Art. 27.
       Procedure di accesso al sistema informatico regionale.

    1.  Dal  1° maggio  2003,  i comuni e le ALER possono accedere al
sito  dell'Unita'  organizzativa politica per la casa della direzione
generale opere pubbliche, politica per la casa e protezione civile su
cui sono indicate le modalita' operative e i termini di realizzazione
e  implementazione,  nonche'  dell'utilizzo  del  sistema informatico
regionale.