Art. 14. Assegni formativi 1. La Regione e le province favoriscono l'accesso individuale ad attivita' di formazione iniziale per adulti, superiore, continua e permanente, concedendo assegni formativi alle persone che abbiano adempiuto all'obbligo formativo. A tal fine, la Regione approva appositi elenchi contenenti le offerte formative validate secondo criteri e modalita' definiti dalla giunta regionale.