Art. 7.
                     Presentazione della domanda

    1.  La  domanda di assegnazione di un alloggio di erp puo' essere
presentata   dal  richiedente,  per  se'  e  per  il  proprio  nucleo
familiare,  nel  comune  di  residenza  e  in quello in cui si presta
l'attivita' lavorativa esclusiva o principale.
    2.  Nel  caso  in  cui  il comune di residenza e quello in cui si
presta  l'attivita'  lavorativa  non  abbiano  indetto  bandi per due
semestri,  e'  ammessa la presentazione della domanda presso un altro
comune scelto dal richiedente.
    3.  Il richiedente, secondo le disposizioni contenute nei decreti
attuativi  del  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  109,  come
modificato  dal  decreto  legislativo 3 maggio 2000, n. 130, e con le
integrazioni  derivanti  dalle disposizioni del presente regolamento,
deve   presentare   congiuntamente  alla  domanda  una  dichiarazione
sostitutiva  della  situazione  familiare,  ai  sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
    4.  La  domanda  e'  inserita,  a  cura  del  comune, nel sistema
informatico della Regione, che provvede alla attribuzione dell'ISBARC
e  dell'ISBARC/R  di  cui all'Art. 10, ai fini dell'inserimento nella
graduatoria   dei   comuni   interessati.   I  comuni  o  i  soggetti
convenzionati  assicurano  l'assistenza  necessaria  per  la corretta
compilazione  della  domanda e della dichiarazione sostitutiva, ferma
restando la responsabilita' del dichiarante.
    5.  La  procedura  informatica  della Regione costituisce la sola
procedura  da  utilizzarsi  per  la  gestione  e la valutazione delle
domande  ai  fini  dell'assegnazione  di  un  alloggio  di  erp. Essa
consente automaticamente al comune di:
      a) inserire i dati della domanda;
      b) annullare    duplicazioni    delle   domande   eventualmente
presentate  da  altri  componenti del nucleo del richiedente, qualora
non sia richiesta la scissione del nucleo familiare;
      c) verificare i requisiti soggettivi di cui all'Art. 8;
      d) verificare    la   congruita'   dei   dati   resi   con   le
autocertificazioni;
      e) determinare   l'indicatore   della   situazione   economica.
(ISE-erp)  e  l'indicatore  della  situazione  economica  equivalente
(ISEE-erp) dei richiedenti ai fini dell'assegnazione;
      f)  determinare  il valore delle singole condizioni familiari e
abitative, secondo quanto previsto dall'Allegato 1;
      g) valutare il periodo di residenza in Regione Lombardia;
      h) determinare  il  valore  dell'ISBARC/R, di cui al successivo
Art. 10;
    6.  La  giunta  regionale  predispone  lo  schema  dei moduli per
presentare le domande e le dichiarazioni sostitutive, in ottemperanza
alle disposizioni statali in materia di dichiarazioni per prestazioni
sociali, nonche' lo schema di bando tipo.