Art. 4. Anagrafe dell'utenza e del patrimonio 1. I comuni detentori di patrimonio di erp gestito direttamente, le ALER e gli altri gestori di alloggi di erp, anche ai fini dell'Art. 18 della legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6, provvedono alla realizzazione dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio, ne curano l'aggiornamento almeno biennale e la trasmissione del dati alla Regione, secondo le indicazioni impartite dalla direzione generale competente.