Art. 12. L'istruzione e la formazione professionale per le persone in stato di disagio e in situazione di handicap 1. La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, valorizzano le iniziative delle istituzioni scolastiche, degli organismi di formazione professionale accreditati e degli enti del privato sociale a favore delle persone in stato di disagio. 2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione e gli enti locali sostengono con propri finanziamenti: a) progetti di continuita' scolastica ed educativa fra scuola e ospedale; b) progetti di recupero scolastico, formativo e di orientamento di minori e adulti sottoposti a misure restrittive; c) progetti di recupero scolastico e di reinserimento in formazione di adolescenti con problemi di disagio sociale, psichico, fisico o collegato con dipendenze; d) progetti di recupero scolastico e formativo e di orientamento per adulti inseriti in comunita' per tossicodipendenti; e) progetti per il recupero scolastico e di reinserimento in formazione di minori ed adulti in situazione di handicap.