Art. 24. Occupazione senza titolo 1. Ai fini del presente regolamento si intende occupante senza titolo chiunque occupi un alloggio di erp senza essere legittimato da un provvedimento di assegnazione o da altro atto della pubblica amministrazione. 2. Il legale rappresentante dell'ente proprietario o dell'ente gestore, se delegato, dispone il rilascio degli alloggi di erp nei confronti degli occupanti senza titolo. A tal fine diffida preventivamente, con lettera raccomandata, l'occupante a rilasciare l'alloggio entro 15 giorni e gli assegna lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti. Il provvedimento con cui e' disposto il rilascio, costituisce titolo esecutivo e non e' soggetto a graduazioni o proroghe. 3. Il comune, con specifico provvedimento, in presenza di situazioni di particolare e documentata rilevanza sociale, e comunque se sussistono i requisiti per l'assegnazione, ha facolta' di disporre il radicamento degli occupanti senza titolo nell'alloggio occupato, purche' non sovradimensionato come previsto al precedente Art. 13, comma 6, lettera a), ovvero la locazione in altro alloggio. L'occupante e' comunque tenuto al pagamento, anche in forma rateale, delle indennita' o altre somme e delle spese dovute per il periodo di occupazione. 4. In caso di occupazione con violenza od effrazione l'ente proprietario o l'ente gestore, se delegato, intima immediatamente il rilascio dell'alloggio, dando un termine di quarantotto ore. Tale intimazione costituisce titolo esecutivo che non e' soggetto a graduazioni o proroghe. Si provvede al recupero dell'alloggio occupato in via amministrativa ovvero con ricorso all'autorita' giudiziaria, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 633 del codice penale.