Art. 9. Valutazione della domanda 1. Le domande sono valutate in relazione alla situazione economica, alle condizioni familiari e abitative nonche' al periodo di residenza in Lombardia del richiedente, alla data di apertura del bando, secondo quanto specificato nell'Allegato 1. 2. La permanenza delle condizioni abitative, familiari ed economiche dichiarate al momento della domanda, deve essere comunque verificata al momento dell'assegnazione se questa interviene decorsi 12 mesi dalla presentazione della domanda.