Art. 6.
                        Bandi di assegnazione

    1.  Il  comune provvede all'assegnazione degli alloggi di erp che
si  rendono  disponibili  a  qualunque titolo nel proprio territorio,
compresi  quelli rilasciati dagli appartenenti alle forze dell'ordine
e  ai  corpi  speciali di cui all'Art. 23, mediante bandi pubblici di
durata  semestrale,  con  decorrenza dei termini per la presentazione
delle  domande  rispettivamente  dal  1° gennaio  e  dal 1° luglio di
ciascun anno, come indicato nel seguente schema:

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Bando con decorrenza 1° gennaio e | Bando con decorrenza 1° luglio e
       scadenza 30 giugno:        |      scadenza 31 dicembre:
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    Graduatoria con decorrenza    |    Graduatoria con decorrenza
           1° settembre           |             1° marzo

    2.  I comuni, nel cui territorio siano presenti alloggi di erp in
numero  esiguo,  possono  procedere con un unico bando annuale ovvero
con riguardo alla prevedibile disponibilita' degli alloggi stessi.
    3.  Il  comune,  tenuto conto della propria ampiezza demografica,
definisce:
      a) le  modalita'  di  presentazione  delle domande e degli atti
relativi;
      b) l'eventuale  quota  percentuale  complessiva  di  alloggi da
locare  in  via  prioritaria a particolari categorie di persone, come
indicato ai commi 7 e 8 dell'Art. 11;
      c) le modalita' di pubblicazione e di pubblicita' del bando.
    4.  Per  la presentazione della domanda, la situazione reddituale
e'  quella  risultante  dall'ultima  dichiarazione presentata ai fini
fiscali  alla  data di apertura del bando; la situazione patrimoniale
e' riferita al valore del patrimonio al 31 dicembre dello stesso anno
cui si riferisce il reddito per la partecipazione al bando.
    5.  Il  comune,  con  il bando e con altre modalita' idonee, deve
rendere noto ai cittadini:
      a) i requisiti per l'accesso all'assegnazione di un alloggio di
erp;
      b) la quota percentuale complessiva di alloggi eventualmente da
assegnare  prioritariamente  a determinate categorie di persone, come
indicato ai commi 7 e 8 dell'Art. 11;
      c) le  modalita'  di  attribuzione  dell'indicatore del bisogno
abitativo regionale e comunale: ISBARC;
      d) le modalita' di valutazione del periodo di residenza ai fini
del   calcolo   dell'ISBARC/R  in  forza  del  quale  e'  formata  la
graduatoria;
      e) il   responsabile   del   procedimento  e  le  modalita'  di
opposizione ai risultati della graduatoria.