Art. 10.
               Percorsi formativi nei luoghi di lavoro
    1.  Ai  fini  della  valorizzazione  della cultura del lavoro nei
percorsi formativi, anche attraverso le metodologie didattiche di cui
all'Art.  9,  la  Regione, in accordo con le parti sociali, definisce
gli  specifici requisiti che le imprese e gli enti pubblici e privati
nonche'  le  aziende  pubbliche  devono  possedere  per contribuire a
realizzare  il  diritto delle persone ad un'adeguata formazione. Tali
requisiti    sono    riferiti    in    particolare    all'adeguatezza
tecnico-produttiva  ed  organizzativa,  alla  capacita' di trasferire
conoscenze  ed abilita' ai fini di valorizzare le risorse umane, alla
disponibilita'  di  personale  con  funzioni  specifiche  di supporto
all'apprendimento,   nonche'   alla   sottoscrizione   dei  Contratti
collettivi nazionali di lavoro e di eventuali contratti integrativi.
    2.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1,  informate  le rispettive
organizzazioni   sindacali,  esplicano  il  proprio  ruolo  formativo
nell'ambito  dei percorsi del sistema formativo, sulla base di intese
con  istituzioni  scolastiche, universita' ed organismi di formazione
professionale accreditati.