Art. 26. Esclusioni 1. La giunta regionale, su proposta motivata dell'ente proprietario, d'intesa con il comune territorialmente competente se diverso, puo' autorizzare l'esclusione dalla disciplina del presente regolamento, per gli alloggi, di cui al precedente Art. 1, comma 1, che risultino espressamente destinati o destinabili a finalita' di: a) assistenza sociale a favore di soggetti bisognosi; b) a finalita' sociali della comunita' locale diverse da quelle dell'erp; 2. La diversa destinazione e' possibile: a) in caso di accertamento, anche attraverso il sistema informatico regionale, di inesistenza di fabbisogno abitativo di erp nel comune interessato o in quelli contermini; b) in caso di caratteristiche tipologiche dell'immobile non rispondenti alle finalita' sociali proprie dell'erp.