Art. 4.
                Anagrafe dell'utenza e del patrimonio

    1.  I comuni detentori di patrimonio di erp gestito direttamente,
le  ALER  e  gli  altri  gestori  di  alloggi  di  erp, anche ai fini
dell'Art. 18 della legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6, provvedono
alla  realizzazione  dell'anagrafe  dell'utenza  e del patrimonio, ne
curano  l'aggiornamento  almeno  biennale  e la trasmissione del dati
alla  Regione,  secondo  le  indicazioni  impartite  dalla  direzione
generale competente.