Art. 28.
                       Verifica dei risultati

    1.   I   comuni  redigono  annualmente,  e  trasmettono  per  via
informatica  alla  Regione, un rapporto pubblico sull'andamento delle
assegnazioni,  ivi comprese quelle in deroga di cui agli articoli 14,
15  e  23,  comma  6, del provvedimenti estintivi delle stesse, delle
regolarizzazioni dei rapporti locativi e dei cambi di alloggio.
    2.  Le  ALER  trasmettono  annualmente  alla  Regione e ai comuni
interessati un rapporto sull'andamento del servizio dell'erp.
    3.  La giunta regionale, unitamente alla presentazione del PRERP,
presenta  al  Consiglio  un  rapporto  complessivo sull'andamento del
fabbisogno  abitativo  e  sulla  gestione  dell'erp,  con particolare
riguardo  ad  assegnazioni,  decadenze,  occupazioni  senza  titolo e
mobilita' interna al patrimonio.