Art. 12.
L'istruzione e la formazione professionale per le persone in stato di
                 disagio e in situazione di handicap
    1.  La  Regione  e  gli enti locali, nell'ambito delle rispettive
competenze,  valorizzano le iniziative delle istituzioni scolastiche,
degli  organismi di formazione professionale accreditati e degli enti
del privato sociale a favore delle persone in stato di disagio.
    2.  Ai  fini  di  cui  al  comma  1, la Regione e gli enti locali
sostengono con propri finanziamenti:
      a) progetti di continuita' scolastica ed educativa fra scuola e
ospedale;
      b) progetti di recupero scolastico, formativo e di orientamento
di minori e adulti sottoposti a misure restrittive;
      c) progetti  di  recupero  scolastico  e  di  reinserimento  in
formazione  di adolescenti con problemi di disagio sociale, psichico,
fisico o collegato con dipendenze;
      d) progetti   di   recupero   scolastico   e   formativo  e  di
orientamento per adulti inseriti in comunita' per tossicodipendenti;
      e) progetti  per  il  recupero scolastico e di reinserimento in
formazione di minori ed adulti in situazione di handicap.