Art. 25. Edifici a proprieta' mista 1. Il gestore puo' assumere o continuare l'amministrazione di stabili a proprieta' mista previa verifica della sussistenza dei requisiti ai sensi dell'Art. 1136 del codice civile. 2. I locatari degli alloggi di erp, compresi negli stabili a regime condominiale, hanno diritto di voto, in luogo dell'ente gestore, per le deliberazioni relative alle spese ed alle modalita' di gestione del servizi e per quelle relative agli interventi di manutenzione, in tutto o in parte, a carico dei locatari. 3. In caso di inadempimento da parte dei locatari delle obbligazioni nei confronti del condominio e degli altri condomini, l'ente gestore risponde in via subordinata dell'adempimento, fermo restando il diritto di regresso. 4. Nei documenti contabili dell'ente gestore sono evidenziate le situazioni di proprieta' mista per singoli edifici o complessi immobiliari e le relative quote di partecipazione alle spese condominiali.