Art. 25.
                     Edifici a proprieta' mista

    1.  Il  gestore  puo'  assumere o continuare l'amministrazione di
stabili  a  proprieta'  mista  previa  verifica della sussistenza dei
requisiti ai sensi dell'Art. 1136 del codice civile.
    2.  I  locatari  degli  alloggi  di erp, compresi negli stabili a
regime  condominiale,  hanno  diritto  di  voto,  in  luogo dell'ente
gestore,  per  le deliberazioni relative alle spese ed alle modalita'
di  gestione  del  servizi  e  per quelle relative agli interventi di
manutenzione, in tutto o in parte, a carico dei locatari.
    3.   In  caso  di  inadempimento  da  parte  dei  locatari  delle
obbligazioni  nei  confronti  del condominio e degli altri condomini,
l'ente  gestore  risponde  in via subordinata dell'adempimento, fermo
restando il diritto di regresso.
    4.  Nei documenti contabili dell'ente gestore sono evidenziate le
situazioni  di  proprieta'  mista  per  singoli  edifici  o complessi
immobiliari   e  le  relative  quote  di  partecipazione  alle  spese
condominiali.