Art. 9.
                      Valutazione della domanda

    1.   Le  domande  sono  valutate  in  relazione  alla  situazione
economica,  alle  condizioni familiari e abitative nonche' al periodo
di  residenza in Lombardia del richiedente, alla data di apertura del
bando, secondo quanto specificato nell'Allegato 1.
    2.   La  permanenza  delle  condizioni  abitative,  familiari  ed
economiche  dichiarate al momento della domanda, deve essere comunque
verificata  al momento dell'assegnazione se questa interviene decorsi
12 mesi dalla presentazione della domanda.