Art. 27. Procedure di accesso al sistema informatico regionale. 1. Dal 1° maggio 2003, i comuni e le ALER possono accedere al sito dell'Unita' organizzativa politica per la casa della direzione generale opere pubbliche, politica per la casa e protezione civile su cui sono indicate le modalita' operative e i termini di realizzazione e implementazione, nonche' dell'utilizzo del sistema informatico regionale.