Art. 11. Orientamento 1. La Regione e gli enti locali, in attuazione dei principi di cui all'Art. 2, sostengono interventi e servizi di orientamento svolti dai soggetti formativi, anche in collaborazione con le famiglie, al fine di supportare le persone nella formulazione ed attuazione consapevole delle proprie scelte formative e professionali. 2. La funzione di orientamento si esplica: a) nell'educazione alla scelta, che consiste in attivita' finalizzate a favorire la comprensione e l'espressione di interessi, attitudini ed inclinazioni degli studenti, nel contesto dei percorsi di istruzione e di formazione, a partire dalla scuola secondaria di primo grado; b) nell'educazione alle opportunita' professionali, che consiste in attivita' finalizzate alla conoscenza, anche diretta, del mondo del lavoro. 3. La Regione, nell'ambito delle funzioni di cui all'Art. 44, e le province sostengono le istituzioni scolastiche e gli organismi di formazione professionale accreditati per lo sviluppo delle funzioni di orientamento, anche attraverso interventi per la formazione dei docenti, l'utilizzo di esperti e la messa a disposizione di adeguati strumenti.