Art. 30. Norme transitorie 1. E' sospesa fino al 1° gennaio 2004 la pubblicazione di bandi di concorso per l'assegnazione degli alloggi di erp. 2. Sono fatte salve le attivita' conseguenti ai bandi di concorso e le graduatorie provvisorie e definitive pubblicate prima della pubblicazione del presente regolamento, nonche' le relative procedure di assegnazione. I bandi e le graduatorie sopraddette cessano di essere efficaci con la pubblicazione delle graduatorie conseguenti ai bandi emanati conformemente al presente regolamento e comunque l'efficacia non si protrae oltre il 31 dicembre 2005. 3. I comuni comunicano alla direzione generale competente l'eventuale variazione dei valori di cui all'Art. 10, comma 3, entro il 30 novembre 2003. 4. I contratti di locazione stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno validita' sino alla scadenza, e sono da rinnovare ai sensi del presente regolamento, secondo lo schema di cui all'Art. 29. 5. I rapporti, contratti e accordi perfezionati giusta le previsioni di cui al Titolo V della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 91, e successive variazioni e integrazioni, restano in vigore fino all'adozione di uno specifico regolamento regionale in materia. 6. I comuni, successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono sino al 30 giugno 2004, procedere alle assegnazioni in deroga alla graduatoria, secondo le procedure vigenti prima della pubblicazione del presente regolamento, nella misura massima del 50% degli alloggi che si rendono disponibili nell'anno 2003 e nel primo semestre 2004, dandone comunicazione alla Regione. Dal 1° luglio 2004 le assegnazioni in deroga alla graduatoria o ai requisiti dovranno essere assunte secondo quanto previsto dal presente regolamento. Per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti il sopraddetto termine del 1° luglio 2004, e' prorogato al 1° gennaio 2005. 7. Le ALER entro il 1° settembre 2003 trasmettono al comune, anche su supporto informatico, l'anagrafe dell'utenza e del patrimonio del territorio di competenza. 8. Il comune e l'ALER, per gli alloggi in gestione, entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, procedono alla realizzazione dell'anagrafe delle locazioni stipulate originariamente con i soggetti appartenenti alle categorie delle Forze dell'ordine e ai corpi speciali, di cui all'Art. 23. Dalle risultanze di detta anagrafe, il comune interessato dispone la conferma o la decadenza dell'assegnazione, se il locatario ha i requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'Art. 23. Qualora non sussistano detti requisiti, l'ente gestore provvede agli atti di rilascio dell'alloggio. 9. La norma di cui al comma 2, dell'Art. 7, produce effetti a far data dal 1° gennaio 2005. La presentazione di domanda in comune diverso da quello di residenza e da quello in cui si presta attivita' lavorativa non puo' aver luogo prima del 1° gennaio 2006. 10. Entro il 31 dicembre 2003 le ALER trasmettono alla Regione una relazione sullo stato dei condomini amministrati.