Art. 14.
                          Assegni formativi
    1.  La Regione e le province favoriscono l'accesso individuale ad
attivita'  di  formazione  iniziale per adulti, superiore, continua e
permanente,  concedendo  assegni  formativi  alle persone che abbiano
adempiuto  all'obbligo  formativo.  A  tal  fine,  la Regione approva
appositi  elenchi  contenenti  le  offerte formative validate secondo
criteri e modalita' definiti dalla giunta regionale.