Art. 30.
                          Norme transitorie

    1.  E'  sospesa fino al 1° gennaio 2004 la pubblicazione di bandi
di concorso per l'assegnazione degli alloggi di erp.
    2. Sono fatte salve le attivita' conseguenti ai bandi di concorso
e  le  graduatorie  provvisorie  e  definitive pubblicate prima della
pubblicazione del presente regolamento, nonche' le relative procedure
di  assegnazione.  I  bandi  e  le graduatorie sopraddette cessano di
essere efficaci con la pubblicazione delle graduatorie conseguenti ai
bandi  emanati  conformemente  al  presente  regolamento  e  comunque
l'efficacia non si protrae oltre il 31 dicembre 2005.
    3.   I  comuni  comunicano  alla  direzione  generale  competente
l'eventuale  variazione dei valori di cui all'Art. 10, comma 3, entro
il 30 novembre 2003.
    4.  I  contratti di locazione stipulati precedentemente alla data
di  entrata  in vigore del presente regolamento, hanno validita' sino
alla scadenza, e sono da rinnovare ai sensi del presente regolamento,
secondo lo schema di cui all'Art. 29.
    5.  I  rapporti,  contratti  e  accordi  perfezionati  giusta  le
previsioni  di cui al Titolo V della legge regionale 5 dicembre 1983,
n. 91, e successive variazioni e integrazioni, restano in vigore fino
all'adozione di uno specifico regolamento regionale in materia.
    6.  I  comuni, successivamente alla data di entrata in vigore del
presente  regolamento, possono sino al 30 giugno 2004, procedere alle
assegnazioni in deroga alla graduatoria, secondo le procedure vigenti
prima  della  pubblicazione  del  presente  regolamento, nella misura
massima  del  50%  degli alloggi che si rendono disponibili nell'anno
2003  e  nel primo semestre 2004, dandone comunicazione alla Regione.
Dal  1° luglio  2004  le assegnazioni in deroga alla graduatoria o ai
requisiti   dovranno  essere  assunte  secondo  quanto  previsto  dal
presente  regolamento.  Per  i  comuni  con  popolazione  superiore a
100.000  abitanti  il  sopraddetto  termine  del  1° luglio  2004, e'
prorogato al 1° gennaio 2005.
    7.  Le  ALER  entro  il  1° settembre 2003 trasmettono al comune,
anche   su   supporto   informatico,  l'anagrafe  dell'utenza  e  del
patrimonio del territorio di competenza.
    8.  Il  comune  e  l'ALER, per gli alloggi in gestione, entro 180
giorni  dalla  pubblicazione del presente regolamento, procedono alla
realizzazione dell'anagrafe delle locazioni stipulate originariamente
con  i soggetti appartenenti alle categorie delle Forze dell'ordine e
ai  corpi  speciali,  di  cui  all'Art. 23. Dalle risultanze di detta
anagrafe,  il  comune  interessato dispone la conferma o la decadenza
dell'assegnazione, se il locatario ha i requisiti di cui ai commi 1 e
2  dell'Art.  23.  Qualora  non  sussistano  detti  requisiti, l'ente
gestore provvede agli atti di rilascio dell'alloggio.
    9. La norma di cui al comma 2, dell'Art. 7, produce effetti a far
data  dal  1° gennaio  2005.  La  presentazione  di domanda in comune
diverso da quello di residenza e da quello in cui si presta attivita'
lavorativa non puo' aver luogo prima del 1° gennaio 2006.
    10.  Entro  il  31 dicembre 2003 le ALER trasmettono alla Regione
una relazione sullo stato dei condomini amministrati.