Art. 11.
                            Orientamento
    1.  La  Regione  e gli enti locali, in attuazione dei principi di
cui  all'Art.  2,  sostengono  interventi  e  servizi di orientamento
svolti  dai  soggetti  formativi,  anche  in  collaborazione  con  le
famiglie,  al  fine  di  supportare  le persone nella formulazione ed
attuazione    consapevole    delle   proprie   scelte   formative   e
professionali.
    2. La funzione di orientamento si esplica:
      a) nell'educazione  alla  scelta,  che  consiste  in  attivita'
finalizzate  a favorire la comprensione e l'espressione di interessi,
attitudini  ed inclinazioni degli studenti, nel contesto dei percorsi
di  istruzione  e di formazione, a partire dalla scuola secondaria di
primo grado;
      b) nell'educazione   alle   opportunita'   professionali,   che
consiste in attivita' finalizzate alla conoscenza, anche diretta, del
mondo del lavoro.
    3.  La  Regione, nell'ambito delle funzioni di cui all'Art. 44, e
le  province sostengono le istituzioni scolastiche e gli organismi di
formazione  professionale  accreditati per lo sviluppo delle funzioni
di  orientamento,  anche  attraverso interventi per la formazione dei
docenti,  l'utilizzo di esperti e la messa a disposizione di adeguati
strumenti.