Art. 8.
                        Requisiti soggettivi

    1. Puo' partecipare al bando per l'assegnazione di un alloggio di
erp il soggetto in possesso dei seguenti requisiti:
      a) cittadinanza  italiana  o  di  uno Stato aderente all'Unione
europea  o  di  altro  Stato,  qualora  il diritto di assegnazione di
alloggio  erp  sia  riconosciuto  in  condizioni  di  reciprocita' da
convenzioni  o  trattati  internazionali,  ovvero  lo  straniero  sia
titolare di carta di soggiorno o in possesso di permesso di soggiorno
come previsto dalla vigente normativa;
      b) residenza  anagrafica  o svolgimento di attivita' lavorativa
esclusiva  o  principale  nel  comune  alla data di pubblicazione del
bando;  il  requisito della residenza anagrafica non e' richiesto nei
seguenti casi:
        I)  qualora  il comune sia quello prescelto dal ricorrente ai
sensi del comma 2, dell'Art. 7;
        II)  lavoratori  che a seguito della perdita della precedente
attivita'   lavorativa   esclusiva   o   principale,   a   causa   di
ristrutturazione  industriale  o  di  eventi  a  loro non imputabili,
presentino  domanda  nelcomune  dove  svolgeranno  la nuova attivita'
ovvero  si  tratti,  comunque,  di  lavoratori  destinati  a prestare
servizio  presso nuovi insediamenti o attivita' produttive nel comune
stesso;
        III) lavoratori che saranno assunti in base ad accordi con le
organizzazioni  sindacali  di settore, a seguito di piani di sviluppo
occupazionale;
        IV)  il  richiedente sia un emigrato italiano all'estero, per
il quale e' ammessa la partecipazione per tre comuni della Regione;
      c) assenza  di precedente assegnazione in proprieta', immediata
o   futura,   di   alloggio  realizzato  con  contributo  pubblico  o
finanziamento  agevolato  in  qualunque  forma, concesso dallo Stato,
dalla  Regione,  dagli  enti  territoriali  o da altri enti pubblici,
sempre che l'alloggio non sia perito senza dare luogo al risarcimento
del danno;
      d) assenza  di  precedente  assegnazione  in  locazione  di  un
alloggio  di  erp,  qualora  il  rilascio  sia dovuto a provvedimento
amministrativo  di  decadenza  per  aver  destinato  l'alloggio  o le
relative pertinenze ad attivita' illecite;
      e) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti
dalla  legge,  l'alloggio  eventualmente  assegnato  in precedenza in
locazione semplice;
      f) ISEE-erp  non  superiore  a quello indicato nell'Allegato 1;
sono  ammessi ai bandi anche i richiedenti che presentino un ISEE-erp
superiore  a  tale  limite,  purche' l'indice di situazione economica
(ISE-erp) non sia superiore alla soglia ivi stabilita;
      g) non  essere  titolare  del  diritto di proprieta' o di altri
diritti  reali  di  godimento  su alloggio adeguato alle esigenze del
nucleo   familiare   nella   Regione.  E'  da  considerarsi  adeguato
l'alloggio  con  una superficie convenzionale complessiva, data dalla
superficie  utile  piu'  il  20% per aree accessorie e servizi, nelle
seguenti misure:

                   superficie convenzionale in mq
=====================================================================
                |   superficie   |                 |componenti nucleo
superficie utile|   accessoria   |superficie totale|    familiare
=====================================================================
       45       |       9        |        54       |      1 - 2
---------------------------------------------------------------------
       60       |       12       |        72       |      3 - 4
---------------------------------------------------------------------
       75       |       15       |        90       |      5 - 6
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       95       |       19       |       114       |    7 o piu'

    2.   I   requisiti   soggettivi   debbono  essere  posseduti  dal
richiedente  e,  limitatamente  a  quanto  previsto  dalle precedenti
lettera  c),  d), e), e g), da parte degli altri componenti il nucleo
familiare    alla    data   della   domanda,   nonche'   al   momento
dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto.