Art. 26.
                             Esclusioni

    1.   La   giunta   regionale,   su  proposta  motivata  dell'ente
proprietario,  d'intesa  con il comune territorialmente competente se
diverso,  puo' autorizzare l'esclusione dalla disciplina del presente
regolamento,  per  gli alloggi, di cui al precedente Art. 1, comma 1,
che risultino espressamente destinati o destinabili a finalita' di:
      a) assistenza sociale a favore di soggetti bisognosi;
      b) a finalita' sociali della comunita' locale diverse da quelle
dell'erp;
    2. La diversa destinazione e' possibile:
      a) in   caso  di  accertamento,  anche  attraverso  il  sistema
informatico  regionale, di inesistenza di fabbisogno abitativo di erp
nel comune interessato o in quelli contermini;
      b) in  caso  di  caratteristiche  tipologiche dell'immobile non
rispondenti alle finalita' sociali proprie dell'erp.