionato  come previsto al precedente Art. 13,
comma 6,   lettera   a),  ovvero  la  locazione  in  altro  alloggio.
L'occupante  e' comunque tenuto al pagamento, anche in forma rateale,
delle indennita' o altre somme e delle spese dovute per il periodo di
occupazione.
    4.  In  caso  di  occupazione  con  violenza od effrazione l'ente
proprietario  o l'ente gestore, se delegato, intima immediatamente il
rilascio  dell'alloggio,  dando  un  termine di quarantotto ore. Tale
intimazione  costituisce  titolo  esecutivo  che  non  e'  soggetto a
graduazioni   o  proroghe.  Si  provvede  al  recupero  dell'alloggio
occupato  in  via  amministrativa  ovvero  con  ricorso all'autorita'
giudiziaria,  ai  sensi  e  per  gli effetti dell'Art. 633 del codice
penale.