Art. 13. Finanziamento dei soggetti e delle attivita' 1. Le attivita' delle istituzioni scolastiche autonome, di cui al Capo III, possono essere finanziate direttamente o tramite avvisi pubblici, secondo criteri individuati dall'ente competente. 2. La Regione e le province provvedono alla scelta delle attivita' di formazione professionale e di integrazione fra l'istruzione e la formazione professionale da finanziare nel rispetto dei principi di parita' di trattamento, di trasparenza, di proporzionalita', di mutuo riconoscimento. La Regione e le province selezionano i soggetti destinatari dei finanziamenti tramite procedure ad evidenza pubblica. I requisiti dei soggetti destinatari di finanziamenti regionali sono stabiliti dalla giunta regionale nel rispetto delle linee di programmazione approvate dal consiglio regionale. 3. La Regione sostiene sia l'offerta organizzata di servizi sia la domanda individuale delle persone, mediante modalita' stabilite dalla giunta regionale, utilizzando di norma: a) avvisi di diritto pubblico per la selezione di progetti; b) avvisi di diritto pubblico per la selezione di soggetti attuatori; c) appalti pubblici di servizio.