Art. 10. Percorsi formativi nei luoghi di lavoro 1. Ai fini della valorizzazione della cultura del lavoro nei percorsi formativi, anche attraverso le metodologie didattiche di cui all'Art. 9, la Regione, in accordo con le parti sociali, definisce gli specifici requisiti che le imprese e gli enti pubblici e privati nonche' le aziende pubbliche devono possedere per contribuire a realizzare il diritto delle persone ad un'adeguata formazione. Tali requisiti sono riferiti in particolare all'adeguatezza tecnico-produttiva ed organizzativa, alla capacita' di trasferire conoscenze ed abilita' ai fini di valorizzare le risorse umane, alla disponibilita' di personale con funzioni specifiche di supporto all'apprendimento, nonche' alla sottoscrizione dei Contratti collettivi nazionali di lavoro e di eventuali contratti integrativi. 2. I soggetti di cui al comma 1, informate le rispettive organizzazioni sindacali, esplicano il proprio ruolo formativo nell'ambito dei percorsi del sistema formativo, sulla base di intese con istituzioni scolastiche, universita' ed organismi di formazione professionale accreditati.