Art. 7. Presentazione della domanda 1. La domanda di assegnazione di un alloggio di erp puo' essere presentata dal richiedente, per se' e per il proprio nucleo familiare, nel comune di residenza e in quello in cui si presta l'attivita' lavorativa esclusiva o principale. 2. Nel caso in cui il comune di residenza e quello in cui si presta l'attivita' lavorativa non abbiano indetto bandi per due semestri, e' ammessa la presentazione della domanda presso un altro comune scelto dal richiedente. 3. Il richiedente, secondo le disposizioni contenute nei decreti attuativi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, e con le integrazioni derivanti dalle disposizioni del presente regolamento, deve presentare congiuntamente alla domanda una dichiarazione sostitutiva della situazione familiare, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 4. La domanda e' inserita, a cura del comune, nel sistema informatico della Regione, che provvede alla attribuzione dell'ISBARC e dell'ISBARC/R di cui all'Art. 10, ai fini dell'inserimento nella graduatoria dei comuni interessati. I comuni o i soggetti convenzionati assicurano l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della domanda e della dichiarazione sostitutiva, ferma restando la responsabilita' del dichiarante. 5. La procedura informatica della Regione costituisce la sola procedura da utilizzarsi per la gestione e la valutazione delle domande ai fini dell'assegnazione di un alloggio di erp. Essa consente automaticamente al comune di: a) inserire i dati della domanda; b) annullare duplicazioni delle domande eventualmente presentate da altri componenti del nucleo del richiedente, qualora non sia richiesta la scissione del nucleo familiare; c) verificare i requisiti soggettivi di cui all'Art. 8; d) verificare la congruita' dei dati resi con le autocertificazioni; e) determinare l'indicatore della situazione economica. (ISE-erp) e l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE-erp) dei richiedenti ai fini dell'assegnazione; f) determinare il valore delle singole condizioni familiari e abitative, secondo quanto previsto dall'Allegato 1; g) valutare il periodo di residenza in Regione Lombardia; h) determinare il valore dell'ISBARC/R, di cui al successivo Art. 10; 6. La giunta regionale predispone lo schema dei moduli per presentare le domande e le dichiarazioni sostitutive, in ottemperanza alle disposizioni statali in materia di dichiarazioni per prestazioni sociali, nonche' lo schema di bando tipo.