Art. 13.
            Finanziamento dei soggetti e delle attivita'
    1. Le attivita' delle istituzioni scolastiche autonome, di cui al
Capo III,  possono  essere  finanziate  direttamente o tramite avvisi
pubblici, secondo criteri individuati dall'ente competente.
    2.  La  Regione  e  le  province  provvedono  alla  scelta  delle
attivita'   di   formazione   professionale  e  di  integrazione  fra
l'istruzione e la formazione professionale da finanziare nel rispetto
dei   principi   di   parita'  di  trattamento,  di  trasparenza,  di
proporzionalita',  di  mutuo riconoscimento. La Regione e le province
selezionano   i   soggetti   destinatari  dei  finanziamenti  tramite
procedure  ad evidenza pubblica. I requisiti dei soggetti destinatari
di  finanziamenti regionali sono stabiliti dalla giunta regionale nel
rispetto  delle  linee  di  programmazione  approvate  dal  consiglio
regionale.
    3.  La  Regione sostiene sia l'offerta organizzata di servizi sia
la  domanda  individuale  delle persone, mediante modalita' stabilite
dalla giunta regionale, utilizzando di norma:
      a) avvisi di diritto pubblico per la selezione di progetti;
      b)  avvisi  di  diritto  pubblico  per la selezione di soggetti
attuatori;
      c) appalti pubblici di servizio.